CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 marzo 2023
Cassazione n. 16190/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con sentenza del 4.5.2022 la Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza del Gup del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], rideterminava in mesi 6 di reclusione ed euro 5.000,00 di multa la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 6 comma 6 della L. 401/1989. Rilevato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge con riferimento al trattamento sanzionatorio è manifestamente infondato: la Corte di appello, nel rideterminare la pena, ha disapplicato la recidiva contestata e, richiamati i criteri di cui all'art. 133 cod.pen. determinato la pena base nella misura pari al minimo edittale ed applicato la diminuzione massima di pena per le riconosciute circostanze attenuanti generiche, nonchè quella per la scelta del rito; a fronte di tale adeguata motivazione, l'imputato lamenta, genericamente l'eccessività del trattamento sanzionatorio, senza neppure confrontarsi con il decisum. Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione, è inammissibile perchè non specifico, in quanto prospetta deduzioni generiche, prive delle sottese ragioni di diritto e degli elementi di fatto; Rilevato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 3 marzo 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA], ente