CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 24945/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
hapronunciato la seguente SENTENZA sulricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avversola sentenza del 03/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIvistigli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; uditala relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettele conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza indicata nel preambolo la Corte di appello di Napoli , in accoglimentodell’impugnazione proposta dall’imputato, ha riformato la decisione, in data 7 marzo 2024 , con cui il G.i.p. del T ribunale della medesima sede giudiziaria, aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole, tra l’altro , del reato di detenzionedi arma clandestina, previsto dall’art. 23, comma 3, l. n. 110 del 1975 . Inparticolare, la Corte distrettuale : -ha riqualificato l’originaria imputazione da ultimo citata in quella di cui a gli articoli2 e 7 legge della legge n. 895 del 1967 ; - ha assolto Cascella dal reato di ricettazione dell ’ arma oggetto della medesimacontestazione; per l'effetto , ha ri determinato la pena nella misura di anni2 mesi 9 giorni 10 di reclusione ed euro 3 . 000 ,00 di multa . Nell'esaminarei motivi di appello , la sentenza testé descritta ha osservato che nonsussiste la denunciata violazione dell'articolo 521 cod. proc. pen. perché la formale difformità tra l'arma indicata nel capo di imputazione , “pistola semiautomaticacompleta del relativo caricatore calibro 22” e quella per cui è intervenutala condanna , indicata come “ pistola avente calibro 6,35 ” non ha in alcunmodo le so il diritto di difesa dell'imputato . R isulta , infatti, dagli atti che l'arma sottoposta ad accertamenti balistici ed oggetto del processo è la stessa rinvenutaa casa dell'imputato ed indicata al punto 4) del verbale di sequestro con unadescrizione identica a quella riportata nell'imputazione . 2.[OSCURATO:PERSONA] per il tramite de i difensor i di fiducia , avv. ti Giorgio e ValentinaVarano, affidandosi a due motivi. 2.1.Con il primo denuncia i nosservanza o erronea applicazione dell'art . 521 cod.proc. pen. Lamentail ricorrente che l a Corte di appello ha ritenuto infondat a la doglianza difensiva,relativaalla violazione del principio di necessaria correlazio ne tra accusa esentenza, sulla base di un percorso motivazionale illogic o, errone o , e comunque travisantegli atti di causa. Pur dando per pacifico che nel capo di imputazione è stata contestata all'imputatol’illegale detenzione di una pistola semiautomatica cromata calibro 22 eche la perizia balistica e la condanna hanno, invece, avuto ad oggetto una pistola semiautomaticabrunita calibro 6 , 35 , ha considerato siffatta incongruenza frutto di un errore irrilevante e, comunque , inidoneo ad instillare dubbi sull’identità dell’arma oggetto di condanna con quella rinvenuta presso l'abitazione dell'imputatoe sottoposta a sequestro . Nelpervenire a questa conclusione , la sentenza impugnata non solo non ha tenutoconto che il capo di imputazione si era uniformato al contenuto della noti zi a direato, ma ha anche travisato il verbale di sequestro . Come risulta dal contenuto trascritto nel ricorso ai fini della sua autosufficienza, al punto 4) del verbale di sequestro è indicato “ un coltello a serramanico”ed in nessuna voce dell'elenco è indicata una “ pistola cal. 6,35 con relativecartucce”. E ppure , la perizia ha accertato la qualifica di arma comune da sparodi una pistola calibro 6 , 35 di c o lore nero . Intale contesto l'affermazione circa l'identità tra l'arma periziata e quella sequestrataè un'affermazione apodittica non supportata ma anzi smentita dagli atti:le due pistole hanno calibro e colore diverso e sono corredate da cartucce di tipototalmente diverso . Nessunoperatore di polizia in sede di redazione del verbale può confondersi alpunto da indicare un'arma al posto di un'altra . Non essendovi alcuna certezza che la perizia , risultata decisiva ai fini della condanna, abbia avuto ad oggetto proprio la pistola rinvenuta nell'abitazione dell’imputato. Non risulta nemmeno accertato che quest’ultima sia un’ arma comune da sparoe non una pistola a s alve , come l’altra indicata nel verbale di sequestro. 2.2.Con il secondo motivo denuncia inosservanza ed erronea applicazione dellalegge penale nonché vizio di motivazione per l'omessa pronuncia e comunque sullamancata concessione dell'attenuante di cui all'art . 5 della l ., 2 ottobre 1967 , n.895. Nonostante la difesa abbia richiesto nell’atto di appello la concessione dell'attenuantede qua , la Corte distrettuale ha totalmente omesso di pronunciarsi sullarichiesta. Eppure, l'attenuante invocata è stata ritenuta configurabile dalla richiamata giurisprudenza di legittimità proprio in relazione alla detenzione di pistoledi calibro 6,35. CONSIDERATOIN DIRITTO 1.Il primo motivo, relativo alla violazione dell’art. 521 cod. proc. pen., è infondato. 1.1. E’ pacifico approdo della giurisprudenza di legittimità che i n tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecieconcreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturiscaun reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequoe mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché,vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione(Sez. 3 n. 24932 del 10/02/2023, Gargano, Rv. 284846 – 04 ; Sez.U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051 – 01 ). Nella stessa prospettiva è stato precisato che la mutazione della mera descrizionedel fatto, che, senza incidere sulla sua storicità, sia volta a rendere quelloriportato nell'imputazione conforme a quanto risulta dagli atti e, quindi, è noto all'imputato, non preclude al giudice di pronunciarsi sullo stesso, né gli imponedi restituire gli atti al pubblico ministero, in quanto non costituisce modifica dell'imputazione,rilevante ai sensi dell'art. 516 cod. proc. pen. ( Sez. 3, n. 17829 del05/12/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA]. 275455 – 01 ) . Lasentenza impugnata , in puntuale applicazione dei principi sin qui ricordati, hacorrettamente ritenut o infondata l’eccezione sollevata dalla difesa nei medesimi terminicon cui è stata dedotta in questa sede, osservando che l a condanna - a prescinderedalle indicazioni contenute nel capo di imputazione , mutuate da alcuni attidi indagine contenent i dati erronei - ha avuto ad oggetto , così come contestato nell’editto di accusa,la pistola che dopo essere posta in sequestro , in e sito a perquisizione che aveva co nsentito di accertar n e la disponibilità da parte dell’imputato,è stata sottoposta agli esami balistici da cui è emersa la perfetta funzionalità. Risulta, infatt i , accertato che presso l’ abitazione dell’imputato sono state rinvenute soltanto due pistole : una , immediatamente indicata come arma giocattolopriva di t appo rosso , non è stata mai sottoposta agli esami balistici ; l’altra,descritta come di tipo semiautomatico e dotata di un caricatore in cui erano inserite 4 cartucce , ma con diverse indicazioni sul calibro , è stata l ’ unica consegnata alla po li zia scientifica , su richiesta dell’imputato che ne aveva contestato il regolare funzionamento , per essere sottoposta agli accertamenti tecnici. Illamentato errore non pertanto determinato alcuna lesione del diritto di difesa. 2.Il secondo motivo, relativo a ll'attenuante di cui all'art. 5 della l., 2 ottobre 1967,n. 895 , non supera il vaglio di ammissibilità . 2.1. Comerilevato dalla difesa del ricorre nte, la sentenza impugnata non ha preso in co nsiderazione la richiesta di applicazione dell ’ attenuante formulata nell’attodi appello. Tale omissione non è pe rò sufficiente ad integra re una ipotesi di omessa pronuncia rilevante per l ’ annullamento della sentenza sul punto. Va, infatti , verificatose il motivo di appello aveva un contenuto nei termini richiesti d a ll'art.581cod. proc. pen. come novellato dall'art. 1, comma 55, legge 3 agosto 2017, n.103. In caso contrario trova applicazione il condivisib ile orientamento giurisprudenzialesecondo cui il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordinea motivi generici, proposti in concorso con altri motivi specifici, non può formareoggetto di ricorso per cassazione, poiché i motivi generici restano viziati dainammissibilità originaria, quand'anche il giudice dell'impugnazione non abbia pronunciato in concreto tale sanzione . ( ex plurimis Sez. 5 , n. 44201 del 29/09/2022 Testa, Rv. 283808 - 01 ; Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, dep. 2015,Botta, Rv. 262700 – 01 Sez. 5, n. 27202 del 11/12/2012 , dep. 2013 , Rv. 256314– 01 ; Sez. 6, n. 47983 del 27/11/2012 , D'Alessandro , Rv. 254280 – 01 ). E’,quindi, inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso lasentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile "ab origine" per manifesta infondatezza, in quanto l'eventualeaccoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sededi giudizio di rinvio ( Sez. 2 , n. 35949 del 20/06/201 9, Rv. 276745 e n. 35493 del03/07/2019, Boemi, Rv. 276435). Risultadagliatti processuali ed in particolare dalla disamina dell'atto di appello che l ’ odierno ricorrente si è limitato a formulare una generica richiesta di applicazionedell'attenuante di cui all'art. 5 della l., 2 ottobre 1967, n. 895 , senza alcunriferimento alla condotta specificamente posta in essere dall'imputato. LaCorte distrettuale avrebbe dovuto, pertanto, dichiarare inammissibile il motivo sicché il ricorrente non può nel presente giudizio dolersi dell’omessa risposta. 2.2. Inogni caso , dalla complessiva motivazione della sentenza impugnata si comprendeagevolmente che la Corte distrettuale ha escluso la sussistenza nel caso in esame dell ’ invocata attenuante del fatto di lieve entità , mettendo in evidenzaconcrete circostanze del fatto che depongono in senso diametralmente opposto: non solo le modalità di conservazione d ella pistola illegittimamente detenuta(poggiata sul comodino in bella vista e pr o nt a all ’ uso) , ma anche la disponibilitàda parte dell ’ imputato di ulteriori armi come coltelli a serramanico e dioggetti normalmente utilizzati per attività delittuose come i passamontagna e lapistola giocattolo . D’altraparte,se è vero che i n tema di armi, la circostanza attenuante speciale delfatto di lieve entità è applicabile al porto e alla detenzione di una pistola cal. 6,35,in quanto la stessa è un'arma comune da sparo dotata di minore potenzialità offensiva(Sez. 6 , n. 7271 del 19/12/2019 , dep. 2020 , Ulisse, Rv. 278351 - 02 ) , è principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che la medesima attenuantepossa essere negata anche per le componenti oggettive e soggettive delfatto,diverse da quelle concernenti la qualità e quantità delle armi illegalmente gestite(Sez.2 , n. 3852 del 13/12/2019 , dep. 2020 , [OSCURATO:PERSONA] ; Sez. 1 , n. 26270 del[OSCURATO:DATA_NASCITA], Pietrafesa , Rv. 255827 – 01 ; Sez. 1 , n. 7927 del 02/07/1997 Martino,Rv. 208266 – 01 , Rv. 278