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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 02579/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Bari confermava la decisione impugnata, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di otto mesi di reclusione, per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, accertato a [OSCURATO:PERSONA] di Puglia il 3 novembre 2019. [OSCURATO:PERSONA] che le verifiche investigative eseguite nell'immediatezza dei fatti dai Carabinieri della Stazione di [OSCURATO:PERSONA] di Puglia risultavano univocamente orientate in senso sfavorevole alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], che, il 3 novembre 2019, alle ore 21.10, veniva sottoposto a controllo in un Comune diverso da quello di Cerignola dove doveva soggiornare, dal quale si allontanava senza fornire alcuna giustificazione. [OSCURATO:PERSONA] che il giudizio di comparazione circostanziale effettuato dalla Corte di appello di Bari teneva conto dell'elevato disvalore dei reati contestati ad [OSCURATO:PERSONA] che non consentiva di ritenere prevalenti le attenuanti alle aggravanti e che, in ogni caso, tale bilanciamento può essere censurato in sede di legittimità, solo laddove costituisca il risultato di un valutazione dosimetrica arbitraria o di un ragionamento illogico e non anche quando la soluzione adottata rappresenti l'espressione del potere discrezionale del giudice di merito, atteso che, come affermato da questa Corte, le statuizioni «relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione [...]» (Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450 - 01).

Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Bari confermava la decisione impugnata, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di otto mesi di reclusione, per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, accertato a [OSCURATO:PERSONA] di Puglia il 3 novembre 2019. [OSCURATO:PERSONA] che le verifiche investigative eseguite nell'immediatezza dei fatti dai Carabinieri della Stazione di [OSCURATO:PERSONA] di Puglia risultavano univocamente orientate in senso sfavorevole alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], che, il 3 novembre 2019, alle ore 21.10, veniva sottoposto a controllo in un Comune diverso da quello di Cerignola dove doveva soggiornare, dal quale si allontanava senza fornire alcuna giustificazione. [OSCURATO:PERSONA] che il giudizio di comparazione circostanziale effettuato dalla Corte di appello di Bari teneva conto dell'elevato disvalore dei reati contestati ad [OSCURATO:PERSONA] che non consentiva di ritenere prevalenti le attenuanti alle aggravanti e che, in ogni caso, tale bilanciamento può essere censurato in sede di legittimità, solo laddove costituisca il risultato di un valutazione dosimetrica arbitraria o di un ragionamento illogico e non anche quando la soluzione adottata rappresenti l'espressione del potere discrezionale del giudice di merito, atteso che, come affermato da questa Corte, le statuizioni «relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione [...]» (Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450 - 01). Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis
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