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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 16782/2023

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a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona dell'Avvocato generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che, in accoglimento del ricorso, venga disposto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata con restituzione degli atti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per l'ulteriore corso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con ordinanza in data 19 ottobre 2022 ha dichiarato inammissibile l'opposizione a decreto penale di condanna proposta da [OSCURATO:PERSONA], rilevando che il decreto penale in questione, recante il n. 163 del 2018, era stato notificato in data 7 aprile 2020 mentre l'opposizione era stata presentata il 27 maggio 2021 e quindi risultava tardiva.

2. Avverso detta ordinanza il condannato propone, per il tramite del proprio difensore, ricorso nel quale deduce l'omesso perfezionamento del procedimento di notificazione all'imputato del decreto penale di condanna e la conseguente erroneità del provvedimento che ha dichiarato la tardività dell'opposizione.

In particolare, si evidenzia che il decreto penale è stato notificato a mezzo posta e spedito a indirizzo ([OSCURATO:PERSONA], 89812, Pizzo - V.V.) diverso da quello presso il quale Callipo si era da oltre due anno trasferito ([OSCURATO:SOCIETA]).

Inoltre, manca in atti l'avviso di ricevimento di detta notificazione dal momento che l'avviso presente agli atti del procedimento reca un numero diverso rispetto a quello relativo al decreto penale in oggetto e risulta spedito in data diversa da quella attestata dall'Ufficiale giudiziario.

Ancora, difettavano i presupposti per procedere alla notificazione mediante deposito dell'atto presso l'ufficio comunale; ciò in quanto il presupposto di detta procedura è stato indicato nella inidoneità della notifica tentata, ma, come detto, tale tentativo è stato effettuato presso un indirizzo diverso da quello di residenza dell'interessato.

Infine, per quanto riguarda la notifica avvenuta presso l'ufficio, per come risultante dagli atti, si rileva che manca l'avviso di ricevimento di tale ultima raccomandata informativa, con la conseguenza che, anche sotto questo profilo, manca la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio.

In ogni caso, si conclude, il ricorrente «disconosce la firma del destinatario o di un suo delegato apposta sull'avviso di ricevimento in atti (racc. n. 686002450421) negando di aver mai ricevuto notifica (personalmente o a mezzo di delegato) del decreto penale di condanna n. 163/2018 che, altrimenti, avrebbe certamente opposto».[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente inFondato.

2. Agli atti vi è relata dell'UNEP dalla quale risulta che, dopo avere tentato in data 27 settembre 2018 la notifica del decreto penale di condanna a [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA], il relativo plico è stato depositato presso l'ufficio ove il successivo 29 settembre questo è stato ritirato da soggetto qualificato come il destinatario dell'atto, che ha apposto la firma.

Che si tratti di notifica del decreto penale di condanna risulta chiaramente dalla relata che sulla cartolina riporta l'indicazione "No.

R.G. 163/18" - che è il numero del decreto penale in oggetto - con l'aggiunta a penna "D.P." (quindi Decreto Penale).

3. La notificazione dell'atto a mani proprie del destinatario sana qualsivoglia, eventuale, irregolarità o nullità precedentemente verificatasi (Sez. 3, n. 8 del 13/10/1982, Cardellicchio, Rv. 156749).

4. Per quanto poi concerne il "disconoscimento" della firma relativa al ritiro del plico presso l'ufficio, rileva il Collegio che la relata di nol:ifica ha efficacia fidefaciente in relazione alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, tra i quali la consegna dell'atto a mani proprie del destinatario o degli altri soggetti legittimati (così, Sez. 5, n. 13257 del 10/01/2020, Lovato, Rv. 278949).

Pertanto, nel caso si intenda contestare l'autenticità della sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento o di ritiro dell'atto, è necessario proporre querela di falso, in quanto istituto elettivamente predisposto a privare l'atto in ipotesi falso della sua attitudine probatoria, mentre non è sufficiente neppure la presentazione di una denuncia penale di falso (Sez. 2, n. 9544 del 19/02/2020, Bianchi, Rv. 278512).

5. Pertanto, l'opposizione presentata nei confronti del decreto penale solo in data 27 maggio 2021 è chiaramente tardiva e corretto quindi risulta il provvedimento impugnato e, conseguentemente, inammissibile il presente ricorso.

Segue ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000) - al pagamento della somma, ritenuta congrua, di euro trecento in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro trecento in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona dell'Avvocato generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che, in accoglimento del ricorso, venga disposto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata con restituzione degli atti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per l'ulteriore corso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con ordinanza in data 19 ottobre 2022 ha dichiarato inammissibile l'opposizione a decreto penale di condanna proposta da [OSCURATO:PERSONA], rilevando che il decreto penale in questione, recante il n. 163 del 2018, era stato notificato in data 7 aprile 2020 mentre l'opposizione era stata presentata il 27 maggio 2021 e quindi risultava tardiva. 2. Avverso detta ordinanza il condannato propone, per il tramite del proprio difensore, ricorso nel quale deduce l'omesso perfezionamento del procedimento di notificazione all'imputato del decreto penale di condanna e la conseguente erroneità del provvedimento che ha dichiarato la tardività dell'opposizione. In particolare, si evidenzia che il decreto penale è stato notificato a mezzo posta e spedito a indirizzo ([OSCURATO:PERSONA], 89812, Pizzo - V.V.) diverso da quello presso il quale Callipo si era da oltre due anno trasferito ([OSCURATO:SOCIETA]). Inoltre, manca in atti l'avviso di ricevimento di detta notificazione dal momento che l'avviso presente agli atti del procedimento reca un numero diverso rispetto a quello relativo al decreto penale in oggetto e risulta spedito in data diversa da quella attestata dall'Ufficiale giudiziario. Ancora, difettavano i presupposti per procedere alla notificazione mediante deposito dell'atto presso l'ufficio comunale; ciò in quanto il presupposto di detta procedura è stato indicato nella inidoneità della notifica tentata, ma, come detto, tale tentativo è stato effettuato presso un indirizzo diverso da quello di residenza dell'interessato. Infine, per quanto riguarda la notifica avvenuta presso l'ufficio, per come risultante dagli atti, si rileva che manca l'avviso di ricevimento di tale ultima raccomandata informativa, con la conseguenza che, anche sotto questo profilo, manca la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio. In ogni caso, si conclude, il ricorrente «disconosce la firma del destinatario o di un suo delegato apposta sull'avviso di ricevimento in atti (racc. n. 686002450421) negando di aver mai ricevuto notifica (personalmente o a mezzo di delegato) del decreto penale di condanna n. 163/2018 che, altrimenti, avrebbe certamente opposto».[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente inFondato. 2. Agli atti vi è relata dell'UNEP dalla quale risulta che, dopo avere tentato in data 27 settembre 2018 la notifica del decreto penale di condanna a [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA], il relativo plico è stato depositato presso l'ufficio ove il successivo 29 settembre questo è stato ritirato da soggetto qualificato come il destinatario dell'atto, che ha apposto la firma. Che si tratti di notifica del decreto penale di condanna risulta chiaramente dalla relata che sulla cartolina riporta l'indicazione "No. R.G. 163/18" - che è il numero del decreto penale in oggetto - con l'aggiunta a penna "D.P." (quindi Decreto Penale). 3. La notificazione dell'atto a mani proprie del destinatario sana qualsivoglia, eventuale, irregolarità o nullità precedentemente verificatasi (Sez. 3, n. 8 del 13/10/1982, Cardellicchio, Rv. 156749). 4. Per quanto poi concerne il "disconoscimento" della firma relativa al ritiro del plico presso l'ufficio, rileva il Collegio che la relata di nol:ifica ha efficacia fidefaciente in relazione alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, tra i quali la consegna dell'atto a mani proprie del destinatario o degli altri soggetti legittimati (così, Sez. 5, n. 13257 del 10/01/2020, Lovato, Rv. 278949). Pertanto, nel caso si intenda contestare l'autenticità della sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento o di ritiro dell'atto, è necessario proporre querela di falso, in quanto istituto elettivamente predisposto a privare l'atto in ipotesi falso della sua attitudine probatoria, mentre non è sufficiente neppure la presentazione di una denuncia penale di falso (Sez. 2, n. 9544 del 19/02/2020, Bianchi, Rv. 278512). 5. Pertanto, l'opposizione presentata nei confronti del decreto penale solo in data 27 maggio 2021 è chiaramente tardiva e corretto quindi risulta il provvedimento impugnato e, conseguentemente, inammissibile il presente ricorso. Segue ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000) - al pagamento della somma, ritenuta congrua, di euro trecento in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro trecento in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 1
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