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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 dicembre 2019

Cassazione n. 01661/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22818/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 79, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avv . [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 2-A presso lo studio dell’avv . [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avv.[OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la sentenza d ella COMM.TRIB.REG. della SICILIA n. 7831/2019 depositata il 30/12/2019 ; u dita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/12/2022dal Consigliere RUSSO. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:PERSONA] d ella Provincia d i Trapani (IACP)ha impugnato gli avvisi di accertamento n. 95711 e 95712 , notificati dal Comune, relativi all'ICI del l’anno 2008 opponendo la carenza di soggettività passiva e deducendo la non spettanza del tributo sugli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Il ricorso è accolto in primo grado con riferimento agli alloggi assegnati che costituiscono l'abitazione principale dei soggetti assegnatari; il Comune ha proposto appello deducendo che non tutti gli alloggi detenuti dallo IACPper qualunque scopo sono esenti dall'ICI ma solo gli immobili adibiti ad abitazione principale mentre nella specie l’ente ha sottoposto a tassazione solo immobili di categoria C1,C,2,C3,C6,B4, D7. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Sicilia ha respinto l’appello ritenendo che tutti gli immobili destinati ad alloggi sociali vanno inquadrati con la qualifica di abitazione principali e quindisono esenti dal pagamento di imposta; altresì ha ritenuto che per le abitazioni principali non di lusso anche le pertinenze godono delle stesse agevolazioni.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso il Comune di Trapani affidandosi a quattro motivi.

Si è costituito con controricorso l’Istituto.

La causa è stata trattata l'udienza camerale non partecipata del 2 dicembre 2022.

Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con il primo motivo di ricorso si lamenta ai sensi dell’art 360 n. 3 c.p.c. la violazione dell'art. 1, del D.L. 27 maggio 2008, n. 93 e l’erronea applicazione della disciplina prevista per l’IMU per avere il giudice di appello erroneamente statuito in contrasto con la normativa,la giurisprudenza e la prassi amministrativa in materia di imposta sugli immobili, secondo le quali rientrano nella ipotesi di assimilazione alle abitazioni principali (esenti dal pagamento) non tutti gli alloggi assegnati dagli IACP, ma solo gli alloggi sociali che si collochino imprescindibilmente nei parametri stabiliti dal Decreto Ministeriale 22 aprile 2008, nonché per avere erroneamente richiamato a sostegno di tale statuizione la rispostaall’interpello n. 5/2014 in materia di IMU.

Il Comune osserva che l'esenzione dal pagamento è prevista per gli immobili specificamente destinati ad alloggi sociali cioè per gli immobili destinati alla locazione che abbiano le caratteristiche individuate dal decreto del ministero dell'infrastrutture; quindi sono esenti dal pagamento non tutti gli alloggi IACP ma solo quelli che abbiano le caratteristiche indicate nei parametri stabiliti dal decreto ministeriale del 22 Aprile 2008.

Osserva che l'ufficio ha tassato solo i mobili di categoria C1 -C2-C3- B6 - D4 che non c ostituiscono alloggi sociali con funzione pubblica,risultando in alcuni casi anche locati ad attività commerciali.

Il presupposto oggettivo dell'imposta va dunque accertato rigorosamente seguendo i parametri del DM 22 aprile 2008 vale a dire che occorre a ccertare l'uso residenziale la locazione permanente e il ricorrere della funzione di interesse generale.

Di contro il giudice d'appello non ha tenuto presenti questi parametri limitandosi a una sintesi superficiale e riduttiva della questione. 2.-Con il secondo motivo di ricorso si lamenta ai sensi dell’art 360 n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazionedell'art. 1, co.3, del D.L. n. 93/2008, dell’art.817 c.c. e dell’art. 2697 c.c. e la falsa applicazione del regime di esenzione dall’IMU, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c. per avere erroneamente respinto l’appello anche sul presupposto che l’attuale regime di esenzione dall’IMU prevede che le relative pertinenze godono delle agevolazionirelative all’abitazione principale, qualificando come pertinenze immobili che pertinenze non sono e di cui l’IACP di Trapani non ha dedotto e provato la obiettiva natura pertinenziale.

Il Comune osserva che l a sentenza impugnata ha applicato erroneamente al caso di specie la disciplina dell’IMUanziché dell’ICI e, soprattutto, non ha considerato assolutamente che la maggior parte degliimmobili in questione non possono neppure astrattamente essere qualificati comepertinenze, né parte avversa ha assolto sul punto all’onere della prova. 3.-Con il terzo motivo di ricorso si lamenta ai sensi dell’art 360 n.5 c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell'art.132c. 2 n. 4 c.p.c., dell’art 1, co. 3, del D.L. n. 93/2008, dell’art.817 c.c. e dell’art. 2697 c.c., per non avere la CTR assolutamentevalutato il fatto controverso e decisivo ai fini della decisione e cioè che gli immobili tassati non sonoadibiti ad abitazione principale né sono pertinenze di abitazioni principali, essendo, per la maggior parte, cat.

C/2, C/6 e C/7 e, quindi, neppure astrattamente qualificabilicome pertinenze e perché la sentenza non consiste di ragioni obiettivamente idonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento del giudice.

Il Comune deduce che solo un immobile, fra quelli tassati, è di cat.

A3ma non risulta adibito ad abitazione principale, mentre gli altri immobili sono di categoriaC1, C2, C3, C6, B4, D7ed F1 e, perciò, per la maggior parte, neppure astrattamente qualificabili come pertinenze. 4.- C on il quarto ed ultimo motivo di ricorso si lamenta ai sensi dell’art 360 n. 4 c.p.c. la violazione dell'art. 112 c.p.c., avendo il Giudice di primo e di secondo grado introdotto nuovi elementi di diritto nel tema controverso, alterato gli elementi obiett ivi della causa petendie pronunciato oltre i limiti delle pretese fatte valere dalle parti ed emettendo un provvedimento diverso da quello richiesto.

Il giudice di appello non solo non ha evidenziato l’inammissibilità per “novità” della eccezione dello I ACP sulle pertinenze, ma, in ogni caso, ha valutato come pertinenze da esentare anche le unità immobiliari di categorie diverse e, quindi, pronunciando oltre ilthema decidendum. 5.- I primi tre motivi possono esaminarsi congiuntamente e sono fondati nei termini dicui appresso si dirà.

La parte deduce che nell’atto di appello, riassunto e parzialmente trascritto alla pagina 6 del ricorso, ha contestato che spetti la esenzione rilevando che non tutti gli alloggi detenuti dall'Istituto sono esenti dall'ICI ma solo quelli destinati ad abitazione principale e assumendo per avere tassato soltanto gli immobili che avevano una diversa destinazione (catastale).

Il giudice d'appello avrebbe quindi dovuto condurre un accertamento sugli elementi di fatto che consentono di applicare l'esenzione, e in particolare sulla natura e destinazione degli immobili oggetto di causa, e sulla ricorrenza del vincolo pertinenziale, posto che non si contesta che essa spetti agli immobili destinati ad alloggio sociale e ad abitazione principale in quanti aventi una finalità pubblica abitativa ma purché rispondenti alle caratteristiche individuate dal DM del 22 aprile 2008; contesta inoltre che nella specie possa parlarsi di pertinenze data la classificazione catastale e posto che taluni degli immobili sono locati ad attività commerciali.

Il doveroso accertamento sul punto è stato del tutto omesso poiché la sentenza impugnata fa erroneamente riferimento a una generica destinazione degli immobili ad alloggi sociali che vanno inquadrati come abitazione principale senza dare contose e quali immobili tra quelli per cui è causa rispondono per la loro natura consistenza e specifica destinazione a tale classificazione; fa altresì generico riferimento e alla sussistenza dell'esenzione per le pertinenze,senza però verificare se gli immobili tassati fossero o meno pertinenze.

Così operando il giudice d’appello si è regolato in maniera difforme rispetto ai principi affermati nella giurisprudenza di questa Corte, in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l'esclusione dell'autonoma tassabilità delle aree pertinenziali, prevista dall'art. 2 del d.lgs. n. 504 del 1992, si fonda sull'accertamento rigoroso dei presupposti di cui all'art. 817 c.c., con onere della prova a carico contribuente, desumibili da concreti segni esteriori dimostrativi della volontà del titolare, consistenti nel fatto oggettivo che il bene sia effettivamente posto, da parte del proprietario del fabbricato principale, a servizio (o ad ornamento) del fabbricato medesimo e che non sia possibile una diversa destinazione senza radicale trasformazione, (Cass. n. 15668 del 23/06/2017) .

C on la conseguenza che non deveconsiderarsi possibile, al fine di evitare l'elusione dell'imposta, una diversa destinazione del bene senza una radicale trasformazione dello stesso, restando peraltro irrilevanti le risultanze catastali, aventi una valenza meramente formale (Cass.n. 27573 del 30/10/2018) Le risultanze catastali sono irrilevanti , anche se di segno sfavorevole al contribuente, in quanto la circostanza che in catasto l'immobile pertinenziale sia frazionato rispetto a quello principale, costituisce un dato esclusivamente formale, e non osta a che possa essere dimostrata la pertinenzialità ai sensi dell'art. 817 c.c. offrendo prova della sussistenza de i requisiti oggettivie soggettivi richiesti ( Cass. n. 19375 del 2003, n. 19161 del 2004, n. 26077 del 2015 e n. 18470 del 2016).

Il quarto motivo è invece inammissibile perché non risulta che sia stato specifico oggetto di appello la applicazione d’ufficio da parte del giudice di primo grado della esenzione prevista dal D .

L . n. 93/2008.

Ne consegue in accoglimento per quanto di ragione dei primi tre motivi di ricorso la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia in diversa composizione per un nuovo esame, e per compiere gli accertamenti in fatto omessi uniformandosi ai principi espressi in materia da questa Corte e sopra richiamati.

Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie nei termini di cui in motivazione i primi tre motivi del ricorso, respinto il quarto cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia in diversa composizione, per un nuovo esame attenendosi aiprincipi di diritto sopra enunciati e per la liquidazione delle sp

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22818/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 79, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avv . [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 2-A presso lo studio dell’avv . [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avv.[OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la sentenza d ella COMM.TRIB.REG. della SICILIA n. 7831/2019 depositata il 30/12/2019 ; u dita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/12/2022dal Consigliere RUSSO. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:PERSONA] d ella Provincia d i Trapani (IACP)ha impugnato gli avvisi di accertamento n. 95711 e 95712 , notificati dal Comune, relativi all'ICI del l’anno 2008 opponendo la carenza di soggettività passiva e deducendo la non spettanza del tributo sugli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Il ricorso è accolto in primo grado con riferimento agli alloggi assegnati che costituiscono l'abitazione principale dei soggetti assegnatari; il Comune ha proposto appello deducendo che non tutti gli alloggi detenuti dallo IACPper qualunque scopo sono esenti dall'ICI ma solo gli immobili adibiti ad abitazione principale mentre nella specie l’ente ha sottoposto a tassazione solo immobili di categoria C1,C,2,C3,C6,B4, D7. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Sicilia ha respinto l’appello ritenendo che tutti gli immobili destinati ad alloggi sociali vanno inquadrati con la qualifica di abitazione principali e quindisono esenti dal pagamento di imposta; altresì ha ritenuto che per le abitazioni principali non di lusso anche le pertinenze godono delle stesse agevolazioni. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso il Comune di Trapani affidandosi a quattro motivi. Si è costituito con controricorso l’Istituto. La causa è stata trattata l'udienza camerale non partecipata del 2 dicembre 2022. Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con il primo motivo di ricorso si lamenta ai sensi dell’art 360 n. 3 c.p.c. la violazione dell'art. 1, del D.L. 27 maggio 2008, n. 93 e l’erronea applicazione della disciplina prevista per l’IMU per avere il giudice di appello erroneamente statuito in contrasto con la normativa,la giurisprudenza e la prassi amministrativa in materia di imposta sugli immobili, secondo le quali rientrano nella ipotesi di assimilazione alle abitazioni principali (esenti dal pagamento) non tutti gli alloggi assegnati dagli IACP, ma solo gli alloggi sociali che si collochino imprescindibilmente nei parametri stabiliti dal Decreto Ministeriale 22 aprile 2008, nonché per avere erroneamente richiamato a sostegno di tale statuizione la rispostaall’interpello n. 5/2014 in materia di IMU. Il Comune osserva che l'esenzione dal pagamento è prevista per gli immobili specificamente destinati ad alloggi sociali cioè per gli immobili destinati alla locazione che abbiano le caratteristiche individuate dal decreto del ministero dell'infrastrutture; quindi sono esenti dal pagamento non tutti gli alloggi IACP ma solo quelli che abbiano le caratteristiche indicate nei parametri stabiliti dal decreto ministeriale del 22 Aprile 2008. Osserva che l'ufficio ha tassato solo i mobili di categoria C1 -C2-C3- B6 - D4 che non c ostituiscono alloggi sociali con funzione pubblica,risultando in alcuni casi anche locati ad attività commerciali. Il presupposto oggettivo dell'imposta va dunque accertato rigorosamente seguendo i parametri del DM 22 aprile 2008 vale a dire che occorre a ccertare l'uso residenziale la locazione permanente e il ricorrere della funzione di interesse generale. Di contro il giudice d'appello non ha tenuto presenti questi parametri limitandosi a una sintesi superficiale e riduttiva della questione. 2.-Con il secondo motivo di ricorso si lamenta ai sensi dell’art 360 n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazionedell'art. 1, co.3, del D.L. n. 93/2008, dell’art.817 c.c. e dell’art. 2697 c.c. e la falsa applicazione del regime di esenzione dall’IMU, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c. per avere erroneamente respinto l’appello anche sul presupposto che l’attuale regime di esenzione dall’IMU prevede che le relative pertinenze godono delle agevolazionirelative all’abitazione principale, qualificando come pertinenze immobili che pertinenze non sono e di cui l’IACP di Trapani non ha dedotto e provato la obiettiva natura pertinenziale. Il Comune osserva che l a sentenza impugnata ha applicato erroneamente al caso di specie la disciplina dell’IMUanziché dell’ICI e, soprattutto, non ha considerato assolutamente che la maggior parte degliimmobili in questione non possono neppure astrattamente essere qualificati comepertinenze, né parte avversa ha assolto sul punto all’onere della prova. 3.-Con il terzo motivo di ricorso si lamenta ai sensi dell’art 360 n.5 c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell'art.132c. 2 n. 4 c.p.c., dell’art 1, co. 3, del D.L. n. 93/2008, dell’art.817 c.c. e dell’art. 2697 c.c., per non avere la CTR assolutamentevalutato il fatto controverso e decisivo ai fini della decisione e cioè che gli immobili tassati non sonoadibiti ad abitazione principale né sono pertinenze di abitazioni principali, essendo, per la maggior parte, cat. C/2, C/6 e C/7 e, quindi, neppure astrattamente qualificabilicome pertinenze e perché la sentenza non consiste di ragioni obiettivamente idonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento del giudice. Il Comune deduce che solo un immobile, fra quelli tassati, è di cat. A3ma non risulta adibito ad abitazione principale, mentre gli altri immobili sono di categoriaC1, C2, C3, C6, B4, D7ed F1 e, perciò, per la maggior parte, neppure astrattamente qualificabili come pertinenze. 4.- C on il quarto ed ultimo motivo di ricorso si lamenta ai sensi dell’art 360 n. 4 c.p.c. la violazione dell'art. 112 c.p.c., avendo il Giudice di primo e di secondo grado introdotto nuovi elementi di diritto nel tema controverso, alterato gli elementi obiett ivi della causa petendie pronunciato oltre i limiti delle pretese fatte valere dalle parti ed emettendo un provvedimento diverso da quello richiesto. Il giudice di appello non solo non ha evidenziato l’inammissibilità per “novità” della eccezione dello I ACP sulle pertinenze, ma, in ogni caso, ha valutato come pertinenze da esentare anche le unità immobiliari di categorie diverse e, quindi, pronunciando oltre ilthema decidendum. 5.- I primi tre motivi possono esaminarsi congiuntamente e sono fondati nei termini dicui appresso si dirà. La parte deduce che nell’atto di appello, riassunto e parzialmente trascritto alla pagina 6 del ricorso, ha contestato che spetti la esenzione rilevando che non tutti gli alloggi detenuti dall'Istituto sono esenti dall'ICI ma solo quelli destinati ad abitazione principale e assumendo per avere tassato soltanto gli immobili che avevano una diversa destinazione (catastale). Il giudice d'appello avrebbe quindi dovuto condurre un accertamento sugli elementi di fatto che consentono di applicare l'esenzione, e in particolare sulla natura e destinazione degli immobili oggetto di causa, e sulla ricorrenza del vincolo pertinenziale, posto che non si contesta che essa spetti agli immobili destinati ad alloggio sociale e ad abitazione principale in quanti aventi una finalità pubblica abitativa ma purché rispondenti alle caratteristiche individuate dal DM del 22 aprile 2008; contesta inoltre che nella specie possa parlarsi di pertinenze data la classificazione catastale e posto che taluni degli immobili sono locati ad attività commerciali. Il doveroso accertamento sul punto è stato del tutto omesso poiché la sentenza impugnata fa erroneamente riferimento a una generica destinazione degli immobili ad alloggi sociali che vanno inquadrati come abitazione principale senza dare contose e quali immobili tra quelli per cui è causa rispondono per la loro natura consistenza e specifica destinazione a tale classificazione; fa altresì generico riferimento e alla sussistenza dell'esenzione per le pertinenze,senza però verificare se gli immobili tassati fossero o meno pertinenze. Così operando il giudice d’appello si è regolato in maniera difforme rispetto ai principi affermati nella giurisprudenza di questa Corte, in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l'esclusione dell'autonoma tassabilità delle aree pertinenziali, prevista dall'art. 2 del d.lgs. n. 504 del 1992, si fonda sull'accertamento rigoroso dei presupposti di cui all'art. 817 c.c., con onere della prova a carico contribuente, desumibili da concreti segni esteriori dimostrativi della volontà del titolare, consistenti nel fatto oggettivo che il bene sia effettivamente posto, da parte del proprietario del fabbricato principale, a servizio (o ad ornamento) del fabbricato medesimo e che non sia possibile una diversa destinazione senza radicale trasformazione, (Cass. n. 15668 del 23/06/2017) . C on la conseguenza che non deveconsiderarsi possibile, al fine di evitare l'elusione dell'imposta, una diversa destinazione del bene senza una radicale trasformazione dello stesso, restando peraltro irrilevanti le risultanze catastali, aventi una valenza meramente formale (Cass.n. 27573 del 30/10/2018) Le risultanze catastali sono irrilevanti , anche se di segno sfavorevole al contribuente, in quanto la circostanza che in catasto l'immobile pertinenziale sia frazionato rispetto a quello principale, costituisce un dato esclusivamente formale, e non osta a che possa essere dimostrata la pertinenzialità ai sensi dell'art. 817 c.c. offrendo prova della sussistenza de i requisiti oggettivie soggettivi richiesti ( Cass. n. 19375 del 2003, n. 19161 del 2004, n. 26077 del 2015 e n. 18470 del 2016). Il quarto motivo è invece inammissibile perché non risulta che sia stato specifico oggetto di appello la applicazione d’ufficio da parte del giudice di primo grado della esenzione prevista dal D . L . n. 93/2008. Ne consegue in accoglimento per quanto di ragione dei primi tre motivi di ricorso la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia in diversa composizione per un nuovo esame, e per compiere gli accertamenti in fatto omessi uniformandosi ai principi espressi in materia da questa Corte e sopra richiamati. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie nei termini di cui in motivazione i primi tre motivi del ricorso, respinto il quarto cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia in diversa composizione, per un nuovo esame attenendosi aiprincipi di diritto sopra enunciati e per la liquidazione delle sp
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