Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 settembre 2025

Cassazione n. 33479/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 15610/25 ritenuto che le deduzioni sviluppate in tema di 131-bis cod. pen. sono manifestamente infopdate lavendo la Corte di merito escluso non solo l'oggettiva tenuità del fatto, ma anche ravvisato la condizione ostativa della reiterazione delle condotte, di conseguenza si tratta di valutazioni che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità, essendo del tutto irrilevanti le difformi valutazioni operate in altro procedimento per fatti analoghi; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna l ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 26 settembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 15610/25 ritenuto che le deduzioni sviluppate in tema di 131-bis cod. pen. sono manifestamente infopdate lavendo la Corte di merito escluso non solo l'oggettiva tenuità del fatto, ma anche ravvisato la condizione ostativa della reiterazione delle condotte, di conseguenza si tratta di valutazioni che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità, essendo del tutto irrilevanti le difformi valutazioni operate in altro procedimento per fatti analoghi; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna l ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26 settembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 33479/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris