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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 26745/2024

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i pronunciare la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27391/2018 del ruolo generale, proposto DA S A .P A .C A . [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede in [OSCURATO:PERSONA] (NA), alla [OSCURATO:PERSONA] n. 176, in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in ragione di procura speciale e nomina rilasciate in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 57L11 Z401 Z) del Foro di Nola, domiciliato, ai sensi dell’art. 366, secondo comma, cod. proc. civ., presso la cancelleria della Corte di cassazione. - RICORRENTE – CONTRO l’A GENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), domiciliata in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12.

R [OSCURATO:PERSONA]- CONTRORICORRENTE – per la cassazione della sentenza n. 6812/22/2018 della [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Campania, depositata il 12 luglio 2018, non notificata; U DITA la relazione svolta all’udienza del 3 luglio 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] :

1. con la suindicata sentenza la [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Campania dichiarava inammissibile il ricorso per revocazione proposto dalla suindicata società contro la sentenza n. 5726/11/2017 della medesima [OSCURATO:PERSONA], la quale, in controversia avente ad oggetto la revoca dell’agevolazione fiscale del pagamento dell’IVA all’1% in ragione della mancata rivendita del bene da parte della ricorrente (acquirente) nel triennio dall’acquisto, aveva rigettato l’appello avanzato dalla società, ritenendo che non fosse maturata la decadenza dall’esercizio del potere impositivo da parte dell’Ufficio, in quanto l’avviso era stato notificato nei tre anni successivi rispetto al momento in cui avrebbe dovuto eseguirsi il trasferimento del bene;

2. con la sentenza impugnata la [OSCURATO:PERSONA] regionale escludeva la sussistenza delle condizioni di cui all’art. 395, primo comma, num. 4, cod. proc. civ. perché la questione relativa alla qualifica del soggetto cedente l’immobile (secondo la prospettazione della ricorrente costituito da persona/e fisica/che, con conseguente inapplicabilità dell’agevolazione, da far valere però – a pena di decadenza -nei tre anni dalla registrazione dell’atto e non anche dalla scadenza dei tre anni entro il quale operare il ritrasferimento, trattandosi di “mendacio originario”) aveva formato oggetto di controversia tra le parti, per cui non ricorreva il dedotto errore revocatorio, ma, semmai, un errore di natura valutativa;

3. la suindicata società proponeva ricorso per cassazione contro la predetta sentenza, notificato il 20 settembre 2018, formulando quattro motivi di impugnazione;

4. l’Agenzia delle Entrate-Riscossione resisteva con controricorso notificato il 13 novembre 2018 nel rispetto della previsione di cui all’art. 6, comma 11, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119.

C [OSCURATO:PERSONA] :

1. con il primo motivo di ricorso, l’istante ha eccepito, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 4 cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per non essersi pronunciata sulla censura relativa all’omessa statuizione da parte della prima sentenza di appello del motivo di gravame concernente la qualità del soggetto venditore;

2. con la seconda doglianza, la ricorrente ha dedotto, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 4 cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 398 cod. proc. civ., per non essersi pronunciata sulla richiesta di sospensione dei termini per proporre ricorso per cassazione;

3. con la terza censura la società ha denunciato la «nullità della sentenza per vizio di motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c.» (così a pagine n. 10 del ricorso, sostenendo che il Giudice regionale avesse erroneamente interpretato la decisione della sentenza sottoposta a revocazione (secondo cui non poteva operare il termine triennale di cui all’art. 76 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 decorrente dalla registrazione dell’atto, non potendo ipotizzarsi un’azione recuperatoria da parte dell’Ufficio prima del verificarsi del presupposto fattuale per tale recupero, ovvero il decorso dei tre anni dalla registrazione dell’atto, epoca in cui poteva constatarsi il mancato ritrasferimento del bene), la quale aveva negato la sussistenza di una circostanza di fatto, costituita dalle «[…] condizioni per impedire la fruizione dell’agevolazione già in sede di registrazione dell’atto di compravendita» (v. pagina n. 11 del ricorso), con ciò dando per presupposte le qualità soggettive dei venditori, laddove il Giudice della revocazione ha ritenuto che la valutazione da parte del Giudice d’appello circa la sussistenza di tali condizioni soggettive fosse riconducibile, in tesi, ad un errore di diritto e non di fatto;

4. con la quarta censura la contribuente ha denunciato, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione degli artt. 115 e 395, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., osservando che la qualità di soggetti privati dei venditori non fosse mai stata contestata dall’Agenzia e che nemmeno il Giudice di appello si era espresso su tale tema, considerando solo l’inadempimento all’impegno a rivendere entro il predetto triennio;

5. il ricorso è infondato;

6. vanno esaminati congiuntamente i primi due motivi di ricorso, siccome connessi in relazione alla deduzione di omessa pronuncia da parte del Giudice della revocazione del motivo concernente il mancato esame ad opera del Giudice di appello di un motivo di gravame, nonchè dell’istanza di sospensione dei termini per proporre ricorso per cassazione, ai sensi dell’art, 398, quarto comma, cod. proc. civ. 6.1 benchè non vi sia stata pronuncia su dette motivi di revocazione, va riconosciuto – così integrando la motivazione della sentenza ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ. - che si tratta di motivi infondati, giacchè: a. l'errore revocatorio di fatto che legittima la revocazione della sentenza per omesso esame di un motivo di ricorso sussiste non già per il sol fatto che la motivazione della sentenza risulti non avere esaminato il motivo pur presente, naturalmente senza enunciare alcunché che giustificasse in iure tale mancato esame, bensì allorquando la sentenza riveli che l'omesso esame del motivo è stata frutto di una supposizione erronea dell’inesistenza del motivo stesso, che era presente invece incontrastabilmente nel ricorso, per cui ricorre il presupposto dell'errore dalla sentenza per effetto di una supposizione in essa contenuta e non invece per il sol fatto che la sentenza sia stata semplicemente silente sul motivo, risultando integrata in tale seconda ipotesi la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., censurabile con il ricorso per cassazione (cfr. sul principio, dettato in tema di revocazione delle pronunce della Corte di cassazione, ma applicabile, a maggior ragione, nell’ipotesi in rassegna, Cass., Sez.

IV/III,6 giugno 2016, n. 11530 – citata dalla stessa ricorrente – Cass., Sez.

L., 13 dicembre 2016, n. 25560 che richiama anche Cass. n. 22569 del 2013; n. 4605 del 2013, n. 16003 del 2011); a.a. dal contenuto del ricorso emerge che il motivo di gravame si basava sulla dedotta inesistenza ab originedelle condizioni soggettive per godere dell’agevolazione, con conseguente decadenza triennale dalla data di registrazione del rogito, mentre il Giudice dell’appello aveva ritenuto -con valutazione assorbente o, se si vuole, di implicito rigetto del motivo -che il termine triennale decorresse dalla scadenza del predetto termine di tre anni, per cui detta statuizione andava censurata con il ricorso per cassazione e non con il rimedio della revocazione, da configurare, come tale inammissibile; b. nel giudizio di revocazione il mancato accoglimento (cui va equiparata la mancata pronuncia) della domanda di sospensione del termine per ricorrere in cassazione, a norma dell'art. 398, ultimo comma, cod. proc. civ., non influenza la legittimità del giudizio di revocazione, né la sentenza pronunciata all'esito di questo, per cui non è configurabile come vizio di legittimità (cfr., Cass., Sez.

VI/V, 19 dicembre 2017, n. 30398, che richiama Cass., Sez.

I., 9 maggio 2006, n. 10669);

7. il terzo motivo presenta plurimi profili di inammissibilità, che, intanto, riguardano il canone censorio prescelto di cui all’art. 360, prima comma, num. 5, cod. proc. civ., che riguarda l’omesso esame di un fatto e non la contestata «[…] deduzione del tutto arbitraria, della quale non è offerta alcuna spiegazione» (v. pagina n. 11 del ricorso) circa la valutazione del Giudice della revocazione sull’insussistenza di un errore di fatto da parte del Giudice dell’appello, che attiene –con ogni evidenza - ad un profilo valutativo non riconducibile al citato parametro;

7.1. per altra via, il motivo non si confronta compiutamente con la sentenza impugnata, fondata – come sopra esposto - sul mero e dirimente rilievo secondo il quale la questione della qualità soggettiva dei venditori era stata oggetto di discussione tra le parti nel giudizio di appello;

7.2. anzi, la censura finisce -implicitamente, quanto chiaramente -con l’ammettere che tale scrutinio (da parte del Giudice dell’appello) vi sia stato, laddove la difesa della contribuente ha sostenuto che «In realtà, il Giudice dell’appello non ha valutato in modo erroneo il fatto specifico consistente nell’assenza, da parte dei venditori, delle qualità soggettive necessari per invocare l’agevolazione in oggetto, ma ha semplicemente inteso negare l’assenza di tali qualità.

Infatti, lo stesso ha affermato, con estrema chiarezza, che l’unico presupposto fattuale per l’azione di recupero è consistito, nella fattispecie, nell’inadempimento dell’acquirente, il che presuppone la sussistenza di tutti gli ulteriori requisiti necessari per invocare l’agevolazione in oggetto, comprese, dunque, le qualità soggettive dei venditori» (v. pagina n. 12 del ricorso).

Ciò equivale, tuttavia, a dire che detto profilo soggettivo (seppure negato secondo la stessa ricostruzione della ricorrente) era stato, quanto meno implicitamente, esaminato dal Giudice dell’appello, senza però farne derivare le conseguenze giuridiche auspicate dalla ricorrente (ovverossia la decadenza triennale dalla data di registrazione del rogito per effetto del cd.

“mendacio originario”), il che si traduce in un eventuale errore di diritto e non di fatto, come correttamente ritenuto nella sentenza impugnata;

7.3. va aggiunto che punto controverso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 395, primo comma, num. 4, cod. proc. civ. non è soltanto il fatto che sia stato controverso in ragione di un effettivo dibattito fra le parti, ma anche il fatto che, essendo stato introdotto da una parte, sia divenuto per ciò solo controvertibile, di modo che debba ritenersi che abbia comunque formato oggetto, implicito o esplicito, della successiva pronuncia, con la quale il giudice di merito ha definito il processo (cfr. Cass., Sez.

III, 15 marzo 2023, n. 7435);

8. risulta inammissibile anche il quarto motivo, sol considerando che la dissertazione sulla non contestazione da parte dell’Agenzia delle qualità di soggetti privati dei venditori è questione che atteneva al giudizio di appello, non a quello revocatorio oggetto di causa;

9. le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza;

10. va dato atto che sussistono i presupposti di cui all’art 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento da parte della ricorrente di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per il ricorso.

P .

Q .

M . la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente, al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in favore dell’Agenzia delle Entrate nella misura di 5.000,00 € per competenze ed al pagamento delle spese che risulteranno dai registri di cancelleria prenotate a debito.

Dà atto che ricorrono i presupposti di cui al

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i pronunciare la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27391/2018 del ruolo generale, proposto DA S A .P A .C A . [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede in [OSCURATO:PERSONA] (NA), alla [OSCURATO:PERSONA] n. 176, in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in ragione di procura speciale e nomina rilasciate in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 57L11 Z401 Z) del Foro di Nola, domiciliato, ai sensi dell’art. 366, secondo comma, cod. proc. civ., presso la cancelleria della Corte di cassazione. - RICORRENTE – CONTRO l’A GENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), domiciliata in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12. R [OSCURATO:PERSONA]- CONTRORICORRENTE – per la cassazione della sentenza n. 6812/22/2018 della [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Campania, depositata il 12 luglio 2018, non notificata; U DITA la relazione svolta all’udienza del 3 luglio 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] : 1. con la suindicata sentenza la [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Campania dichiarava inammissibile il ricorso per revocazione proposto dalla suindicata società contro la sentenza n. 5726/11/2017 della medesima [OSCURATO:PERSONA], la quale, in controversia avente ad oggetto la revoca dell’agevolazione fiscale del pagamento dell’IVA all’1% in ragione della mancata rivendita del bene da parte della ricorrente (acquirente) nel triennio dall’acquisto, aveva rigettato l’appello avanzato dalla società, ritenendo che non fosse maturata la decadenza dall’esercizio del potere impositivo da parte dell’Ufficio, in quanto l’avviso era stato notificato nei tre anni successivi rispetto al momento in cui avrebbe dovuto eseguirsi il trasferimento del bene; 2. con la sentenza impugnata la [OSCURATO:PERSONA] regionale escludeva la sussistenza delle condizioni di cui all’art. 395, primo comma, num. 4, cod. proc. civ. perché la questione relativa alla qualifica del soggetto cedente l’immobile (secondo la prospettazione della ricorrente costituito da persona/e fisica/che, con conseguente inapplicabilità dell’agevolazione, da far valere però – a pena di decadenza -nei tre anni dalla registrazione dell’atto e non anche dalla scadenza dei tre anni entro il quale operare il ritrasferimento, trattandosi di “mendacio originario”) aveva formato oggetto di controversia tra le parti, per cui non ricorreva il dedotto errore revocatorio, ma, semmai, un errore di natura valutativa; 3. la suindicata società proponeva ricorso per cassazione contro la predetta sentenza, notificato il 20 settembre 2018, formulando quattro motivi di impugnazione; 4. l’Agenzia delle Entrate-Riscossione resisteva con controricorso notificato il 13 novembre 2018 nel rispetto della previsione di cui all’art. 6, comma 11, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119. C [OSCURATO:PERSONA] : 1. con il primo motivo di ricorso, l’istante ha eccepito, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 4 cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per non essersi pronunciata sulla censura relativa all’omessa statuizione da parte della prima sentenza di appello del motivo di gravame concernente la qualità del soggetto venditore; 2. con la seconda doglianza, la ricorrente ha dedotto, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 4 cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 398 cod. proc. civ., per non essersi pronunciata sulla richiesta di sospensione dei termini per proporre ricorso per cassazione; 3. con la terza censura la società ha denunciato la «nullità della sentenza per vizio di motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c.» (così a pagine n. 10 del ricorso, sostenendo che il Giudice regionale avesse erroneamente interpretato la decisione della sentenza sottoposta a revocazione (secondo cui non poteva operare il termine triennale di cui all’art. 76 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 decorrente dalla registrazione dell’atto, non potendo ipotizzarsi un’azione recuperatoria da parte dell’Ufficio prima del verificarsi del presupposto fattuale per tale recupero, ovvero il decorso dei tre anni dalla registrazione dell’atto, epoca in cui poteva constatarsi il mancato ritrasferimento del bene), la quale aveva negato la sussistenza di una circostanza di fatto, costituita dalle «[…] condizioni per impedire la fruizione dell’agevolazione già in sede di registrazione dell’atto di compravendita» (v. pagina n. 11 del ricorso), con ciò dando per presupposte le qualità soggettive dei venditori, laddove il Giudice della revocazione ha ritenuto che la valutazione da parte del Giudice d’appello circa la sussistenza di tali condizioni soggettive fosse riconducibile, in tesi, ad un errore di diritto e non di fatto; 4. con la quarta censura la contribuente ha denunciato, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione degli artt. 115 e 395, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., osservando che la qualità di soggetti privati dei venditori non fosse mai stata contestata dall’Agenzia e che nemmeno il Giudice di appello si era espresso su tale tema, considerando solo l’inadempimento all’impegno a rivendere entro il predetto triennio; 5. il ricorso è infondato; 6. vanno esaminati congiuntamente i primi due motivi di ricorso, siccome connessi in relazione alla deduzione di omessa pronuncia da parte del Giudice della revocazione del motivo concernente il mancato esame ad opera del Giudice di appello di un motivo di gravame, nonchè dell’istanza di sospensione dei termini per proporre ricorso per cassazione, ai sensi dell’art, 398, quarto comma, cod. proc. civ. 6.1 benchè non vi sia stata pronuncia su dette motivi di revocazione, va riconosciuto – così integrando la motivazione della sentenza ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ. - che si tratta di motivi infondati, giacchè: a. l'errore revocatorio di fatto che legittima la revocazione della sentenza per omesso esame di un motivo di ricorso sussiste non già per il sol fatto che la motivazione della sentenza risulti non avere esaminato il motivo pur presente, naturalmente senza enunciare alcunché che giustificasse in iure tale mancato esame, bensì allorquando la sentenza riveli che l'omesso esame del motivo è stata frutto di una supposizione erronea dell’inesistenza del motivo stesso, che era presente invece incontrastabilmente nel ricorso, per cui ricorre il presupposto dell'errore dalla sentenza per effetto di una supposizione in essa contenuta e non invece per il sol fatto che la sentenza sia stata semplicemente silente sul motivo, risultando integrata in tale seconda ipotesi la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., censurabile con il ricorso per cassazione (cfr. sul principio, dettato in tema di revocazione delle pronunce della Corte di cassazione, ma applicabile, a maggior ragione, nell’ipotesi in rassegna, Cass., Sez. IV/III,6 giugno 2016, n. 11530 – citata dalla stessa ricorrente – Cass., Sez. L., 13 dicembre 2016, n. 25560 che richiama anche Cass. n. 22569 del 2013; n. 4605 del 2013, n. 16003 del 2011); a.a. dal contenuto del ricorso emerge che il motivo di gravame si basava sulla dedotta inesistenza ab originedelle condizioni soggettive per godere dell’agevolazione, con conseguente decadenza triennale dalla data di registrazione del rogito, mentre il Giudice dell’appello aveva ritenuto -con valutazione assorbente o, se si vuole, di implicito rigetto del motivo -che il termine triennale decorresse dalla scadenza del predetto termine di tre anni, per cui detta statuizione andava censurata con il ricorso per cassazione e non con il rimedio della revocazione, da configurare, come tale inammissibile; b. nel giudizio di revocazione il mancato accoglimento (cui va equiparata la mancata pronuncia) della domanda di sospensione del termine per ricorrere in cassazione, a norma dell'art. 398, ultimo comma, cod. proc. civ., non influenza la legittimità del giudizio di revocazione, né la sentenza pronunciata all'esito di questo, per cui non è configurabile come vizio di legittimità (cfr., Cass., Sez. VI/V, 19 dicembre 2017, n. 30398, che richiama Cass., Sez. I., 9 maggio 2006, n. 10669); 7. il terzo motivo presenta plurimi profili di inammissibilità, che, intanto, riguardano il canone censorio prescelto di cui all’art. 360, prima comma, num. 5, cod. proc. civ., che riguarda l’omesso esame di un fatto e non la contestata «[…] deduzione del tutto arbitraria, della quale non è offerta alcuna spiegazione» (v. pagina n. 11 del ricorso) circa la valutazione del Giudice della revocazione sull’insussistenza di un errore di fatto da parte del Giudice dell’appello, che attiene –con ogni evidenza - ad un profilo valutativo non riconducibile al citato parametro; 7.1. per altra via, il motivo non si confronta compiutamente con la sentenza impugnata, fondata – come sopra esposto - sul mero e dirimente rilievo secondo il quale la questione della qualità soggettiva dei venditori era stata oggetto di discussione tra le parti nel giudizio di appello; 7.2. anzi, la censura finisce -implicitamente, quanto chiaramente -con l’ammettere che tale scrutinio (da parte del Giudice dell’appello) vi sia stato, laddove la difesa della contribuente ha sostenuto che «In realtà, il Giudice dell’appello non ha valutato in modo erroneo il fatto specifico consistente nell’assenza, da parte dei venditori, delle qualità soggettive necessari per invocare l’agevolazione in oggetto, ma ha semplicemente inteso negare l’assenza di tali qualità. Infatti, lo stesso ha affermato, con estrema chiarezza, che l’unico presupposto fattuale per l’azione di recupero è consistito, nella fattispecie, nell’inadempimento dell’acquirente, il che presuppone la sussistenza di tutti gli ulteriori requisiti necessari per invocare l’agevolazione in oggetto, comprese, dunque, le qualità soggettive dei venditori» (v. pagina n. 12 del ricorso). Ciò equivale, tuttavia, a dire che detto profilo soggettivo (seppure negato secondo la stessa ricostruzione della ricorrente) era stato, quanto meno implicitamente, esaminato dal Giudice dell’appello, senza però farne derivare le conseguenze giuridiche auspicate dalla ricorrente (ovverossia la decadenza triennale dalla data di registrazione del rogito per effetto del cd. “mendacio originario”), il che si traduce in un eventuale errore di diritto e non di fatto, come correttamente ritenuto nella sentenza impugnata; 7.3. va aggiunto che punto controverso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 395, primo comma, num. 4, cod. proc. civ. non è soltanto il fatto che sia stato controverso in ragione di un effettivo dibattito fra le parti, ma anche il fatto che, essendo stato introdotto da una parte, sia divenuto per ciò solo controvertibile, di modo che debba ritenersi che abbia comunque formato oggetto, implicito o esplicito, della successiva pronuncia, con la quale il giudice di merito ha definito il processo (cfr. Cass., Sez. III, 15 marzo 2023, n. 7435); 8. risulta inammissibile anche il quarto motivo, sol considerando che la dissertazione sulla non contestazione da parte dell’Agenzia delle qualità di soggetti privati dei venditori è questione che atteneva al giudizio di appello, non a quello revocatorio oggetto di causa; 9. le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza; 10. va dato atto che sussistono i presupposti di cui all’art 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento da parte della ricorrente di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per il ricorso. P . Q . M . la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente, al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in favore dell’Agenzia delle Entrate nella misura di 5.000,00 € per competenze ed al pagamento delle spese che risulteranno dai registri di cancelleria prenotate a debito. Dà atto che ricorrono i presupposti di cui al
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