CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 20449/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04UKV6L) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Firenze ne ha confermato la condanna per il reato percosse ex art. 581, cod. pen. (così riqualificata l'originaria imputazione di tentata rapina), riducendo però la pena inflitta ad euro 1.000 di multa in applicazione dell'art. 52 d. Igs. n. 274 del 2000; Considerato che il primo motivo di ricorso, che eccepisce l'incompetenza del Tribunale in favore del giudice di pace, è manifestamente infondato in quanto: - secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, nel caso di riqualificazione del fatto in un reato di competenza del giudice di pace, la competenza del giudice togato rimane ferma in applicazione del criterio della "perpetuatio iurisdictionis" quando il reato gli sia stato correl:tamente attribuito "ah origine" e la riqualificazione sia dovuta ad acquisizioni probatorie sopravvenute nel corso del processo (Sez. U, n. 28908 del 27/09/2018, dep. 2019, Balais, Rv. 275869 - 01); - nella specie il reato era stato correttamente attribuito al Tribunale dato che, in base alle dichiarazioni rese dalla persona offesa, l'imputato, dopo aver aggredito fisicamente la vittima, aveva strappato di dosso a quest'ultima la collanina senza però riuscire ad impossessarsene: fatto pacificamente riconducibile al reato di cui agli artt. 56-628 cod. pen., correttamente contestato dal pubblico ministero e attribuito alla competenza del Tribunale; - il Tribunale, con una decisione particolarmente benevola, escludevano la volontà di impossessamento del bene, assegnando fiducia alle dichiarazioni dell'imputato che aveva riferito di aver agito in stato di ebbrezza alcolica con l'unica finalità di schernire la vittima; - è evidente che la riqualificazione è derivata da una diversa valutazione di un elemento costitutivo del reato (Sez. 5, n. 13799, del 12/02/2020, Rv. 279158-01) svolta dal giudice del dibattimento, all'esito dell'istruttoria; Ritenuto che il secondo motivo di ricorso è inammissibile: - nella parte in cui denuncia un vizio di motivazione che, però, non deducibile ex art. artt. 606, comma 2-bis, nel caso di ricorso avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace; - nella parte in cui lamenta l'inosservanza dell'art. 110 cod. pen., poiché si risolve in mere doglianze in punto di fatto volte a prefigurare una non consentita rilettura delle fonti probatorie; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a