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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 7 maggio 2021

Cassazione n. 41170/2021

Testo disponibile della fonte

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di GENOVA- udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'annullamento senza rinvio; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Genova in data 11/05/2021 di convalida del provvedimento del Questore di Genova di imposizione dell'obbligo di presentazione presso gli uffici della Questura di Genova notificato il 07/05/2021 nelle giornate di giovedì, venerdi e sabato per la durata di anni uno.

2. Con un primo motivo di ricorso lamenta la violazione dell'art.6, comma 3, della legge n. 401 del 1989 per avere il P.M. richiesto la convalida del provvedimento questorile in data 10/05/2021 e, dunque, oltre il termine di legge di quarantotto ore dalla notifica del provvedimento stesso, con conseguente inefficacia della misura.

3. Con un secondo motivo lamenta la mancanza di motivazione in ordine al giudizio di pericolosità, semplicemente fondato sulla esistenza di una precedente condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, peraltro divenuta definitiva alla data del 26/03/2018 e, dunque, anteriormente al periodo di tre anni precedente la data di convalida del 10/05/2021 considerato quale presupposto di adozione della misura dall'art. 13 del d.l. n. 14 del 2017.

Censura inoltre l'ordinanza impugnata laddove la stessa si è limitata» a ritenere "congrua" là durata di un anno della misura imposta. • [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è infondato.

Va premesso che il provvedimento questorile in oggetto, convalidato dal G.i.p., è stato adottato in forza di quanto previsto dall'art. 13, comma 3, del d.l. n. 14 del 2017, convertito con modificazioni dalla

I. n. 48 del 2017, sul presupposto di intervenuta precedente sentenza di condanna in via definitiva del ricorrente, sicché, per quanto riguardante i termini da osservarsi per la convalida dell'obbligo di presentazione, specificamente disciplinato dalla lett. a) del predetto comma 13, deve aversi riguardo alla previsione dell'art.6 della

I. n. 401 del 1989, specificamente richiamata dal comma 4 sempre dell'art. 13.

Ciò posto, risulta dagli atti che, effettivamente, a fronte della notifica del provvedimento del Questore intervenuta in data 07/05/2021, la richiesta di convalida è stata formulata dal P.M. in data 10/05/2021 e, dunque, oltre il termine di quarantotto ore di cui all'art. 6, comma 3, della

I. n. 401 del 1989.

E tuttavia, il superamento di detto termine non è causa di inefficacia della misura: come infatti ripetutamente affermato da questa Corte, le prescrizioni de quibus cessano di avere efficacia soltanto nell'ipotesi in cui il giudice, provvedendo sulla richiesta del pubblico ministero, non disponga la convalida entro le novantasei ore dalla notifica del provvedimento all'interessato.

Non è prevista, infatti, un'autonoma sanzione per la mancata formulazione, da parte del pubblico ministero, delle istanze al g.i.p. nel rispetto delle quarantotto ore decorrenti dalla notifica del provvedimento all'interessato.

L'inefficacia del provvedimento del Questore consegue, al contrario, per ogni sua parte, unicamente se il pubblico ministero, nelle quarantotto ore successive alla notifica del provvedimento all'interessato, emette decreto motivato con il quale dichiara che non sussistono i presupposti per richiedere la convalida al G.i.p. (così, testualmente, Sez. 1, n. 20654 del 26/03/2003, Basile, Rv. 227141; nel medesimo senso, poi, Sez. 3, n. 36957 del 09/04/2019, Iuliano, Rv. 276829; Sez. 3, n. 35515 del 06/07/2007, Liani, Rv. 237396; Sez.3, n. 5326 del 20/12/2006, dep. 2007, Piccardo, Rv. 235872; Sez. 1, n..21834 del 26/03/2004, Gregori, Rv. 228211).

L'orientamento minoritario in senso contrario, pur emerso nella giurisprudenza di questa Corte (si vedano, segnatamente, Sez. 3, n. 15503 del 16/02/2011, Sessarego, Rv. 249857) e che appare fare leva sul fatto che il momento di deposito della richiesta di convalida del Pubblico Ministero costituirebbe "elemento che incide sulla effettività e completezza dell'esercizio del diritto di difesa", non appare in effetti confrontarsi con il dato letterale della norma che, impiegando significativamente la congiunzione "e" in luogo della disgiuntiva "o" («le prescrizioni imposte cessano di aVere efficacia se il pubblico ministero con decreto motivato non avanza la richiesta di convalida entro il termine predetto ,e se il giudice hon dispone la convalida nelle quarantotto ori successive»), rende -evidente come l'inefficacia del provvedimento possa conseguire solo quando, congiuntamente, il P.M. non avanzi la richiesta di convalida nel termine di quarantotto ore e il G.i.p., a propria volta, non disponga la convalida nelle quarantotto ore successive, divenendo dunque determinante il solo superamento delle complessive novantasei ore dalla notifica del provvedimento, superamento, nella specie, incontestatamente non avvenuto.

Va aggiunto che anche la decisione di Sez. 3, n.6224 del 06/11/2008, dep. 2009, Tonni, Rv.242731, richiamata dall'orientamento minoritario a conforto dell'assunto sostenuto, appare, in realtà, testualmente affermare che "il provvedimento amministrativo perde efficacia se la convalida giurisdizionale non interviene entro il termine complessivo di novantasei ore dalla notifica al destinatario del provvedimento medesimo", così apparendo confermare l'epilogo esegetico qui ribadito.

2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Va in particolare osservato che il limite del triennio anteriore nel corso del quale deve essere intervenuta, quale presupposto per l'emissione del provvedimento, come tale recepito dall'ordinanza impugnata, la pronuncia di condanna definitiva di cui all'art. 13, comma 3, deve decorrere a ritroso, non già, evidentemente, come preteso dal ricorrente, dalla data di adozione del provvedimento di convalida del G.i.p., bensì dall'adozione del provvedimento del Questore, quale fonte della misura imposta, nella specie intervenuto in data 13/11/2020, sì che la condanna in oggetto, passata in giudicato il 26/03/2018, appare rientrare ampiamente in tale lasso temporale.

Quanto infine alla durata della prescrizione, determinata in anni uno, la congruità della stessa appare, a fronte della durata massima per legge di anni due, correttamente rapportata alla personalità del ricorrente, tratteggiata negli atti, e caratterizzata da denunce sempre per il medesimo reato di cui sopra, senza che il ricorrente nulla abbia specificamente dedotto in ordine all'eccessività della durata predetta.

3. In definitiva, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di GENOVA- udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'annullamento senza rinvio; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Genova in data 11/05/2021 di convalida del provvedimento del Questore di Genova di imposizione dell'obbligo di presentazione presso gli uffici della Questura di Genova notificato il 07/05/2021 nelle giornate di giovedì, venerdi e sabato per la durata di anni uno. 2. Con un primo motivo di ricorso lamenta la violazione dell'art.6, comma 3, della legge n. 401 del 1989 per avere il P.M. richiesto la convalida del provvedimento questorile in data 10/05/2021 e, dunque, oltre il termine di legge di quarantotto ore dalla notifica del provvedimento stesso, con conseguente inefficacia della misura. 3. Con un secondo motivo lamenta la mancanza di motivazione in ordine al giudizio di pericolosità, semplicemente fondato sulla esistenza di una precedente condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, peraltro divenuta definitiva alla data del 26/03/2018 e, dunque, anteriormente al periodo di tre anni precedente la data di convalida del 10/05/2021 considerato quale presupposto di adozione della misura dall'art. 13 del d.l. n. 14 del 2017. Censura inoltre l'ordinanza impugnata laddove la stessa si è limitata» a ritenere "congrua" là durata di un anno della misura imposta. • [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è infondato. Va premesso che il provvedimento questorile in oggetto, convalidato dal G.i.p., è stato adottato in forza di quanto previsto dall'art. 13, comma 3, del d.l. n. 14 del 2017, convertito con modificazioni dalla I. n. 48 del 2017, sul presupposto di intervenuta precedente sentenza di condanna in via definitiva del ricorrente, sicché, per quanto riguardante i termini da osservarsi per la convalida dell'obbligo di presentazione, specificamente disciplinato dalla lett. a) del predetto comma 13, deve aversi riguardo alla previsione dell'art.6 della I. n. 401 del 1989, specificamente richiamata dal comma 4 sempre dell'art. 13. Ciò posto, risulta dagli atti che, effettivamente, a fronte della notifica del provvedimento del Questore intervenuta in data 07/05/2021, la richiesta di convalida è stata formulata dal P.M. in data 10/05/2021 e, dunque, oltre il termine di quarantotto ore di cui all'art. 6, comma 3, della I. n. 401 del 1989. E tuttavia, il superamento di detto termine non è causa di inefficacia della misura: come infatti ripetutamente affermato da questa Corte, le prescrizioni de quibus cessano di avere efficacia soltanto nell'ipotesi in cui il giudice, provvedendo sulla richiesta del pubblico ministero, non disponga la convalida entro le novantasei ore dalla notifica del provvedimento all'interessato. Non è prevista, infatti, un'autonoma sanzione per la mancata formulazione, da parte del pubblico ministero, delle istanze al g.i.p. nel rispetto delle quarantotto ore decorrenti dalla notifica del provvedimento all'interessato. L'inefficacia del provvedimento del Questore consegue, al contrario, per ogni sua parte, unicamente se il pubblico ministero, nelle quarantotto ore successive alla notifica del provvedimento all'interessato, emette decreto motivato con il quale dichiara che non sussistono i presupposti per richiedere la convalida al G.i.p. (così, testualmente, Sez. 1, n. 20654 del 26/03/2003, Basile, Rv. 227141; nel medesimo senso, poi, Sez. 3, n. 36957 del 09/04/2019, Iuliano, Rv. 276829; Sez. 3, n. 35515 del 06/07/2007, Liani, Rv. 237396; Sez.3, n. 5326 del 20/12/2006, dep. 2007, Piccardo, Rv. 235872; Sez. 1, n..21834 del 26/03/2004, Gregori, Rv. 228211). L'orientamento minoritario in senso contrario, pur emerso nella giurisprudenza di questa Corte (si vedano, segnatamente, Sez. 3, n. 15503 del 16/02/2011, Sessarego, Rv. 249857) e che appare fare leva sul fatto che il momento di deposito della richiesta di convalida del Pubblico Ministero costituirebbe "elemento che incide sulla effettività e completezza dell'esercizio del diritto di difesa", non appare in effetti confrontarsi con il dato letterale della norma che, impiegando significativamente la congiunzione "e" in luogo della disgiuntiva "o" («le prescrizioni imposte cessano di aVere efficacia se il pubblico ministero con decreto motivato non avanza la richiesta di convalida entro il termine predetto ,e se il giudice hon dispone la convalida nelle quarantotto ori successive»), rende -evidente come l'inefficacia del provvedimento possa conseguire solo quando, congiuntamente, il P.M. non avanzi la richiesta di convalida nel termine di quarantotto ore e il G.i.p., a propria volta, non disponga la convalida nelle quarantotto ore successive, divenendo dunque determinante il solo superamento delle complessive novantasei ore dalla notifica del provvedimento, superamento, nella specie, incontestatamente non avvenuto. Va aggiunto che anche la decisione di Sez. 3, n.6224 del 06/11/2008, dep. 2009, Tonni, Rv.242731, richiamata dall'orientamento minoritario a conforto dell'assunto sostenuto, appare, in realtà, testualmente affermare che "il provvedimento amministrativo perde efficacia se la convalida giurisdizionale non interviene entro il termine complessivo di novantasei ore dalla notifica al destinatario del provvedimento medesimo", così apparendo confermare l'epilogo esegetico qui ribadito. 2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Va in particolare osservato che il limite del triennio anteriore nel corso del quale deve essere intervenuta, quale presupposto per l'emissione del provvedimento, come tale recepito dall'ordinanza impugnata, la pronuncia di condanna definitiva di cui all'art. 13, comma 3, deve decorrere a ritroso, non già, evidentemente, come preteso dal ricorrente, dalla data di adozione del provvedimento di convalida del G.i.p., bensì dall'adozione del provvedimento del Questore, quale fonte della misura imposta, nella specie intervenuto in data 13/11/2020, sì che la condanna in oggetto, passata in giudicato il 26/03/2018, appare rientrare ampiamente in tale lasso temporale. Quanto infine alla durata della prescrizione, determinata in anni uno, la congruità della stessa appare, a fronte della durata massima per legge di anni due, correttamente rapportata alla personalità del ricorrente, tratteggiata negli atti, e caratterizzata da denunce sempre per il medesimo reato di cui sopra, senza che il ricorrente nulla abbia specificamente dedotto in ordine all'eccessività della durata predetta. 3. In definitiva, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de
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