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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 02354/2026

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27172/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dal l ’ a vv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]),con domicilio digitale ex lege -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi d a ll ’ avv. [OSCURATO:PERSONA] ( C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]),con domicilio digitale ex lege -controricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato - avverso la sentenza della Corte d ’ appello di Roma n. 6183 del 3/10/2024; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] nel 2013 [OSCURATO:PERSONA] adiva il Tribunale di Roma per chiedere la risoluzione del contratto di comodato stipulato nel 2008, in favore della figlia [OSCURATO:PERSONA] e del genero [OSCURATO:PERSONA] e avente ad oggetto un immobile sito in Roma, nonché la condannadegli occupanti al rilascio; in particolare, con ricorso exart. 447-bis c.p.c., il Vitale deduceva di essere conduttore dal 1973 e proprietario dal 10 dicembre 1993, di un fondo rustico in agro di Roma e annesso fabbricato, costituito da due piani, ove aveva fissato la propria residenza; aggiungeva che nell’anno 2008, riservando per sé il piano superiore, aveva concesso in comodato alla figlia [OSCURATO:PERSONA], che vi si era trasferita con il nucleo familiare( costituito dal marito [OSCURATO:PERSONA] e dai figli Eleonora e Andrea), i vani del piano terra, in quanto la stessa era priva di sistemazione abitativa; lamentava che i predetti gli avevano reiteratamente impedito l’utilizzo del primo piano dello stabile e relative pertinenze, tra l’altro, sostituendo la serratura della porta di ingresso dell’edificio senza consegnargli una copia della chiave; rappresentava che, con raccomandata del 20 novembre 2011, aveva intimato alla figlia la cessazione del comodato, chiedendo la restituzione dell’immobile, ed aveva instaurato, successivamente, un giudizio possessorio; i resistenti, costituendosi in giudizio, eccepivano il difetto di legittimazione attiva di [OSCURATO:PERSONA] e, nel merito, rivendicavano l’intervenuta usucapione del bene, sostenendo che il ricorrente non si era mai curato del fondo e non aveva abitato l’immobile, mentre [OSCURATO:PERSONA], dal 1994, aveva avuto la disponibilità del compendio immobiliare che era stato occupato dal proprio nucleo familiare a partire dall’anno 2000; il Tribunale di Roma accoglieva la domanda di [OSCURATO:PERSONA], dichiarando risolto il contratto di comodato e ordinando la restituzione dell’immobile in suo favore; [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello, ribadendo la carenza di legittimazione del padre, in quanto la scrittura privata di compravendita stipulata nel 1993 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata nulla per estinzione della procura speciale a causa della morte del Poggi il 14 dicembre 1993; faceva altresì valere l’intervenuta usucapione del cespite; la Corte d’appello di Roma, con la sentenza n. 1473/2018, accoglieva l’appello di [OSCURATO:PERSONA], dichiarava la nullità del contratto di comodato orale e riteneva inefficace la registrazione tardiva del contratto presso l’Agenzia delle Entrate, avvenuta il 18 gennaio 2018, a giudizio già in corso e a contratto già risolto dal 2011; dichiarava inammissibile, in quanto formulata per la prima volta in appello, la domanda proposta dagli appellanti di usucapione del compendio immobiliare; disponeva la restituzione agli appellanti del compendio immobiliare oggetto di causa; avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per Cassazione; questa Corte, con la sentenza n. 16742 del 14/6/2021, accoglieva il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], affermando che l’azione proposta doveva qualificarsi come azione personale di restituzione e che la registrazione tardiva del contratto di comodato produceva effetti sananti retroattivi; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di figli ed eredi testamentari di [OSCURATO:PERSONA] (deceduto il [OSCURATO:DATA_NASCITA]) riassumevano la causa innanzi al giudice del rinvio; si costituiva [OSCURATO:PERSONA], mentre restava contumace [OSCURATO:PERSONA]; la Corte d’appello di Roma, con la sentenza n. 6183 del 3 ottobre 2024, ritenuta provata l’esistenza di un comodato precario sorto nel giugno 2008 e relativo a una porzione del fabbricato, rigettava l’appello di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], confermando l’avvenuta risoluzione del comodato e ordinando agli appellanti l’immediato rilascio del cespite; [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi; resistevano con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] non svolgeva difese nel giudizio di legittimità; i controricorrenti depositavano memoria ex art. 380 - bis .1, comma 1, c.p.c.; all’esito della camera di consiglio del 2/12/2025, il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA] −p reliminarmente, si osserva che - in base ai principî affermati da Cass., Sez.

U, Ordinanza n. 6826 del 22/03/2010 (e successive conformi) ed in considerazione dell’inammissibilità del ricorso - può prescindersi dalla verifica dell’integrità del contraddittorio e della ritualità della (eventuale) notificazione eseguita nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], già parte dei gradi di merito e litisconsorte necessario nell’impugnazione; −col primo motivo si deduce : « Motivo ex art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 116 cod. proc. civ. in ordine ai criteri di valutazione della prova in relazione all’art. 246 cod. proc. civ. per la assunzione di testimoni divenuti successivamente parte del giudizio.

Illogica ed erronea ricostruzione dei fatti in relazione ai documenti in atti.»; la ricorrente sostiene che la Corte d’appello ha fondato la decisione su testimonianze rese da soggetti poi divenuti parti in causa (i fratelli Vitale), in violazione del principio nemo testis in causa propria, e su una valutazione illogica delle prove documentali; −i l motivo è inammissibile per plurime ragioni ; −i n primo luogo, la ricorrente – nell ’ invocare il principio nemo testis in causa propria– non si confronta con la statuizione del giudice d’appello il quale ha rilevato che «i figli di [OSCURATO:PERSONA] -sentiti come testi nel 2014 -non avevano la veste di parte in causa (acquisita solo dopo la morte del padre nel 2020)»; −a tale assorbente considerazione si aggiunge che la decisione della Corte di merito –secondo cui «le emergenze istruttorie suesposte comprovano la conclusione di un contratto verbale tra [OSCURATO:PERSONA] all’epoca possessore dell’intero complesso e la figlia, nel giugno 2008» –non si fonda esclusivamente sulle prove testimoniali, ma anche su prove logiche e documentali, puntualmente descritte alla pagina 7 della sentenza impugnata; −p alesemente inammissibile è il motivo nella parte in cui si censura l’apprezzamento del materiale probatorio (ivi compresa la presunta inattendibilità dei testimoni), così pretendendo da questa Suprema Corte un suo riesame e fraintendendo la natura e la funzione del giudizio di legittimità; −i nfine, va sanzionato con l’ inammissibilità il tentativo di rimettere in discussione la validità del comodato a causa della sua tardiva registrazione, posto che la questione costituisce res iudicata, stante la decisione di Cass. Sez. 3, 14/6/2021, n. 16742; −col secondo motivo si deduce: «Motivo ex art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1722 e 1723 cod. civ. in relazione all’estinzione del mandato per morte del mandante.

Inesistente esercizio di impresa commerciale idonea alla sopravvenienza del mandato.

Invalidità dell’atto di compravendita stipulato da [OSCURATO:PERSONA] con sé stesso per carenza di potere rappresentativo da parte del mandante.»; si contesta la validità dell’atto di compravendita stipulato da [OSCURATO:PERSONA], in quanto la procura a vendere si sarebbe estinta con la morte del mandante ([OSCURATO:PERSONA]), rendendo nullo l’atto compiuto successivamente; −il motivo è inammissibile; −l e statuizioni della già richiamata pronuncia Cass. Sez. 3, 14/6/2021, n. 16742, precludono il maldestro tentativo della ricorrente di sostenere che, in difetto di prova della proprietà (o di nullità dell’acquisto della stessa), non fosse esperibile l’azione de qua: infatti, questa Corte ha chiaramente affermato che l’azione personale svolta dal comodante nei confronti del comodatario non è qualificabile come rivendica e prescinde dalla dimostrazione del diritto dominicale; −col terzo motivo la ricorrente deduce: « Motivo ex art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 116 cod. proc. civ. nonché dell’art. 1350 cod. civ. in relazione alla assoluta carenza di prova circa l’esistenza di un contratto orale di comodato tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nonché alla nullità di un contratto orale di comodato di durata indeterminata.

Insanabilità mediante registrazione postuma in giudizio di appello di un contratto i cui effetti sono oramai esauriti.

Richiesta, sul punto, dell’intervento delle Sezioni Unite Civili.»; la ricorrente afferma la mancanza di prova dell’esistenza di un contratto orale di comodato e la nullità di tale contratto, non sanabile tramite registrazione tardiva, chiedendo l’intervento delle Sezioni Unite per chiarire la questione; −i l motivo è manifestamente inammissibile, sia perché – evidentemente (fra)intendendo il giudizio di legittimità come un terzo grado di merito – si pretende da questa Corte una rivalutazione del materiale probatorio già apprezzato dal giudice d’appello per pervenire alla conclusione dell’esistenza di un contratto di comodato, sia perché la definitività delle statuizioni di Cass. Sez. 3, 14/6/2021, n. 16742, non consente di riproporre la questione relativa all’effetto sanante della registrazione tardiva del comodato; −col quarto motivo si deduce: « Motivo ex art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 536 e 537 cod. civ. in relazione alla qualità di figlia di [OSCURATO:PERSONA] e successore a titolo universale dal de cuius [OSCURATO:PERSONA] .

Violazione degli artt.832 e 470 cod. civ. in relazione alla accettazione della eredità di [OSCURATO:PERSONA] ed al conseguente subentro – quale coerede – nella piena disponibilità del bene.

Violazione dell’art. 1253 cod. civ. in relazione alla estinzione dell’obbligazione per intervenuta confusione della persona del creditore e del debitore nella stessa persona fisica.»; [OSCURATO:PERSONA] sostiene di essere coerede del de cuiuse che si sarebbe verificata confusione tra la posizione di creditore e debitore, con conseguente estinzione dell’obbligazione e cessazione della materia del contendere; −anche la suddetta censura è inammissibile; −p er quanto consta dalla ricostruzione del fatto processuale, la tesi della ricorrente esposta col motivo de quo (peraltro fantasiosa, dato che la Corte d’appello ha espressamente affermato che il comodato è cessato nel 2011, ben prima, dunque, del decesso di [OSCURATO:PERSONA]) è stata avanzata per la prima volta col ricorso per cassazione e costituisce, perciò, un inammissibile novum; −in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile ; −ne consegue la condanna del la ricorrent e alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, le quali sono liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo; −l a palese inammissibilità dei motivi di ricorso costituisce elemento idoneo e sufficiente per considerare temeraria, agli scopi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., l’impugnazione di [OSCURATO:PERSONA]; −c ome già ritenuto da numerosi precedenti di questa Corte, «nel giudizio di cassazione, ai fini della condanna exart. 96, comma 3, c.p.c. può costituire abuso del diritto all’impugnazione la proposizione di un ricorso basato su motivi manifestamente incoerenti con il contenuto della sentenza impugnata o completamente privo dell’autosufficienza oppure contenente una mera complessiva richiesta di rivalutazione nel merito della controversia» (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 38528 del 06/12/2021, Rv. 663164-01) e «la proposizione di un ricorso per cassazione fondato su motivi palesemente inammissibili, rende l’impugnazione incompatibile con un quadro ordinamentale che, da una parte, deve universalmente garantire l’accesso alla tutela giurisdizionale dei diritti (art. 6 CEDU) e dall’altra, deve tenere conto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo e della conseguente necessità di strumenti dissuasivi rispetto ad azioni meramente dilatorie e defatigatorie; essa, pertanto, costituisce condotta oggettivamente valutabile come “abuso del processo”, poiché determina un ingiustificato sviamento del sistema processuale dai suoi fini istituzionali e si presta, dunque, ad essere sanzionata con la condanna del soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., la quale configura una sanzione di carattere pubblicistico che non richiede l’accertamento dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa dell’agente ma unicamente quello della sua condotta processualmente abusiva, consistente nell’avere agito o resistito pretestuosamente.» (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22208 del 04/08/2021, Rv. 662202-01; analogamente, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 19285 del 29/09/2016, Rv. 642115-01, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 5725 del 27/02/2019, Rv. 652838-02, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 14548 del 09/05/2022, e Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 33324 del 19/12/2024); −i n applicazione della menzionata disposizione, dunque, si condanna la ricorrente al pagamento, in favore de i contro ricorrent i , dell’ulteriore importo, equitativamente determinato, di Euro 3.000,00 (in misura pari a quanto stabilito per i compensi del giudizio); −va dato atto, poi, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente ed al competente ufficio di merito, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13; p. q. m. la Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrent e a rifondere ai controricorrent i le spese del giudizio, liquidate in Euro 3.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese forfettarie e accessori di legge, nonché a pagare ai medesimi controricorrenti la somma di Euro 3.000,00 ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c.; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrent e ed al competente ufficio di merito, di un ulteriore importo a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27172/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dal l ’ a vv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]),con domicilio digitale ex lege -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi d a ll ’ avv. [OSCURATO:PERSONA] ( C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]),con domicilio digitale ex lege -controricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato - avverso la sentenza della Corte d ’ appello di Roma n. 6183 del 3/10/2024; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] nel 2013 [OSCURATO:PERSONA] adiva il Tribunale di Roma per chiedere la risoluzione del contratto di comodato stipulato nel 2008, in favore della figlia [OSCURATO:PERSONA] e del genero [OSCURATO:PERSONA] e avente ad oggetto un immobile sito in Roma, nonché la condannadegli occupanti al rilascio; in particolare, con ricorso exart. 447-bis c.p.c., il Vitale deduceva di essere conduttore dal 1973 e proprietario dal 10 dicembre 1993, di un fondo rustico in agro di Roma e annesso fabbricato, costituito da due piani, ove aveva fissato la propria residenza; aggiungeva che nell’anno 2008, riservando per sé il piano superiore, aveva concesso in comodato alla figlia [OSCURATO:PERSONA], che vi si era trasferita con il nucleo familiare( costituito dal marito [OSCURATO:PERSONA] e dai figli Eleonora e Andrea), i vani del piano terra, in quanto la stessa era priva di sistemazione abitativa; lamentava che i predetti gli avevano reiteratamente impedito l’utilizzo del primo piano dello stabile e relative pertinenze, tra l’altro, sostituendo la serratura della porta di ingresso dell’edificio senza consegnargli una copia della chiave; rappresentava che, con raccomandata del 20 novembre 2011, aveva intimato alla figlia la cessazione del comodato, chiedendo la restituzione dell’immobile, ed aveva instaurato, successivamente, un giudizio possessorio; i resistenti, costituendosi in giudizio, eccepivano il difetto di legittimazione attiva di [OSCURATO:PERSONA] e, nel merito, rivendicavano l’intervenuta usucapione del bene, sostenendo che il ricorrente non si era mai curato del fondo e non aveva abitato l’immobile, mentre [OSCURATO:PERSONA], dal 1994, aveva avuto la disponibilità del compendio immobiliare che era stato occupato dal proprio nucleo familiare a partire dall’anno 2000; il Tribunale di Roma accoglieva la domanda di [OSCURATO:PERSONA], dichiarando risolto il contratto di comodato e ordinando la restituzione dell’immobile in suo favore; [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello, ribadendo la carenza di legittimazione del padre, in quanto la scrittura privata di compravendita stipulata nel 1993 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata nulla per estinzione della procura speciale a causa della morte del Poggi il 14 dicembre 1993; faceva altresì valere l’intervenuta usucapione del cespite; la Corte d’appello di Roma, con la sentenza n. 1473/2018, accoglieva l’appello di [OSCURATO:PERSONA], dichiarava la nullità del contratto di comodato orale e riteneva inefficace la registrazione tardiva del contratto presso l’Agenzia delle Entrate, avvenuta il 18 gennaio 2018, a giudizio già in corso e a contratto già risolto dal 2011; dichiarava inammissibile, in quanto formulata per la prima volta in appello, la domanda proposta dagli appellanti di usucapione del compendio immobiliare; disponeva la restituzione agli appellanti del compendio immobiliare oggetto di causa; avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per Cassazione; questa Corte, con la sentenza n. 16742 del 14/6/2021, accoglieva il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], affermando che l’azione proposta doveva qualificarsi come azione personale di restituzione e che la registrazione tardiva del contratto di comodato produceva effetti sananti retroattivi; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di figli ed eredi testamentari di [OSCURATO:PERSONA] (deceduto il [OSCURATO:DATA_NASCITA]) riassumevano la causa innanzi al giudice del rinvio; si costituiva [OSCURATO:PERSONA], mentre restava contumace [OSCURATO:PERSONA]; la Corte d’appello di Roma, con la sentenza n. 6183 del 3 ottobre 2024, ritenuta provata l’esistenza di un comodato precario sorto nel giugno 2008 e relativo a una porzione del fabbricato, rigettava l’appello di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], confermando l’avvenuta risoluzione del comodato e ordinando agli appellanti l’immediato rilascio del cespite; [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi; resistevano con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] non svolgeva difese nel giudizio di legittimità; i controricorrenti depositavano memoria ex art. 380 - bis .1, comma 1, c.p.c.; all’esito della camera di consiglio del 2/12/2025, il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA] −p reliminarmente, si osserva che - in base ai principî affermati da Cass., Sez. U, Ordinanza n. 6826 del 22/03/2010 (e successive conformi) ed in considerazione dell’inammissibilità del ricorso - può prescindersi dalla verifica dell’integrità del contraddittorio e della ritualità della (eventuale) notificazione eseguita nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], già parte dei gradi di merito e litisconsorte necessario nell’impugnazione; −col primo motivo si deduce : « Motivo ex art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 116 cod. proc. civ. in ordine ai criteri di valutazione della prova in relazione all’art. 246 cod. proc. civ. per la assunzione di testimoni divenuti successivamente parte del giudizio. Illogica ed erronea ricostruzione dei fatti in relazione ai documenti in atti.»; la ricorrente sostiene che la Corte d’appello ha fondato la decisione su testimonianze rese da soggetti poi divenuti parti in causa (i fratelli Vitale), in violazione del principio nemo testis in causa propria, e su una valutazione illogica delle prove documentali; −i l motivo è inammissibile per plurime ragioni ; −i n primo luogo, la ricorrente – nell ’ invocare il principio nemo testis in causa propria– non si confronta con la statuizione del giudice d’appello il quale ha rilevato che «i figli di [OSCURATO:PERSONA] -sentiti come testi nel 2014 -non avevano la veste di parte in causa (acquisita solo dopo la morte del padre nel 2020)»; −a tale assorbente considerazione si aggiunge che la decisione della Corte di merito –secondo cui «le emergenze istruttorie suesposte comprovano la conclusione di un contratto verbale tra [OSCURATO:PERSONA] all’epoca possessore dell’intero complesso e la figlia, nel giugno 2008» –non si fonda esclusivamente sulle prove testimoniali, ma anche su prove logiche e documentali, puntualmente descritte alla pagina 7 della sentenza impugnata; −p alesemente inammissibile è il motivo nella parte in cui si censura l’apprezzamento del materiale probatorio (ivi compresa la presunta inattendibilità dei testimoni), così pretendendo da questa Suprema Corte un suo riesame e fraintendendo la natura e la funzione del giudizio di legittimità; −i nfine, va sanzionato con l’ inammissibilità il tentativo di rimettere in discussione la validità del comodato a causa della sua tardiva registrazione, posto che la questione costituisce res iudicata, stante la decisione di Cass. Sez. 3, 14/6/2021, n. 16742; −col secondo motivo si deduce: «Motivo ex art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1722 e 1723 cod. civ. in relazione all’estinzione del mandato per morte del mandante. Inesistente esercizio di impresa commerciale idonea alla sopravvenienza del mandato. Invalidità dell’atto di compravendita stipulato da [OSCURATO:PERSONA] con sé stesso per carenza di potere rappresentativo da parte del mandante.»; si contesta la validità dell’atto di compravendita stipulato da [OSCURATO:PERSONA], in quanto la procura a vendere si sarebbe estinta con la morte del mandante ([OSCURATO:PERSONA]), rendendo nullo l’atto compiuto successivamente; −il motivo è inammissibile; −l e statuizioni della già richiamata pronuncia Cass. Sez. 3, 14/6/2021, n. 16742, precludono il maldestro tentativo della ricorrente di sostenere che, in difetto di prova della proprietà (o di nullità dell’acquisto della stessa), non fosse esperibile l’azione de qua: infatti, questa Corte ha chiaramente affermato che l’azione personale svolta dal comodante nei confronti del comodatario non è qualificabile come rivendica e prescinde dalla dimostrazione del diritto dominicale; −col terzo motivo la ricorrente deduce: « Motivo ex art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 116 cod. proc. civ. nonché dell’art. 1350 cod. civ. in relazione alla assoluta carenza di prova circa l’esistenza di un contratto orale di comodato tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nonché alla nullità di un contratto orale di comodato di durata indeterminata. Insanabilità mediante registrazione postuma in giudizio di appello di un contratto i cui effetti sono oramai esauriti. Richiesta, sul punto, dell’intervento delle Sezioni Unite Civili.»; la ricorrente afferma la mancanza di prova dell’esistenza di un contratto orale di comodato e la nullità di tale contratto, non sanabile tramite registrazione tardiva, chiedendo l’intervento delle Sezioni Unite per chiarire la questione; −i l motivo è manifestamente inammissibile, sia perché – evidentemente (fra)intendendo il giudizio di legittimità come un terzo grado di merito – si pretende da questa Corte una rivalutazione del materiale probatorio già apprezzato dal giudice d’appello per pervenire alla conclusione dell’esistenza di un contratto di comodato, sia perché la definitività delle statuizioni di Cass. Sez. 3, 14/6/2021, n. 16742, non consente di riproporre la questione relativa all’effetto sanante della registrazione tardiva del comodato; −col quarto motivo si deduce: « Motivo ex art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 536 e 537 cod. civ. in relazione alla qualità di figlia di [OSCURATO:PERSONA] e successore a titolo universale dal de cuius [OSCURATO:PERSONA] . Violazione degli artt.832 e 470 cod. civ. in relazione alla accettazione della eredità di [OSCURATO:PERSONA] ed al conseguente subentro – quale coerede – nella piena disponibilità del bene. Violazione dell’art. 1253 cod. civ. in relazione alla estinzione dell’obbligazione per intervenuta confusione della persona del creditore e del debitore nella stessa persona fisica.»; [OSCURATO:PERSONA] sostiene di essere coerede del de cuiuse che si sarebbe verificata confusione tra la posizione di creditore e debitore, con conseguente estinzione dell’obbligazione e cessazione della materia del contendere; −anche la suddetta censura è inammissibile; −p er quanto consta dalla ricostruzione del fatto processuale, la tesi della ricorrente esposta col motivo de quo (peraltro fantasiosa, dato che la Corte d’appello ha espressamente affermato che il comodato è cessato nel 2011, ben prima, dunque, del decesso di [OSCURATO:PERSONA]) è stata avanzata per la prima volta col ricorso per cassazione e costituisce, perciò, un inammissibile novum; −in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile ; −ne consegue la condanna del la ricorrent e alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, le quali sono liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo; −l a palese inammissibilità dei motivi di ricorso costituisce elemento idoneo e sufficiente per considerare temeraria, agli scopi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., l’impugnazione di [OSCURATO:PERSONA]; −c ome già ritenuto da numerosi precedenti di questa Corte, «nel giudizio di cassazione, ai fini della condanna exart. 96, comma 3, c.p.c. può costituire abuso del diritto all’impugnazione la proposizione di un ricorso basato su motivi manifestamente incoerenti con il contenuto della sentenza impugnata o completamente privo dell’autosufficienza oppure contenente una mera complessiva richiesta di rivalutazione nel merito della controversia» (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 38528 del 06/12/2021, Rv. 663164-01) e «la proposizione di un ricorso per cassazione fondato su motivi palesemente inammissibili, rende l’impugnazione incompatibile con un quadro ordinamentale che, da una parte, deve universalmente garantire l’accesso alla tutela giurisdizionale dei diritti (art. 6 CEDU) e dall’altra, deve tenere conto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo e della conseguente necessità di strumenti dissuasivi rispetto ad azioni meramente dilatorie e defatigatorie; essa, pertanto, costituisce condotta oggettivamente valutabile come “abuso del processo”, poiché determina un ingiustificato sviamento del sistema processuale dai suoi fini istituzionali e si presta, dunque, ad essere sanzionata con la condanna del soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., la quale configura una sanzione di carattere pubblicistico che non richiede l’accertamento dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa dell’agente ma unicamente quello della sua condotta processualmente abusiva, consistente nell’avere agito o resistito pretestuosamente.» (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22208 del 04/08/2021, Rv. 662202-01; analogamente, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 19285 del 29/09/2016, Rv. 642115-01, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 5725 del 27/02/2019, Rv. 652838-02, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 14548 del 09/05/2022, e Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 33324 del 19/12/2024); −i n applicazione della menzionata disposizione, dunque, si condanna la ricorrente al pagamento, in favore de i contro ricorrent i , dell’ulteriore importo, equitativamente determinato, di Euro 3.000,00 (in misura pari a quanto stabilito per i compensi del giudizio); −va dato atto, poi, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente ed al competente ufficio di merito, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13; p. q. m. la Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrent e a rifondere ai controricorrent i le spese del giudizio, liquidate in Euro 3.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese forfettarie e accessori di legge, nonché a pagare ai medesimi controricorrenti la somma di Euro 3.000,00 ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c.; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrent e ed al competente ufficio di merito, di un ulteriore importo a