CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 43255/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/12/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui gli artt. 582-585 cod. pen. 2. Ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo un unico motivo con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 2 cod. pen. 3. Il ricorso è inammissibile. Il motivo proposto è intrinsecamente generico, poiché si limita ad invocare la circostanza attenuante, senza illustrarne i presupposti nel caso concreto, in particolare senza specificare in cosa sarebbe consistito il fatto ingiusto commesso dalla vittima ai danni dell'imputato. 4. Dalla inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/11/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]