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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 maggio 2022

Cassazione n. 26873/2022

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to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 21/12/2020 della Corte di appello di Venezia; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] t.

Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Venezia, in esito a giudizio abbreviato, confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Verona il 14 settembre del 2016 che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia in relazione ai reati di falso relativo ad una patente di guida (artt. 477-482 cod.pen.) e di ricettazione del medesimo documento in guanto provento del reato di furto di patenti in bianco, fatti accertati in Verona il 3 luglio del 2013.2.

Ricorre per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla mancata declaratoria della prescrizione dei reati.

La Corte sarebbe caduta in contraddizione valorizzando, da un lato, la circostanza che l'imputato, al momento del sequestro del documento, aveva dichiarato di averlo acquistato nel 2005; dall'altro, ritenendo che la sua responsabilità fosse provata dalle stesse dichiarazioni del ricorrente.

Ne consegue che, anche in ragione dei principi giurisprudenziali citati in ricorso, risulterebbe maturata la prescrizione del reato.

Si dà atto che nell'interesse del ricorrente è stata depositata una memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato.

Secondo la ricostruzione operata dalla sentenza impugnata, lo stock di patenti in bianco era stato oggetto di furto alla Motorizzazione Civile di Verona nel maggio del 2004; il falso documento, con l'effigie dell'imputato, portava come data di emissione il 25 maggio del 2005.

In sede di spontanee dichiarazioni rese nell'immediatezza del fatto, l'imputato aveva dichiarato di avere acquistato il documento nel 2005 da uno sconosciuto, mentre la sua richiesta di duplicato risale al 2013 allorquando si era accorto che la data di nascita era errata e nella convinzione che il documento fosse autentico.

Orbene, a prescindere dalla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo dei reati conlestati e, dunque, dal giudizio in ordine alla loro sussistenza, è la stessa sentenza impugnata, a fg. 6, a riconoscere che, sulla base degli atti processuali, non era possibile "evincere in che data il documento sia stato falsificato e in che data sia stato ricevuto dall'imputato".

A fronte di tale affermazione e delle risultanze disponibili come sopra sintetizzate, la Corte avrebbe dovuto fare applicazione del principio di diritto, ancora di recente ribadito, secondo cui, ai fini del calcolo del termine di prescrizione relativo al reato di ricettazione, nell'ipotesi in cui manchi prova certa della data di acquisizione del bene da parte dell'imputato, il momento consumativo del reato deve essere individuato, in applicazione del principio del "favor rei", in prossimità della data di commissione del reato presupposto (Sez. 2, n. 44322 del 15/10/2021, Ceglia, Rv. 282307).

Ne consegue che, essendosi verificato il reato di furto presupposto nel 2004 e non essendovi altri elementi per ritenere che la ricezione e la falsificazione del documento fosse avvenuta oltre il 2005, avrebbe dovuto essere dichiarata l'intervenuta prescrizione dei reati prima della sentenza impugnata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione.

Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 12.05.2022. li Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Verg

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 21/12/2020 della Corte di appello di Venezia; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] t. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Venezia, in esito a giudizio abbreviato, confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Verona il 14 settembre del 2016 che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia in relazione ai reati di falso relativo ad una patente di guida (artt. 477-482 cod.pen.) e di ricettazione del medesimo documento in guanto provento del reato di furto di patenti in bianco, fatti accertati in Verona il 3 luglio del 2013.2. Ricorre per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla mancata declaratoria della prescrizione dei reati. La Corte sarebbe caduta in contraddizione valorizzando, da un lato, la circostanza che l'imputato, al momento del sequestro del documento, aveva dichiarato di averlo acquistato nel 2005; dall'altro, ritenendo che la sua responsabilità fosse provata dalle stesse dichiarazioni del ricorrente. Ne consegue che, anche in ragione dei principi giurisprudenziali citati in ricorso, risulterebbe maturata la prescrizione del reato. Si dà atto che nell'interesse del ricorrente è stata depositata una memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. Secondo la ricostruzione operata dalla sentenza impugnata, lo stock di patenti in bianco era stato oggetto di furto alla Motorizzazione Civile di Verona nel maggio del 2004; il falso documento, con l'effigie dell'imputato, portava come data di emissione il 25 maggio del 2005. In sede di spontanee dichiarazioni rese nell'immediatezza del fatto, l'imputato aveva dichiarato di avere acquistato il documento nel 2005 da uno sconosciuto, mentre la sua richiesta di duplicato risale al 2013 allorquando si era accorto che la data di nascita era errata e nella convinzione che il documento fosse autentico. Orbene, a prescindere dalla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo dei reati conlestati e, dunque, dal giudizio in ordine alla loro sussistenza, è la stessa sentenza impugnata, a fg. 6, a riconoscere che, sulla base degli atti processuali, non era possibile "evincere in che data il documento sia stato falsificato e in che data sia stato ricevuto dall'imputato". A fronte di tale affermazione e delle risultanze disponibili come sopra sintetizzate, la Corte avrebbe dovuto fare applicazione del principio di diritto, ancora di recente ribadito, secondo cui, ai fini del calcolo del termine di prescrizione relativo al reato di ricettazione, nell'ipotesi in cui manchi prova certa della data di acquisizione del bene da parte dell'imputato, il momento consumativo del reato deve essere individuato, in applicazione del principio del "favor rei", in prossimità della data di commissione del reato presupposto (Sez. 2, n. 44322 del 15/10/2021, Ceglia, Rv. 282307). Ne consegue che, essendosi verificato il reato di furto presupposto nel 2004 e non essendovi altri elementi per ritenere che la ricezione e la falsificazione del documento fosse avvenuta oltre il 2005, avrebbe dovuto essere dichiarata l'intervenuta prescrizione dei reati prima della sentenza impugnata. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 12.05.2022. li Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Verg
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