CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 00224/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 13340/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 37 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], PEC: vittcrio.manzi©pecavvocatinola.it -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, pec: luigi.ambrosio@pecavvocatinolajt -controricorrente - avverso la sentenza n. 2601/2017 del TRIBUNALE di NOLA, depositata il 20/12/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/10/2022 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio, davanti al Giudice di Pace di Noia, il Comune di [OSCURATO:PERSONA] per sentirne accertare la responsabilità, ai sensi dell'art. 2051 c.c. o dell'art. 2043 c.c., per i danni conseguenti ad una caduta da una sedia —utilizzata per assistere ad uno spettacolo pubblico organizzato dal Comune -c:he aveva ceduto sotto il suo peso, facendola cadere a terra; Comune convenuto si costituì in giudizio con il patrocinio del praticante avvocato [OSCURATO:PERSONA] e contestò l'insussistenza dei presupposti per la condanna ex art. 2051 c.c. e 2043 c.c.; ii Giudice di Pace, istruita la causa con prove testimoniali e CTU, accolse la domanda e condannò il Comune a risarcire all'attrice la somma di C 5000 per le lesioni e le spese legali; il Tribunale di Noia, pronunciando sull'appello del Comune, lo accolse ritenendo che la caduta fosse stata provocata dalla disattenzione della danneggiata che si era addormentata sulla sedia perdendo l'equilibrio, sicchè la responsabilità del Comune ex art. 2051 c.c. era da escludersi per la presenza del fortuito; avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi; ha resistito il Comune di [OSCURATO:PERSONA] con controricorso;Considerato che: con il primo motivo - difetto assoluto di ius postulandi -nullità del procedimento in relazione all'art. 360, co. 1 n. 4 c.p.c., violazione dell'art. 7 legge 479 del 1999, dell'art. 8 R.D. n. 1578 del 1933 e dell'art. 82 c.p.c.- la ricorrente prospetta che il giudizio d'appello sarebbe irrimediabilmente inficiato da nullità conseguente al difetto di ius postulandi del difensore del Comune; il difensore [OSCURATO:PERSONA] avrebbe proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace quando non era stata ancora perfezionata la sua iscrizione nell'albo degli avvocati così violando sia le specifiche norme che limitano il patrocinio dei praticanti avvocati, sia l'interpretazione restrittiva delle stesse svolta da questa Corte la quale ha espressamente statuito che "il praticante avvocato non è legittimato ad esercitare il patrocinio nel giudizio di appello che si svolge dinanzi al Tribunale in composizione monocratica nelle cause civili di competenza del Giudice di Pace, poiché tali cause non sono ricomprese nell'elenco di cui all'art. 7 della legge n. 479 del 1999, norma di stretta interpretazione" (Cass., 2, n. 3917 del 2016); vi sarebbe pertanto una causa insanabile di nullità del procedimento, rilevabile d'ufficio per la prima volta anche nel giudizio di legittimità, a condizione che la relativa prova risulti dagli atti e dai documenti ritualmente acquisiti nelle fasi di merito (Cass. n. 6439 del 2009); parte resistente eccepisce che, al momento della proposizione dell'appello ([OSCURATO:DATA_NASCITA]), il difensore aveva superato l'esame di abilitazione ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) ed aveva chiesto l'iscrizione all'albo, iscrizione perfezionatasi in data 15/5/2018, e cioè in data anteriore alla prima udienza di trattazione sicché doveva ritenersi che la Nappi fosse in possesso dello ius postulandi ancorché l'iscrizione all'albo non si fosse perfezionata al momento della notifica dell'atto di appello; motivo è fondato; la stessa parte resistente riconosce che, al momento della notifica dell'appello, il legale non aveva perfezionato la procedura di iscrizione nell'albo degli avvocati, avvenuta in una data successiva, sicché se ne deve dedurre sia che il praticante avvocato non poteva raccogliere né autenticare la procura alle liti per il grado di appello sia che non poteva procedere alla notifica del gravame; il praticante avvocato non è legittimato ad esercitare il patrocinio nel giudizio di appello che si svolge dinanzi al Tribunale in composizione monocratica nelle cause civili di competenza del Giudice di Pace in quanto le norme che abilitano il praticante avvocato ad esercitare in alcune materie lo ius postulandi sono norme di stretta interpretazione in quanto derogano ai principi generali che collegano tale potere all'esito della regolare iscrizione all'albo degli avvocati (Cass., 2, n. 26898 del 19/12/2014; Cass., 2, n. 3917 del 2016); la costituzione in giudizio in una causa tramite patrocinatore legale non ancora iscritto nell'albo professionale degli avvocati ed abilitato a svolgere l'attività nei limiti indicati nell'art. 8 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 - ossia nelle cause già di competenza del pretore di valore non superiore a lire 50 milioni - è affetta da nullità assoluta ed insanabile, rilevabile anche d'ufficio in qualsiasi stato e grado del processo, riguardando la violazione di norme di ordine pubblico, attinenti alla regolare costituzione del rapporto processuale (Cass., 3, n. 26898 del 19/12/2014); tale indirizzo è stato anche recentemente confermato da altra pronuncia, Cass., 3, n. 7754 del 2020, secondo la quale "il praticante avvocato non è legittimato ad esercitare il patrocinio davanti al tribunale in sede di appello neppure a seguito dell'entrata in vigore della I. n. 247 del 2012 che, all'art. 41, comma 12, ne ammette l'attività difensiva solo in sostituzione e sotto la responsabilità del "clorninus" avvocato"; conclusivamente il ricorso va accolto e va dichiarata la nullità del giudizio di appello. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio l'impugnata sentenza e liquida in favore di [OSCURATO:PERSONA] le spese del primo grado del giudizio in C 800, le spese del grado d'appello in C 1200 e quelle di cassazione in C 2000 per compensi, C 200 per esborsi, oltre accessori e spese forfetarie al 15%. Così deciso in Roma,