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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 febbraio 2025

Cassazione n. 08995/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/06/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 all'esito di giudizio abbreviato alla pena di due anni e otto mesi di reclusione e di 12.000,00 euro di multa, articolando un motivo di ricorso, deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla mancata riqualificazione del fatto a norma del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990; Considerato che il motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché le stesse sono costituite da mere doglianze in punto di fatto riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, posto che la sentenza impugnata ha spiegato in modo puntuale e congruo perché il fatto non può ritenersi di lieve entità, valorizzando sia il quantitativo della cocaina detenuta e trasportata dall'imputato, pari 300,00 grammi, con principio attivo di 144.180 mg., e da cui erano ricavabili ben 961 dosi medie singole, sia le modalità del fatto (il trasporto è iniziato a distanza di centinaia di km., è avvenuto mediante un'automobile presa a noleggio, con manomissione della parte in plastica del cruscotto del veicolo); Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/06/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 all'esito di giudizio abbreviato alla pena di due anni e otto mesi di reclusione e di 12.000,00 euro di multa, articolando un motivo di ricorso, deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla mancata riqualificazione del fatto a norma del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990; Considerato che il motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché le stesse sono costituite da mere doglianze in punto di fatto riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, posto che la sentenza impugnata ha spiegato in modo puntuale e congruo perché il fatto non può ritenersi di lieve entità, valorizzando sia il quantitativo della cocaina detenuta e trasportata dall'imputato, pari 300,00 grammi, con principio attivo di 144.180 mg., e da cui erano ricavabili ben 961 dosi medie singole, sia le modalità del fatto (il trasporto è iniziato a distanza di centinaia di km., è avvenuto mediante un'automobile presa a noleggio, con manomissione della parte in plastica del cruscotto del veicolo); Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2025.
Sentenza Cassazione n. 08995/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris