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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 febbraio 2021

Cassazione n. 06213/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che la Corte d'Appello di Caltanissetta, con sentenza emessa in data 3 febbraio 2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Caltanissetta del 3 ottobre 2019 quanto alla pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], condannato a mesi due di arresto ed euro 32.000,00 di ammenda per il reato di cui all'art. 110 c.p. e 44 c. 1 lett. c) DPR 380/2001 (in Caltanissetta in data 17/11/2016), eliminando la condizione apposta al concesso beneficio della sospensione della pena; che avverso tale sentenza, l'imputato, per il tramite del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione articolato nei seguenti motivi: 1) violazione ex art.513 c.p.p. in relazione all'art. 606 lett. c) c.p.p., considerato che sono state acquisite le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], figlio del ricorrente, espresse in sede di interrogatorio, senza possibilità per quest'ultimo di contro-esaminare il teste e pertanto le stesse erano inutilizzabili nei suoi confronti; 2) Violazione ex art. 199 c.p.p. in relazione all'art. 606 lett. c) c.p.p., considerato che [OSCURATO:PERSONA], figlio del ricorrente, doveva essere informato della facoltà di astenersi dal deporre contro il ricorrente in quanto suo prossimo congiunto, facoltà che non gli è mai stata resa nota; 3) Violazione ed erronea applicazione degli artt. 192, 530 cpv, 546 lett. e) in relazione all'art. 606 lett. c) ed e) c.p.p., considerato che l'immobile vantava numerosi proprietari e titolari e pertanto non si comprende perché tra i tanti proprio il ricorrente sia stato considerato l'autore delle condotte abusive; 4) Violazione ed erronea applicazione dell'art. 131 bis c.p. in relazione all'art. 606 lett. c) ed e) c.p.p. considerato che la particolare tenuità del fatto è stata negata sulla base del vincolo storico che avrebbe caratterizzato l'immobile oggetto di abuso, nonostante tale vincolo non risulta dal capo di imputazione ed è estraneo al reato di cui trattasi, mentre elementi da valorizzare al fine della tenuità del fatto sono stati ignorati, quali l'età avanzata del ricorrente, le ragioni di sopravvivenza abitativa che hanno portato al reato, e l'occasionalità della condotta; 5) Violazione o erronea applicazione dell'art. 62 bis c.p. in relazione all'art. 606 lett. b) ed e) c.p.p. considerato la lievità del fatto e le condizioni di bisogno alla base del fatto di reato.

Considerato che il ricorso è manifestamente infondato, limitandosi a riproporre in questa sede doglianze già avanzate con l'atto d'appello e alle quali la sentenza impugnata fornisce adeguata e non illogica motivazione.

Invero, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, il giudice di seconde cure risponde specificamente ai punti sollevati con il gravame d'appello, riportando e valutando, conformemente alla giurisprudenza consolidata di questa Corte, i vari profili oggetto di censura, in questa sede riproposti nei medesimi termini; che circa il primo e il secondo motivo di ricorso la Corte d'Appello di Caltanissetta ha evidenziato con chiarezza che il figlio del ricorrente ([OSCURATO:PERSONA]) nel giudizio di primo grado era coimputato nel medesimo procedimento, circostanza che non solo nel ricorso non viene smentita, ma che è altresì confermata dalla lettura della sentenza di primo grado, attraverso la quale emerge come le fonti probatorie hanno condotto ad un giudizio di colpevolezza di [OSCURATO:PERSONA] oltre ogni ragionevole dubbio, anche prescindendo dalle dichiarazioni rese dal figlio in sede di interrogatorio del medesimo quale coimputato, poi assolto dal giudice di primo grado; che d'altra parte va ribadito il principio che l'interrogatorio dell'imputato o indagato deve essere preceduto dagli avvisi di cui agli artt. 63 e 64 cod. proc. pen. e non già di quello di cui all'art. 199 cod. proc. pen., previsto per le dichiarazioni rese dai testimoni; che comunque tale dichiarazioni non costituiscono affatto l'unico elemento di prova della commissione dei fatti ascritti dal ricorrente, come ampiamente argomentato nella parte motiva della sentenza di primo grado e confermano da quella di appello; che ugualmente inammissibile risulta il terzo motivo di ricorso in quanto generico e manifestamente infondato.

Invero, come si legge nella sentenza d'appello, il ricorrente era l'esclusivo utilizzatore dell'immobile, unitamente alla moglie, nonché l'unico interessato all'esecuzione dei lavori.

Inoltre, la sua responsabilità, come già detto, è stata oggetto delle testimonianze, incluse quelle delle verbalizanti, assunte nel procedimento e non risulta smentita da elementi specifici riportati dal ricorrente; circa il quarto motivo, la valutazione dell'art. 131-bis cod. pen. è competenza dei giudici del merito, non sindacabile in questa sede di legittimità a fronte di motivazione adeguata e non illogica.

Nel caso di specie la Corte territoriale ha ritenuto che a fronte del vincolo storico che gravava sull'immobile e dell'entità dei lavori abusivi effettuati, l'abuso non poteva ritenersi lieve, con valutazione di merito non sindacabile in questa sede di legittimità, e coerente con la giurisprudenza di questa Corte che in tema di abusi edilizi ha affermato il principio in base al quale ai fini della applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. nelle ipotesi di violazioni urbanistiche e paesaggistiche, la consistenza dell'intervento abusivo - data da tipologia, dimensioni e caratteristiche costruttive - costituisce solo uno dei parametri di valutazione, assumendo rilievo anche altri elementi quali, ad esempio, la destinazione dell'immobile, l'incidenza sul carico urbanistico, l'eventuale contrasto con gli strumenti urbanistici e l'impossibilità di sanatoria, il mancato rispetto di vincoli (idrogeologici, paesaggistici, ambientali, etc.), l'eventuale collegamento dell'opera abusiva con interventi preesistenti, il rispetto o meno di provvedimenti autoritativi emessi dall'amministrazione competente (ad es. l'ordinanza di demolizione), la totale assenza di titolo abilitativo o il grado di difformità dallo stesso, le modalità di esecuzione dell'intervento (Sez. 3, n. 47039 del 8/10/2015, P.M. in proc.

Derossi, Rv. 265450.

Conf.

Sez. 3, n. 19111 del 10/3/2016, Mancuso, Rv. 266586); che infine inammissibile risulta anche l'ultimo motivo di ricorso, in quanto la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio della non menzione non risulta essere stata oggetto dell'appello né il ricorrente lamenta un vizio di mancata motivazione in risposta ad analoga richiesta avanzata in quella sede; che pertanto il ricorso deve dichiararsi inammissibile con conseguente condanna del ricorrente, ex art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che la Corte d'Appello di Caltanissetta, con sentenza emessa in data 3 febbraio 2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Caltanissetta del 3 ottobre 2019 quanto alla pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], condannato a mesi due di arresto ed euro 32.000,00 di ammenda per il reato di cui all'art. 110 c.p. e 44 c. 1 lett. c) DPR 380/2001 (in Caltanissetta in data 17/11/2016), eliminando la condizione apposta al concesso beneficio della sospensione della pena; che avverso tale sentenza, l'imputato, per il tramite del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione articolato nei seguenti motivi: 1) violazione ex art.513 c.p.p. in relazione all'art. 606 lett. c) c.p.p., considerato che sono state acquisite le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], figlio del ricorrente, espresse in sede di interrogatorio, senza possibilità per quest'ultimo di contro-esaminare il teste e pertanto le stesse erano inutilizzabili nei suoi confronti; 2) Violazione ex art. 199 c.p.p. in relazione all'art. 606 lett. c) c.p.p., considerato che [OSCURATO:PERSONA], figlio del ricorrente, doveva essere informato della facoltà di astenersi dal deporre contro il ricorrente in quanto suo prossimo congiunto, facoltà che non gli è mai stata resa nota; 3) Violazione ed erronea applicazione degli artt. 192, 530 cpv, 546 lett. e) in relazione all'art. 606 lett. c) ed e) c.p.p., considerato che l'immobile vantava numerosi proprietari e titolari e pertanto non si comprende perché tra i tanti proprio il ricorrente sia stato considerato l'autore delle condotte abusive; 4) Violazione ed erronea applicazione dell'art. 131 bis c.p. in relazione all'art. 606 lett. c) ed e) c.p.p. considerato che la particolare tenuità del fatto è stata negata sulla base del vincolo storico che avrebbe caratterizzato l'immobile oggetto di abuso, nonostante tale vincolo non risulta dal capo di imputazione ed è estraneo al reato di cui trattasi, mentre elementi da valorizzare al fine della tenuità del fatto sono stati ignorati, quali l'età avanzata del ricorrente, le ragioni di sopravvivenza abitativa che hanno portato al reato, e l'occasionalità della condotta; 5) Violazione o erronea applicazione dell'art. 62 bis c.p. in relazione all'art. 606 lett. b) ed e) c.p.p. considerato la lievità del fatto e le condizioni di bisogno alla base del fatto di reato. Considerato che il ricorso è manifestamente infondato, limitandosi a riproporre in questa sede doglianze già avanzate con l'atto d'appello e alle quali la sentenza impugnata fornisce adeguata e non illogica motivazione. Invero, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, il giudice di seconde cure risponde specificamente ai punti sollevati con il gravame d'appello, riportando e valutando, conformemente alla giurisprudenza consolidata di questa Corte, i vari profili oggetto di censura, in questa sede riproposti nei medesimi termini; che circa il primo e il secondo motivo di ricorso la Corte d'Appello di Caltanissetta ha evidenziato con chiarezza che il figlio del ricorrente ([OSCURATO:PERSONA]) nel giudizio di primo grado era coimputato nel medesimo procedimento, circostanza che non solo nel ricorso non viene smentita, ma che è altresì confermata dalla lettura della sentenza di primo grado, attraverso la quale emerge come le fonti probatorie hanno condotto ad un giudizio di colpevolezza di [OSCURATO:PERSONA] oltre ogni ragionevole dubbio, anche prescindendo dalle dichiarazioni rese dal figlio in sede di interrogatorio del medesimo quale coimputato, poi assolto dal giudice di primo grado; che d'altra parte va ribadito il principio che l'interrogatorio dell'imputato o indagato deve essere preceduto dagli avvisi di cui agli artt. 63 e 64 cod. proc. pen. e non già di quello di cui all'art. 199 cod. proc. pen., previsto per le dichiarazioni rese dai testimoni; che comunque tale dichiarazioni non costituiscono affatto l'unico elemento di prova della commissione dei fatti ascritti dal ricorrente, come ampiamente argomentato nella parte motiva della sentenza di primo grado e confermano da quella di appello; che ugualmente inammissibile risulta il terzo motivo di ricorso in quanto generico e manifestamente infondato. Invero, come si legge nella sentenza d'appello, il ricorrente era l'esclusivo utilizzatore dell'immobile, unitamente alla moglie, nonché l'unico interessato all'esecuzione dei lavori. Inoltre, la sua responsabilità, come già detto, è stata oggetto delle testimonianze, incluse quelle delle verbalizanti, assunte nel procedimento e non risulta smentita da elementi specifici riportati dal ricorrente; circa il quarto motivo, la valutazione dell'art. 131-bis cod. pen. è competenza dei giudici del merito, non sindacabile in questa sede di legittimità a fronte di motivazione adeguata e non illogica. Nel caso di specie la Corte territoriale ha ritenuto che a fronte del vincolo storico che gravava sull'immobile e dell'entità dei lavori abusivi effettuati, l'abuso non poteva ritenersi lieve, con valutazione di merito non sindacabile in questa sede di legittimità, e coerente con la giurisprudenza di questa Corte che in tema di abusi edilizi ha affermato il principio in base al quale ai fini della applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. nelle ipotesi di violazioni urbanistiche e paesaggistiche, la consistenza dell'intervento abusivo - data da tipologia, dimensioni e caratteristiche costruttive - costituisce solo uno dei parametri di valutazione, assumendo rilievo anche altri elementi quali, ad esempio, la destinazione dell'immobile, l'incidenza sul carico urbanistico, l'eventuale contrasto con gli strumenti urbanistici e l'impossibilità di sanatoria, il mancato rispetto di vincoli (idrogeologici, paesaggistici, ambientali, etc.), l'eventuale collegamento dell'opera abusiva con interventi preesistenti, il rispetto o meno di provvedimenti autoritativi emessi dall'amministrazione competente (ad es. l'ordinanza di demolizione), la totale assenza di titolo abilitativo o il grado di difformità dallo stesso, le modalità di esecuzione dell'intervento (Sez. 3, n. 47039 del 8/10/2015, P.M. in proc. Derossi, Rv. 265450. Conf. Sez. 3, n. 19111 del 10/3/2016, Mancuso, Rv. 266586); che infine inammissibile risulta anche l'ultimo motivo di ricorso, in quanto la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio della non menzione non risulta essere stata oggetto dell'appello né il ricorrente lamenta un vizio di mancata motivazione in risposta ad analoga richiesta avanzata in quella sede; che pertanto il ricorso deve dichiararsi inammissibile con conseguente condanna del ricorrente, ex art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d
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