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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 45512/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 08/02/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG d.ssa [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il decreto indicato in epigrafe, la Corte di appello di Caltanissetta confermava quello del Tribunale di Caltanissetta che aveva disposto procedersi all'esecuzione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza in precedenza applicata a [OSCURATO:PERSONA] e sospesa per la detenzione subita per due anni.

Il Tribunale aveva evidenziato che, nel periodo successivo alla scarcerazione, il proposto si era mostrato del tutto indifferente alle prescrizioni, si era allontanato dal domicilio fuori degli orari consentiti, si era accompagnato con soggetti pregiudicati, era stato sorpreso in stato di ebbrezza alcolica, così risultando permanente la pericolosità sociale.

Secondo la Corte territoriale, i giudici di primo grado avevano correttamente valutato la persistenza del giudizio di pericolosità, nonostante il periodo detentivo: non solo i gravi carichi pendenti, ma anche la condotta posta in essere dopo la scarcerazione non consentivano di ritenere lo sfalsamento temporale conseguente alla detenzione idoneo a far venire meno la pericolosità sociale del soggetto; né smentiva tale valutazione la concessione della detenzione domiciliare, conseguente alla buona condotta tenuta dal condannato in carcere e che, quindi, non presupponeva l'esito positivo della partecipazione all'opera di rieducazione.

Nella condotta del proposto non vi era alcun elemento dimostrativo del recupero della persona all'ordinato vivere civile e al rispetto dell'ordinamento giuridico.

La Corte rilevava, infine, che il procedimento previsto dall'art. 14 d.

Igs. n. 159 del 2011 non permetteva al Tribunale di modificare la misura, ma solo di revocarla o di disporne l'esecuzione.

2. Ricorrono per cassazione i difensori di [OSCURATO:PERSONA], deducendo, in un primo motivo mancanza o apparenza di motivazione con riferimento alla categoria di appartenenza e all'attualità della pericolosità sociale.

Poiché la misura di prevenzione era stata applicata a [OSCURATO:PERSONA] in quanto indiziato di partecipazione ad un'associazione mafiosa (art. 4, comma 1, lett. b) d.

Igs. n. 159 del 2011), la motivazione del decreto avrebbe dovuto individuare gli elementi sintomatici di tale partecipazione.

Secondo il ricorrente, la previsione dell'art. 11 d.

Igs. 159 cit., secondo cui la misura di prevenzione può essere revocata quando sia cessata o mutata la causa che l'ha determinata, è applicabile anche alla verifica prevista dall'art. 14 stesso decreto; di conseguenza, per emettere il decreto con cui ordina l'esecuzione della misura di prevenzione dopo il periodo detentivo, il Tribunale deve verificare la permanenza nell'attualità delle condizioni previste per l'applicazione della misura di prevenzione.

Al contrario, l'ordinanza richiamava condotte che niente avevano a che fare con i presupposti relativi alla categoria di appartenenza.

Il ricorrente richiama il dettato delle Sezioni Unite, Gattuso sulla illegittimità di presunzioni relative alla pericolosità del soggetto in presenza di indizi di appartenenza - e non di partecipazione - ad associazione di stampo mafioso.

Nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] era stato contestato il delitto di concorso esterno con [OSCURATO:PERSONA], non emergendo, quindi, elementi relativi alla sua partecipazione.

Il decreto taceva relativamente alla permanenza dell'apporto del ricorrente a [OSCURATO:PERSONA] dopo la sua scarcerazione, limitandosi ad evidenziare forme di manifestazione antisociale estranee al concorso esterno.

Il ricorrente conclude per l'annullamento del decreto impugnato.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale, d.ssa [OSCURATO:PERSONA], nella requisitoria scritta, conclude per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato.

Come emerge dal ricorso, la sospensione della misura di prevenzione disposta con decreto dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] è stata conseguenza della sottoposizione del soggetto a misura cautelare nel periodo 11/6/2019 - 27/5/2021.

Ebbene: l'art. 14, comma 2 bis, d.

Igs. 159 del 2011 stabilisce che, dopo la sospensione della misura di prevenzione conseguente all'applicazione di misura cautelare, il termine di durata della misura di prevenzione continua a decorrere dal giorno in cui è cessata la misura cautelare, con redazione di verbale di sottoposizione agli obblighi.

Si riscontra, quindi, una disciplina differenziata tra l'ipotesi di sospensione appena esaminata e quella di sospensione derivante dall'esecuzione di una pena detentiva per la quale - in attuazione del dettato della sentenza della Corte Costituzionale - è prevista una verifica d'ufficio della persistenza della pericolosità sociale del proposto.

Di conseguenza, si è ripetutamente affermato che la concomitante sottoposizione del proposto a misura cautelare personale, detentiva o non detentiva, incompatibile con la misura di prevenzione, non consente, all'esecuzione di quest'ultima, di ritenere superata o attenuata la presunzione di attualità della pericolosità sociale (Sez. 1, n. 29475 del 01/03/2019, Papaluca, Rv. 276806, Sez. 1, n. 27970 del 09/03/2017, Greco, Rv. 270655).

In effetti, la sottoposizione a misura di custodia cautelare implica un giudizio di persistenza della pericolosità del soggetto, al contrario della detenzione patita per espiazione di pena: pertanto, tale periodo non può essere utilizzato per dedurre il venir meno della pericolosità stesso.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 08/02/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG d.ssa [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il decreto indicato in epigrafe, la Corte di appello di Caltanissetta confermava quello del Tribunale di Caltanissetta che aveva disposto procedersi all'esecuzione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza in precedenza applicata a [OSCURATO:PERSONA] e sospesa per la detenzione subita per due anni. Il Tribunale aveva evidenziato che, nel periodo successivo alla scarcerazione, il proposto si era mostrato del tutto indifferente alle prescrizioni, si era allontanato dal domicilio fuori degli orari consentiti, si era accompagnato con soggetti pregiudicati, era stato sorpreso in stato di ebbrezza alcolica, così risultando permanente la pericolosità sociale. Secondo la Corte territoriale, i giudici di primo grado avevano correttamente valutato la persistenza del giudizio di pericolosità, nonostante il periodo detentivo: non solo i gravi carichi pendenti, ma anche la condotta posta in essere dopo la scarcerazione non consentivano di ritenere lo sfalsamento temporale conseguente alla detenzione idoneo a far venire meno la pericolosità sociale del soggetto; né smentiva tale valutazione la concessione della detenzione domiciliare, conseguente alla buona condotta tenuta dal condannato in carcere e che, quindi, non presupponeva l'esito positivo della partecipazione all'opera di rieducazione. Nella condotta del proposto non vi era alcun elemento dimostrativo del recupero della persona all'ordinato vivere civile e al rispetto dell'ordinamento giuridico. La Corte rilevava, infine, che il procedimento previsto dall'art. 14 d. Igs. n. 159 del 2011 non permetteva al Tribunale di modificare la misura, ma solo di revocarla o di disporne l'esecuzione. 2. Ricorrono per cassazione i difensori di [OSCURATO:PERSONA], deducendo, in un primo motivo mancanza o apparenza di motivazione con riferimento alla categoria di appartenenza e all'attualità della pericolosità sociale. Poiché la misura di prevenzione era stata applicata a [OSCURATO:PERSONA] in quanto indiziato di partecipazione ad un'associazione mafiosa (art. 4, comma 1, lett. b) d. Igs. n. 159 del 2011), la motivazione del decreto avrebbe dovuto individuare gli elementi sintomatici di tale partecipazione. Secondo il ricorrente, la previsione dell'art. 11 d. Igs. 159 cit., secondo cui la misura di prevenzione può essere revocata quando sia cessata o mutata la causa che l'ha determinata, è applicabile anche alla verifica prevista dall'art. 14 stesso decreto; di conseguenza, per emettere il decreto con cui ordina l'esecuzione della misura di prevenzione dopo il periodo detentivo, il Tribunale deve verificare la permanenza nell'attualità delle condizioni previste per l'applicazione della misura di prevenzione. Al contrario, l'ordinanza richiamava condotte che niente avevano a che fare con i presupposti relativi alla categoria di appartenenza. Il ricorrente richiama il dettato delle Sezioni Unite, Gattuso sulla illegittimità di presunzioni relative alla pericolosità del soggetto in presenza di indizi di appartenenza - e non di partecipazione - ad associazione di stampo mafioso. Nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] era stato contestato il delitto di concorso esterno con [OSCURATO:PERSONA], non emergendo, quindi, elementi relativi alla sua partecipazione. Il decreto taceva relativamente alla permanenza dell'apporto del ricorrente a [OSCURATO:PERSONA] dopo la sua scarcerazione, limitandosi ad evidenziare forme di manifestazione antisociale estranee al concorso esterno. Il ricorrente conclude per l'annullamento del decreto impugnato. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, d.ssa [OSCURATO:PERSONA], nella requisitoria scritta, conclude per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. Come emerge dal ricorso, la sospensione della misura di prevenzione disposta con decreto dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] è stata conseguenza della sottoposizione del soggetto a misura cautelare nel periodo 11/6/2019 - 27/5/2021. Ebbene: l'art. 14, comma 2 bis, d. Igs. 159 del 2011 stabilisce che, dopo la sospensione della misura di prevenzione conseguente all'applicazione di misura cautelare, il termine di durata della misura di prevenzione continua a decorrere dal giorno in cui è cessata la misura cautelare, con redazione di verbale di sottoposizione agli obblighi. Si riscontra, quindi, una disciplina differenziata tra l'ipotesi di sospensione appena esaminata e quella di sospensione derivante dall'esecuzione di una pena detentiva per la quale - in attuazione del dettato della sentenza della Corte Costituzionale - è prevista una verifica d'ufficio della persistenza della pericolosità sociale del proposto. Di conseguenza, si è ripetutamente affermato che la concomitante sottoposizione del proposto a misura cautelare personale, detentiva o non detentiva, incompatibile con la misura di prevenzione, non consente, all'esecuzione di quest'ultima, di ritenere superata o attenuata la presunzione di attualità della pericolosità sociale (Sez. 1, n. 29475 del 01/03/2019, Papaluca, Rv. 276806, Sez. 1, n. 27970 del 09/03/2017, Greco, Rv. 270655). In effetti, la sottoposizione a misura di custodia cautelare implica un giudizio di persistenza della pericolosità del soggetto, al contrario della detenzione patita per espiazione di pena: pertanto, tale periodo non può essere utilizzato per dedurre il venir meno della pericolosità stesso. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il
Decreto Cassazione n. 45512/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris