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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 31 marzo 2026

Cassazione n. 07787/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 9994/2017 R.G. proposto da:VéGé [OSCURATO:PERSONA] consortile per azioni, in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procuraspeciale in calce al ricorso, dagli [OSCURATO:PERSONA] e MaurizioHazan, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma alla viadi [OSCURATO:PERSONA] n. 23;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 9994/2017Numero sezionale 153/2026Numero di raccolta generale 7787/2026Data pubblicazione 31/03/2026Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;-controricorrente-Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA], n. 5399/2016, depositata in data 19/10/2016;Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott.

AngeloNapolitano nella camera di consiglio del 9 gennaio 2026;In data 13 dicembre 2012 fu notificato a Interdis (ora VéGé RetailSocietà consortile per azioni, di seguito anche “la contribuente” o “lasocietà”) un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2007.In esito alle impugnazioni in primo e in secondo grado del detto avvisodi accertamento, rimase in vita un solo rilievo, avente ad oggettol’erronea deduzione ai fini Ires di costi pari ad euro 225.000 perincentivazione all’anticipato esodo di un dirigente, nell’anno d’imposta2007, in quanto, a detta della C.T.R., sul punto confermativa delladecisione della C.T.P., tali costi sarebbero stati di competenza dell’annoprecedente.In considerazione della conferma della ripresa relativa all’anno diimputazione del costo per la fuoriuscita del dirigente, la C.T.R. avrebbe,inoltre, erroneamente rideterminato la sanzione conseguenteall’infedeltà dichiarativa ritenuta accertata.In particolare, i 225.000 euro della cui deduzione si controverte sonostati originati dall’adempimento da parte della società di un accordoconcluso tra la contribuente e il suo dirigente apicale, sig. [OSCURATO:PERSONA],quale incentivo all’anticipato esodo dal posto di lavoro.

Invero, nelr.g. n. 9994/2017 a.c. 9/1/2026 2Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 9994/2017Numero sezionale 153/2026Numero di raccolta generale 7787/2026Data pubblicazione 31/03/2026luglio 2006 la società e il manager risolvevano consensualmente ilrapporto di lavoro tra loro intercorrente anticipatamente rispetto allascadenza naturale già predeterminata all’1 dicembre 2007.

Allo scopodi favorire l’anticipato esodo del dirigente, a questi veniva riconosciutoil versamento di una somma pari ad euro 450.000, sostanzialmenteequivalente allo stipendio a questo comunque dovuto dalla datrice,laddove il rapporto di lavoro fosse giunto alla naturale conclusione neldicembre 2007 (la remunerazione per il periodo dal luglio 2006 aldicembre 2007 sarebbe stata pari ad euro 466.000).L’accordo del luglio 2006 prevedeva che la somma pattuita di euro450.000 fosse versata in due rate di pari importo, una nel 2006 ed unanel 2007, ciascuna pari ad euro 225.000.In particolare, dall’avviso di accertamento si legge: “Il consorzio,nell’esercizio 2006, ha contabilizzato costi per euro 225.000,riconducibili ad un atto di transazione del 21/7/2006, per la definizionedel rapporto di lavoro con il sig. [OSCURATO:PERSONA], con effetto dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA].Dalla documentazione esibita è emerso che la verificata, a titolo diincentivazione all’esodo, ha offerto al dirigente, che ha accettato, inaggiunta al trattamento di fine rapporto ed alle competenze tutte difine rapporto, la somma di euro 450.000 divisa in due rate, spesateper euro 225.000 nel conto economico dell’esercizio 2006 e la restanteparte nell’esercizio 2007.

Nel caso di specie, poiché l’evento si èverificato nell’esercizio 2006, data in cui si è concretizzata la certezzadell’evento, il relativo componente negativo di reddito doveva essereesposto nella dichiarazione relativa a tale annualità, a nulla rilevandoil sostenimento di parte dell’effettivo onere nell’esercizio 2007.Si recupera, pertanto, a tassazione l’importo di euro 225.000 per lamancanza del requisito della competenza, ai sensi dell’art. 109 comma1 del d.P.R. n. 917 del 1986”.r.g. n. 9994/2017 a.c. 9/1/2026 3Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 9994/2017Numero sezionale 153/2026Numero di raccolta generale 7787/2026Data pubblicazione 31/03/2026Avverso la sentenza d’appello, la contribuente propone ricorso percassazione, affidato a sei motivi.Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.La contribuente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1.c.p.c.Ragioni della decisione1.Per motivi di ordine logico, è opportuno esaminare per primo ilsecondo motivo di ricorso, rubricato “Nullità della sentenza per omessamotivazione (o per sua mera apparenza), in violazione di quantodisposto dagli artt. 111, comma 6, Cost.; 132, comma 1, n. 4 c.p.c.;118 disp. att. c.p.c., in relazione al capo concernente il rilievo n. 1dell’avviso di accertamento, con riferimento al profilo della valutazionedi ricorrenza, nel caso di specie, del requisito della competenzarilevante ai fini tributari, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.”;la contribuente censura la sentenza impugnata per carenza assoluta dimotivazione circa la ritenuta riferibilità del costo oggetto della ripresafiscale all’anno 2006 anziché al 2007, criticando l’applicazione dellanozione di “competenza” fatta dall’Ufficio nel caso di specie.1.1.

Il motivo è fondato.Il fatto dal quale è scaturito il presente giudizio è l’imputazione all’anno2007 della seconda tranche del pagamento di una somma ad unmanager della odierna contribuente qualificata come “incentivoall’esodo”: l’Agenzia delle Entrate, rilevando che tale tranche, pari adeuro 225.000, era già certa e determinata all’atto di conclusionedell’accordo tra le parti, cioè nel luglio 2006, ritenne che essa fosse dicompetenza dell’anno 2006, a prescindere dalla circostanza che fossestata corrisposta nel 2007.Orbene, di fronte alla contestazione dell’avviso di accertamento,avente ad oggetto la ripresa del costo della seconda trancher.g. n. 9994/2017 a.c. 9/1/2026 4Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 9994/2017Numero sezionale 153/2026Numero di raccolta generale 7787/2026Data pubblicazione 31/03/2026dell’incentivo all’esodo, in tesi erroneamente dedotto nell’anno 2007,la C.T.R. territoriale ha affermato, per quel che qui ancora rileva:“Come già chiarito dalla sentenza qui impugnata la spesa va dedottasecondo i corretti criteri di competenza e pertanto i 225.000 eurorelativi al 2006 – peraltro certi e obiettivamente determinabili già nel2006, anno in cui è stata stipulata la transazione (che va ricordatochiude un rapporto di lavoro che si sarebbe concluso nel 2007 e cheinclude una rata per tale ultimo anno, rata che l’ufficio hacorrettamente ritenuto deducibile nel 2007 come da motivazionedell’atto di accertamento più sopra riportato) non erano deducibili nel2007, anno in cui si riferisce l’accertamento qui in esame.Deducibili nel 2007 erano soltanto i 225.000 euro spesi nel 2007.La ripresa, come operata dall’Ufficio e come convalidata dalla sentenzadi primo grado va perciò confermata e va respinto l’appello sul punto”.La riportata motivazione è incomprensibile.La C.T.R. dimostra di non aver compreso la ripresa fiscale oggetto delcontendere, visto che parla di una tranche di 225.000 euro che sarebbestata correttamente dedotta dalla contribuente in relazione all’anno2007, mentre, in realtà, è proprio la tranche dedotta in relazioneall’anno 2007 che era stata fatta oggetto della ripresa da partedell’Ufficio.Il giudice del merito, dunque, in sede di giudizio di rinvio, dovràriesaminare la fattispecie, ricostruendola correttamente in fatto, e poidovrà valutare la legittimità, ai sensi dell’art. 109, comma 1, Tuir, dellaripresa del costo dedotto nel 2007, tenendo presenti le seguenticonsiderazioni.Dall’avviso di accertamento si legge che l’atto di transazione del[OSCURATO:DATA_NASCITA], per la definizione del rapporto di lavoro con il sig.

FabioThiglia, avrebbe prodotto effetto dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA].r.g. n. 9994/2017 a.c. 9/1/2026 5Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 9994/2017Numero sezionale 153/2026Numero di raccolta generale 7787/2026Data pubblicazione 31/03/2026Tuttavia, si legge ancora nell’avviso di accertamento riportato perstralci nel ricorso della contribuente, “nel caso di specie, poiché l’eventosi è verificato nell’esercizio 2006, data in cui si è concretizzata lacertezza dell’evento, il relativo componente negativo di reddito dovevaesser esposto nella dichiarazione relativa a tale annualità, a nullarilevando il sostenimento di parte dell’effettivo onere nell’esercizio2007.

Si recupera, pertanto, a tassazione l’importo di euro 225.000 perla mancanza del requisito della competenza, ai sensi dell’art. 109,comma 1, del d.P.R. n. 916 del 1986”.Orbene, il giudice del rinvio dovrà considerare che, secondo quantoriportato nell’atto impositivo, all’atto di transazione in questione erastato apposto un termine iniziale di efficacia (“con effettodall’[OSCURATO:DATA_NASCITA]”), sicché prima di tale data quell’atto non aveva efficaciae il manager era obbligato a lavorare fino al 31/12/2006.L’obbligo della contribuente, dunque, di corrispondere al manager lasomma pattuita come incentivo all’esodo era divenuto certo solo alladata dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA].In altri termini, l’evento al quale era collegato l’obbligo di corrisponderela somma pattuita si sarebbe verificato con certezza solo in data1/1/2007.Né può dirsi che quel termine iniziale di efficacia dell’accordotransattivo fosse inidoneo a rendere incerto l’evento della risoluzionedel rapporto di lavoro dal momento che tale certezza sarebbe stata giàriscontrabile al tempo della stipulazione dell’accordo medesimo.Il contratto di lavoro, infatti, è un contratto consensuale, a prestazionicorrispettive, ad efficacia obbligatoria ed intuitu personae, con laconseguenza che se entro il 31/12/2006 il rapporto di lavoro fossecessato per altra causa, ad esempio per le dimissioni volontarie edimmediate del lavoratore o per morte di quest’ultimo, gli effettidell’accordo transattivo stipulato nel luglio 2006 non si sarebbero piùr.g. n. 9994/2017 a.c. 9/1/2026 6Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 9994/2017Numero sezionale 153/2026Numero di raccolta generale 7787/2026Data pubblicazione 31/03/2026potuti verificare ed esso sarebbe rimasto definitivamente inefficace,compreso l’obbligo della corresponsione della somma quale incentivoall’esodo.Ne consegue che se, in esito al riesame della causa ed all’attentaesegesi dell’accordo transattivo, il giudice del rinvio dovesse rilevareche effettivamente a quell’accordo fosse stata apposto il termineiniziale di efficacia dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], alla odierna contribuente nullapotrebbe essere rimproverato con riferimento alla corretta imputazionenel 2007, per competenza, del costo sostenuto in ragione del dettoaccordo, visto che il 2007 sarebbe l’anno nel quale quel costo sarebbediventato certo e, dunque, deducibile ai sensi dell’art. 109, comma 1,Tuir.2.

I restanti motivi sono assorbiti dall’accoglimento del secondo motivo.3.

La sentenza è cassata e la causa è rinviata, anche per le spese, allaCGT-2 della Lombardia, in diversa composizione.

P.Q.MAccoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti i restanti.Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, allaCorte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, indiversa composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 gennaio 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])r.g. n. 9994/2017 a.c. [OSCURATO:DATA_NASCITA] 7Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 9994/2017 R.G. proposto da:VéGé [OSCURATO:PERSONA] consortile per azioni, in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procuraspeciale in calce al ricorso, dagli [OSCURATO:PERSONA] e MaurizioHazan, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma alla viadi [OSCURATO:PERSONA] n. 23;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 9994/2017Numero sezionale 153/2026Numero di raccolta generale 7787/2026Data pubblicazione 31/03/2026Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;-controricorrente-Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA], n. 5399/2016, depositata in data 19/10/2016;Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. AngeloNapolitano nella camera di consiglio del 9 gennaio 2026;In data 13 dicembre 2012 fu notificato a Interdis (ora VéGé RetailSocietà consortile per azioni, di seguito anche “la contribuente” o “lasocietà”) un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2007.In esito alle impugnazioni in primo e in secondo grado del detto avvisodi accertamento, rimase in vita un solo rilievo, avente ad oggettol’erronea deduzione ai fini Ires di costi pari ad euro 225.000 perincentivazione all’anticipato esodo di un dirigente, nell’anno d’imposta2007, in quanto, a detta della C.T.R., sul punto confermativa delladecisione della C.T.P., tali costi sarebbero stati di competenza dell’annoprecedente.In considerazione della conferma della ripresa relativa all’anno diimputazione del costo per la fuoriuscita del dirigente, la C.T.R. avrebbe,inoltre, erroneamente rideterminato la sanzione conseguenteall’infedeltà dichiarativa ritenuta accertata.In particolare, i 225.000 euro della cui deduzione si controverte sonostati originati dall’adempimento da parte della società di un accordoconcluso tra la contribuente e il suo dirigente apicale, sig. [OSCURATO:PERSONA],quale incentivo all’anticipato esodo dal posto di lavoro. Invero, nelr.g. n. 9994/2017 a.c. 9/1/2026 2Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 9994/2017Numero sezionale 153/2026Numero di raccolta generale 7787/2026Data pubblicazione 31/03/2026luglio 2006 la società e il manager risolvevano consensualmente ilrapporto di lavoro tra loro intercorrente anticipatamente rispetto allascadenza naturale già predeterminata all’1 dicembre 2007. Allo scopodi favorire l’anticipato esodo del dirigente, a questi veniva riconosciutoil versamento di una somma pari ad euro 450.000, sostanzialmenteequivalente allo stipendio a questo comunque dovuto dalla datrice,laddove il rapporto di lavoro fosse giunto alla naturale conclusione neldicembre 2007 (la remunerazione per il periodo dal luglio 2006 aldicembre 2007 sarebbe stata pari ad euro 466.000).L’accordo del luglio 2006 prevedeva che la somma pattuita di euro450.000 fosse versata in due rate di pari importo, una nel 2006 ed unanel 2007, ciascuna pari ad euro 225.000.In particolare, dall’avviso di accertamento si legge: “Il consorzio,nell’esercizio 2006, ha contabilizzato costi per euro 225.000,riconducibili ad un atto di transazione del 21/7/2006, per la definizionedel rapporto di lavoro con il sig. [OSCURATO:PERSONA], con effetto dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA].Dalla documentazione esibita è emerso che la verificata, a titolo diincentivazione all’esodo, ha offerto al dirigente, che ha accettato, inaggiunta al trattamento di fine rapporto ed alle competenze tutte difine rapporto, la somma di euro 450.000 divisa in due rate, spesateper euro 225.000 nel conto economico dell’esercizio 2006 e la restanteparte nell’esercizio 2007. Nel caso di specie, poiché l’evento si èverificato nell’esercizio 2006, data in cui si è concretizzata la certezzadell’evento, il relativo componente negativo di reddito doveva essereesposto nella dichiarazione relativa a tale annualità, a nulla rilevandoil sostenimento di parte dell’effettivo onere nell’esercizio 2007.Si recupera, pertanto, a tassazione l’importo di euro 225.000 per lamancanza del requisito della competenza, ai sensi dell’art. 109 comma1 del d.P.R. n. 917 del 1986”.r.g. n. 9994/2017 a.c. 9/1/2026 3Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 9994/2017Numero sezionale 153/2026Numero di raccolta generale 7787/2026Data pubblicazione 31/03/2026Avverso la sentenza d’appello, la contribuente propone ricorso percassazione, affidato a sei motivi.Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.La contribuente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1.c.p.c.Ragioni della decisione1.Per motivi di ordine logico, è opportuno esaminare per primo ilsecondo motivo di ricorso, rubricato “Nullità della sentenza per omessamotivazione (o per sua mera apparenza), in violazione di quantodisposto dagli artt. 111, comma 6, Cost.; 132, comma 1, n. 4 c.p.c.;118 disp. att. c.p.c., in relazione al capo concernente il rilievo n. 1dell’avviso di accertamento, con riferimento al profilo della valutazionedi ricorrenza, nel caso di specie, del requisito della competenzarilevante ai fini tributari, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.”;la contribuente censura la sentenza impugnata per carenza assoluta dimotivazione circa la ritenuta riferibilità del costo oggetto della ripresafiscale all’anno 2006 anziché al 2007, criticando l’applicazione dellanozione di “competenza” fatta dall’Ufficio nel caso di specie.1.1. Il motivo è fondato.Il fatto dal quale è scaturito il presente giudizio è l’imputazione all’anno2007 della seconda tranche del pagamento di una somma ad unmanager della odierna contribuente qualificata come “incentivoall’esodo”: l’Agenzia delle Entrate, rilevando che tale tranche, pari adeuro 225.000, era già certa e determinata all’atto di conclusionedell’accordo tra le parti, cioè nel luglio 2006, ritenne che essa fosse dicompetenza dell’anno 2006, a prescindere dalla circostanza che fossestata corrisposta nel 2007.Orbene, di fronte alla contestazione dell’avviso di accertamento,avente ad oggetto la ripresa del costo della seconda trancher.g. n. 9994/2017 a.c. 9/1/2026 4Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 9994/2017Numero sezionale 153/2026Numero di raccolta generale 7787/2026Data pubblicazione 31/03/2026dell’incentivo all’esodo, in tesi erroneamente dedotto nell’anno 2007,la C.T.R. territoriale ha affermato, per quel che qui ancora rileva:“Come già chiarito dalla sentenza qui impugnata la spesa va dedottasecondo i corretti criteri di competenza e pertanto i 225.000 eurorelativi al 2006 – peraltro certi e obiettivamente determinabili già nel2006, anno in cui è stata stipulata la transazione (che va ricordatochiude un rapporto di lavoro che si sarebbe concluso nel 2007 e cheinclude una rata per tale ultimo anno, rata che l’ufficio hacorrettamente ritenuto deducibile nel 2007 come da motivazionedell’atto di accertamento più sopra riportato) non erano deducibili nel2007, anno in cui si riferisce l’accertamento qui in esame.Deducibili nel 2007 erano soltanto i 225.000 euro spesi nel 2007.La ripresa, come operata dall’Ufficio e come convalidata dalla sentenzadi primo grado va perciò confermata e va respinto l’appello sul punto”.La riportata motivazione è incomprensibile.La C.T.R. dimostra di non aver compreso la ripresa fiscale oggetto delcontendere, visto che parla di una tranche di 225.000 euro che sarebbestata correttamente dedotta dalla contribuente in relazione all’anno2007, mentre, in realtà, è proprio la tranche dedotta in relazioneall’anno 2007 che era stata fatta oggetto della ripresa da partedell’Ufficio.Il giudice del merito, dunque, in sede di giudizio di rinvio, dovràriesaminare la fattispecie, ricostruendola correttamente in fatto, e poidovrà valutare la legittimità, ai sensi dell’art. 109, comma 1, Tuir, dellaripresa del costo dedotto nel 2007, tenendo presenti le seguenticonsiderazioni.Dall’avviso di accertamento si legge che l’atto di transazione del[OSCURATO:DATA_NASCITA], per la definizione del rapporto di lavoro con il sig. FabioThiglia, avrebbe prodotto effetto dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA].r.g. n. 9994/2017 a.c. 9/1/2026 5Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 9994/2017Numero sezionale 153/2026Numero di raccolta generale 7787/2026Data pubblicazione 31/03/2026Tuttavia, si legge ancora nell’avviso di accertamento riportato perstralci nel ricorso della contribuente, “nel caso di specie, poiché l’eventosi è verificato nell’esercizio 2006, data in cui si è concretizzata lacertezza dell’evento, il relativo componente negativo di reddito dovevaesser esposto nella dichiarazione relativa a tale annualità, a nullarilevando il sostenimento di parte dell’effettivo onere nell’esercizio2007. Si recupera, pertanto, a tassazione l’importo di euro 225.000 perla mancanza del requisito della competenza, ai sensi dell’art. 109,comma 1, del d.P.R. n. 916 del 1986”.Orbene, il giudice del rinvio dovrà considerare che, secondo quantoriportato nell’atto impositivo, all’atto di transazione in questione erastato apposto un termine iniziale di efficacia (“con effettodall’[OSCURATO:DATA_NASCITA]”), sicché prima di tale data quell’atto non aveva efficaciae il manager era obbligato a lavorare fino al 31/12/2006.L’obbligo della contribuente, dunque, di corrispondere al manager lasomma pattuita come incentivo all’esodo era divenuto certo solo alladata dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA].In altri termini, l’evento al quale era collegato l’obbligo di corrisponderela somma pattuita si sarebbe verificato con certezza solo in data1/1/2007.Né può dirsi che quel termine iniziale di efficacia dell’accordotransattivo fosse inidoneo a rendere incerto l’evento della risoluzionedel rapporto di lavoro dal momento che tale certezza sarebbe stata giàriscontrabile al tempo della stipulazione dell’accordo medesimo.Il contratto di lavoro, infatti, è un contratto consensuale, a prestazionicorrispettive, ad efficacia obbligatoria ed intuitu personae, con laconseguenza che se entro il 31/12/2006 il rapporto di lavoro fossecessato per altra causa, ad esempio per le dimissioni volontarie edimmediate del lavoratore o per morte di quest’ultimo, gli effettidell’accordo transattivo stipulato nel luglio 2006 non si sarebbero piùr.g. n. 9994/2017 a.c. 9/1/2026 6Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 9994/2017Numero sezionale 153/2026Numero di raccolta generale 7787/2026Data pubblicazione 31/03/2026potuti verificare ed esso sarebbe rimasto definitivamente inefficace,compreso l’obbligo della corresponsione della somma quale incentivoall’esodo.Ne consegue che se, in esito al riesame della causa ed all’attentaesegesi dell’accordo transattivo, il giudice del rinvio dovesse rilevareche effettivamente a quell’accordo fosse stata apposto il termineiniziale di efficacia dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], alla odierna contribuente nullapotrebbe essere rimproverato con riferimento alla corretta imputazionenel 2007, per competenza, del costo sostenuto in ragione del dettoaccordo, visto che il 2007 sarebbe l’anno nel quale quel costo sarebbediventato certo e, dunque, deducibile ai sensi dell’art. 109, comma 1,Tuir.2. I restanti motivi sono assorbiti dall’accoglimento del secondo motivo.3. La sentenza è cassata e la causa è rinviata, anche per le spese, allaCGT-2 della Lombardia, in diversa composizione. P.Q.MAccoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti i restanti.Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, allaCorte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, indiversa composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 gennaio 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])r.g. n. 9994/2017 a.c. [OSCURATO:DATA_NASCITA] 7Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]