CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 ottobre 2022
Cassazione n. 41761/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Palermo ha riformato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Giuseppe per il delitto di tentato furto di una bicicletta lasciata temporaneamente in sosta sulla pubblica via, limitatamente al trattamento sanzionatorio. 2. Il ricorso nell'interesse dell'imputato è affidato a due motivi. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il secondo motivo, che censura il riconoscimento della circostanza aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, è manifestamente infondato, atteso il principio di diritto secondo cui, in tema di reati contro il patrimonio, sussiste l'aggravante di cui all'art. 625, comma1, n. 7 cod. pen. nel caso in cui si verifichi il furto di una bicicletta parcheggiata sulla pubblica via, la quale deve intendersi esposta, per necessità e non già per consuetudine, alla pubblica fede, quando il detentore la parcheggi per una sosta momentanea lungo la strada (Sez. 5, n. 17604 del 13/01/2020, Rv. 279343; Sez. 4, n. 16022 del 20/12/2018 - dep. 12/04/2019, Rv. 275578), come nel caso di specie; 3.2. Il primo motivo, che contesta il diniego di applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, pur se articolato sotto l'egida formale del vizio di violazione di legge e del vizio di motivazione, è in realtà diretto a sollecitare una rivisitazione della valutazione in fatto compiuta dal giudice di merito, che ha non illogicamente valorizzato, ai fini della decisione assunta, il notevole valore economico del mezzo trafugato: già per quest'aspetto risulta, pertanto, estraneo al sindacato di legittimità. In ogni caso, lo stesso è manifestamente infondato, avuto riguardo al pacifico principio di diritto secondo cui ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266590), anche se non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Rv. 283044). 4. S'impone, pertanto, la declaratoria d'inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 ottobre 2022 Il Consigliere este