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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 27128/2026

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orte d'appello di PalermoVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria diinammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 19 settembre 2025, la Corte di appello di Palermo haconfermato la condanna disposta dal Tribunale di Agrigento in data 18 aprile 2024nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di tentato furto aggravato.2.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] mezzo del difensore di fiducia, articolando distinti motivi di impugnazione, diseguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173disp. att. cod. proc. pen.In via preliminare, il ricorrente deduce un vizio di violazione di leggeprocessuale con riferimento agli artt. 152, 192 e 529 cod. proc. pen., sostenendoche difetterebbe la necessaria querela.2.1.

Con il primo motivo deduce, sotto i profili del vizio della motivazione edella violazione di legge, che la condanna sarebbe fondata su meri indizi di naturapresuntiva, privi di adeguati riscontri.2.2.

Con il secondo motivo deduce vizi della motivazione e di violazione dilegge in relazione all’art. 131-bis cod. pen., lamentando il mancato riconoscimentodella speciale causa di non punibilità, della quale sussisterebbero i presuppostiapplicativi.2.3.

Con il terzo motivo deduce vizi della motivazione e di violazione di leggecon riferimento agli artt. 152, 192 e 520 cod. proc. pen., ritenendo eccessivo iltrattamento sanzionatorio irrogato.Deduce, altresì, che il giudice, nel rigettare l’istanza di conversione della penadetentiva in pena pecuniaria, non avrebbe specificato i criteri posti a fondamentodella decisione, né avrebbe valutato gli elementi favorevoli all’imputato risultantidagli atti allegati dall’interessato.3.

Si è proceduto con rito cartolare e il Procuratore Generale ha concluso neitermini indicati in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato nei limiti qui di seguito indicati.2.

Quanto alla questione posta in via preliminare e relativa all’improcedibilitàper difetto di querela, va premesso che, qualora sia sottoposta al vaglio del giudicedi legittimità la correttezza di una decisione in rito, la Corte è giudice deipresupposti della decisione stessa, sulla quale esercita il proprio controllo,indipendentemente dal percorso argomentativo adottato per giustificarla.Pertanto, qualora siano dedotti errores in procedendo, la Corte ha il potere-doveredi procedere all’esame degli atti presenti nel fascicolo processuale al fine diverificare la fondatezza dei motivi dedotti.Dalla verifica degli atti è emerso che risulta acquisita la querela, ritualmentepresentata dalla persona offesa in data 23 novembre 2020 presso il Comando deiCarabinieri di Canicattì.3.

Il primo motivo, relativo all’insufficienza del complesso indiziario, èinammissibile, in quanto si limita, in termini generici, a contestare le conclusionicui sono pervenuti i giudici di merito nella valutazione del compendio indiziario.La prova logica costituisce una prova a tutti gli effetti, di pari dignità rispetto aquella diretta, purché rispetti i criteri tecnici elaborati dalla giurisprudenza diquesta Corte.Il giudice di merito è tenuto a valutare ciascun indizio singolarmenteconsiderato, apprezzandone la consistenza dimostrativa e la tenuta logica;successivamente, deve procedere a una valutazione unitaria degli elementiraccolti, al fine di verificare se essi, nella loro convergenza, conducano a un’unicaricostruzione dei fatti.

Ove sia prospettata una ricostruzione alternativa, il giudicedeve inoltre verificarne la ragionevolezza, accertando se essa possaconcretamente configurarsi quale valida alternativa esplicativa.Nel caso di specie, i giudici di merito hanno rilevato che, nella notte del 23novembre 2020, i Carabinieri avevano notato il [OSCURATO:PERSONA], successivamenteidentificato come tale, accovacciato accanto al serbatoio di un autocarro; alla vistadei militari, l’uomo si era dato alla fuga ed era salito a bordo di un’autovetturanella quale lo attendevano altre due persone.Sottoposto a perquisizione, era stato trovato in possesso del tappo in plasticadi una tanica, emanante odore di benzina; accanto al serbatoio dell’autocarro, nelpunto in cui era stato visto accovacciato, erano inoltre presenti una tanicasemipiena, compatibile con il tappo rinvenuto nella sua disponibilità, e un tubo digomma ancora inserito nel serbatoio.Su tale compendio indiziario i giudici hanno svolto una valutazione di meritologica e conforme ai principi che disciplinano la prova indiziaria, valutazione chenon può essere sindacata nella presente sede di legittimità.4.

Il secondo motivo, relativo al mancato riconoscimento della speciale causadi non punibilità, è parimenti inammissibile, poiché non si confronta con lamotivazione della sentenza impugnata, che ha già fornito una risposta esaurientee adeguatamente argomentata alla doglianza.In particolare, la Corte territoriale ha evidenziato che, ai sensi del quinto commadell’art. 131-bis cod. pen., il beneficio non può essere riconosciuto nei casi in cuil’imputato abbia commesso più reati della stessa indole, circostanza ricorrentenella specie e non contestata dalla difesa nella sua oggettiva sussistenza.5.

Il terzo motivo deve ritenersi generico e, pertanto, inammissibile nella partein cui lamenta l’eccessività del trattamento sanzionatorio.I giudici di merito, dopo avere determinato la pena base nel minimo edittale edeffettuato la riduzione massima di due terzi prevista per il tentativo, hannoapplicato le circostanze attenuanti generiche, ritenute equivalenti all’aggravante ealla recidiva qualificata contestate.

Hanno altresì evidenziato come le attenuantigeneriche siano state riconosciute al solo fine di mitigare il trattamentosanzionatorio, in assenza di specifici elementi positivi di valutazione.

Il giudiziofinale di equivalenza, congruamente motivato e pienamente ragionevole, non èsindacabile nella presente sede di legittimità.Con riferimento alla richiesta di sostituzione della pena detentiva con penapecuniaria, la Corte di appello ha rigettato l’istanza osservando che la difesa nonaveva fornito elementi di fatto idonei a dimostrare la «meritevolezza» delbeneficio.Va tuttavia osservato che, in tema di pene sostitutive delle pene detentivebrevi, il giudice, nel negare la sostituzione della pena detentiva — nella specie conpena pecuniaria — non può limitarsi a valutare la congruità della pena alla lucedella gravità del fatto e della pericolosità del soggetto, ma è tenuto a motivareanche, in chiave prognostica, le ragioni per le quali tali elementi rendano la penasostitutiva inidonea al perseguimento della finalità rieducativa (Sez. 5, n. 39162del 04/10/2024, F., Rv. 287062-01).L’art. 58 della legge n. 689 del 1981 impone, infatti, una duplice valutazione:una prima, relativa all’an della sostituzione, e una seconda, eventuale esuccessiva, concernente il quomodo, ossia l’individuazione della pena sostitutivaconcretamente applicabile.La valutazione preliminare deve essere ancorata alla ratio dell’istituto,rappresentata dalla finalità rieducativa della sanzione e dalla connessa prognosi inordine al rischio di recidiva.Nella prospettiva delineata dalla riforma, la finalità rieducativa è perseguita,unitamente all’obiettivo di riduzione dei costi sociali della pena, proprio attraversol’applicazione delle pene sostitutive, considerate intrinsecamente idonee a evitareo limitare gli effetti antisociali e, talvolta, criminogeni della detenzione carceraria.In tale contesto, la gravità del fatto e la pericolosità del soggetto costituisconoparametri funzionali alla verifica dell’idoneità della pena sostitutiva — che, entro ilimiti normativamente previsti, si presume adeguata — rispetto al perseguimentodella finalità rieducativa.Ne consegue che grava sul giudice un più penetrante onere motivazionale,consistente nell’indicare specificamente le ragioni per le quali la gravità del fatto ela pericolosità del soggetto renderebbero, in concreto, la pena sostitutiva inidoneaa conseguire la sua precipua finalità rieducativa, imponendo il ricorso allostrumento sanzionatorio residuale rappresentato dalla detenzione intramuraria(Sez. 5, n. 39162 del 04/10/2024, F., Rv. 287062-01).Nel caso in esame, la Corte territoriale si è limitata a rilevare l’assenza dielementi di meritevolezza, omettendo qualsiasi valutazione in ordine all’idoneità omeno della pena sostitutiva richiesta a perseguire le finalità rieducative cuil’istituto è preordinato.6.

Alla luce delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere accolto nella parterelativa alla carenza di motivazione circa la mancata applicazione della penasostitutiva, con conseguente annullamento e rinvio ad altra sezione della Corte diappello di Palermo per nuovo esame sul punto.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente alla pena sostitutiva, con rinvio pernuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Palermo.Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.Così è deciso, 30/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCarla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
orte d'appello di PalermoVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria diinammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 19 settembre 2025, la Corte di appello di Palermo haconfermato la condanna disposta dal Tribunale di Agrigento in data 18 aprile 2024nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di tentato furto aggravato.2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] mezzo del difensore di fiducia, articolando distinti motivi di impugnazione, diseguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173disp. att. cod. proc. pen.In via preliminare, il ricorrente deduce un vizio di violazione di leggeprocessuale con riferimento agli artt. 152, 192 e 529 cod. proc. pen., sostenendoche difetterebbe la necessaria querela.2.1. Con il primo motivo deduce, sotto i profili del vizio della motivazione edella violazione di legge, che la condanna sarebbe fondata su meri indizi di naturapresuntiva, privi di adeguati riscontri.2.2. Con il secondo motivo deduce vizi della motivazione e di violazione dilegge in relazione all’art. 131-bis cod. pen., lamentando il mancato riconoscimentodella speciale causa di non punibilità, della quale sussisterebbero i presuppostiapplicativi.2.3. Con il terzo motivo deduce vizi della motivazione e di violazione di leggecon riferimento agli artt. 152, 192 e 520 cod. proc. pen., ritenendo eccessivo iltrattamento sanzionatorio irrogato.Deduce, altresì, che il giudice, nel rigettare l’istanza di conversione della penadetentiva in pena pecuniaria, non avrebbe specificato i criteri posti a fondamentodella decisione, né avrebbe valutato gli elementi favorevoli all’imputato risultantidagli atti allegati dall’interessato.3. Si è proceduto con rito cartolare e il Procuratore Generale ha concluso neitermini indicati in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato nei limiti qui di seguito indicati.2. Quanto alla questione posta in via preliminare e relativa all’improcedibilitàper difetto di querela, va premesso che, qualora sia sottoposta al vaglio del giudicedi legittimità la correttezza di una decisione in rito, la Corte è giudice deipresupposti della decisione stessa, sulla quale esercita il proprio controllo,indipendentemente dal percorso argomentativo adottato per giustificarla.Pertanto, qualora siano dedotti errores in procedendo, la Corte ha il potere-doveredi procedere all’esame degli atti presenti nel fascicolo processuale al fine diverificare la fondatezza dei motivi dedotti.Dalla verifica degli atti è emerso che risulta acquisita la querela, ritualmentepresentata dalla persona offesa in data 23 novembre 2020 presso il Comando deiCarabinieri di Canicattì.3. Il primo motivo, relativo all’insufficienza del complesso indiziario, èinammissibile, in quanto si limita, in termini generici, a contestare le conclusionicui sono pervenuti i giudici di merito nella valutazione del compendio indiziario.La prova logica costituisce una prova a tutti gli effetti, di pari dignità rispetto aquella diretta, purché rispetti i criteri tecnici elaborati dalla giurisprudenza diquesta Corte.Il giudice di merito è tenuto a valutare ciascun indizio singolarmenteconsiderato, apprezzandone la consistenza dimostrativa e la tenuta logica;successivamente, deve procedere a una valutazione unitaria degli elementiraccolti, al fine di verificare se essi, nella loro convergenza, conducano a un’unicaricostruzione dei fatti. Ove sia prospettata una ricostruzione alternativa, il giudicedeve inoltre verificarne la ragionevolezza, accertando se essa possaconcretamente configurarsi quale valida alternativa esplicativa.Nel caso di specie, i giudici di merito hanno rilevato che, nella notte del 23novembre 2020, i Carabinieri avevano notato il [OSCURATO:PERSONA], successivamenteidentificato come tale, accovacciato accanto al serbatoio di un autocarro; alla vistadei militari, l’uomo si era dato alla fuga ed era salito a bordo di un’autovetturanella quale lo attendevano altre due persone.Sottoposto a perquisizione, era stato trovato in possesso del tappo in plasticadi una tanica, emanante odore di benzina; accanto al serbatoio dell’autocarro, nelpunto in cui era stato visto accovacciato, erano inoltre presenti una tanicasemipiena, compatibile con il tappo rinvenuto nella sua disponibilità, e un tubo digomma ancora inserito nel serbatoio.Su tale compendio indiziario i giudici hanno svolto una valutazione di meritologica e conforme ai principi che disciplinano la prova indiziaria, valutazione chenon può essere sindacata nella presente sede di legittimità.4. Il secondo motivo, relativo al mancato riconoscimento della speciale causadi non punibilità, è parimenti inammissibile, poiché non si confronta con lamotivazione della sentenza impugnata, che ha già fornito una risposta esaurientee adeguatamente argomentata alla doglianza.In particolare, la Corte territoriale ha evidenziato che, ai sensi del quinto commadell’art. 131-bis cod. pen., il beneficio non può essere riconosciuto nei casi in cuil’imputato abbia commesso più reati della stessa indole, circostanza ricorrentenella specie e non contestata dalla difesa nella sua oggettiva sussistenza.5. Il terzo motivo deve ritenersi generico e, pertanto, inammissibile nella partein cui lamenta l’eccessività del trattamento sanzionatorio.I giudici di merito, dopo avere determinato la pena base nel minimo edittale edeffettuato la riduzione massima di due terzi prevista per il tentativo, hannoapplicato le circostanze attenuanti generiche, ritenute equivalenti all’aggravante ealla recidiva qualificata contestate. Hanno altresì evidenziato come le attenuantigeneriche siano state riconosciute al solo fine di mitigare il trattamentosanzionatorio, in assenza di specifici elementi positivi di valutazione. Il giudiziofinale di equivalenza, congruamente motivato e pienamente ragionevole, non èsindacabile nella presente sede di legittimità.Con riferimento alla richiesta di sostituzione della pena detentiva con penapecuniaria, la Corte di appello ha rigettato l’istanza osservando che la difesa nonaveva fornito elementi di fatto idonei a dimostrare la «meritevolezza» delbeneficio.Va tuttavia osservato che, in tema di pene sostitutive delle pene detentivebrevi, il giudice, nel negare la sostituzione della pena detentiva — nella specie conpena pecuniaria — non può limitarsi a valutare la congruità della pena alla lucedella gravità del fatto e della pericolosità del soggetto, ma è tenuto a motivareanche, in chiave prognostica, le ragioni per le quali tali elementi rendano la penasostitutiva inidonea al perseguimento della finalità rieducativa (Sez. 5, n. 39162del 04/10/2024, F., Rv. 287062-01).L’art. 58 della legge n. 689 del 1981 impone, infatti, una duplice valutazione:una prima, relativa all’an della sostituzione, e una seconda, eventuale esuccessiva, concernente il quomodo, ossia l’individuazione della pena sostitutivaconcretamente applicabile.La valutazione preliminare deve essere ancorata alla ratio dell’istituto,rappresentata dalla finalità rieducativa della sanzione e dalla connessa prognosi inordine al rischio di recidiva.Nella prospettiva delineata dalla riforma, la finalità rieducativa è perseguita,unitamente all’obiettivo di riduzione dei costi sociali della pena, proprio attraversol’applicazione delle pene sostitutive, considerate intrinsecamente idonee a evitareo limitare gli effetti antisociali e, talvolta, criminogeni della detenzione carceraria.In tale contesto, la gravità del fatto e la pericolosità del soggetto costituisconoparametri funzionali alla verifica dell’idoneità della pena sostitutiva — che, entro ilimiti normativamente previsti, si presume adeguata — rispetto al perseguimentodella finalità rieducativa.Ne consegue che grava sul giudice un più penetrante onere motivazionale,consistente nell’indicare specificamente le ragioni per le quali la gravità del fatto ela pericolosità del soggetto renderebbero, in concreto, la pena sostitutiva inidoneaa conseguire la sua precipua finalità rieducativa, imponendo il ricorso allostrumento sanzionatorio residuale rappresentato dalla detenzione intramuraria(Sez. 5, n. 39162 del 04/10/2024, F., Rv. 287062-01).Nel caso in esame, la Corte territoriale si è limitata a rilevare l’assenza dielementi di meritevolezza, omettendo qualsiasi valutazione in ordine all’idoneità omeno della pena sostitutiva richiesta a perseguire le finalità rieducative cuil’istituto è preordinato.6. Alla luce delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere accolto nella parterelativa alla carenza di motivazione circa la mancata applicazione della penasostitutiva, con conseguente annullamento e rinvio ad altra sezione della Corte diappello di Palermo per nuovo esame sul punto. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente alla pena sostitutiva, con rinvio pernuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Palermo.Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.Così è deciso, 30/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCarla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
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