CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 25823/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2021 della Corte di Appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che la Corte di Cassazione voglia annullare la sentenza impugnata senza rinvio, disponendo la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero udito per il ricorrente l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 16 novembre 2021 la Corte di Appello di Ancona ha dichiarato la nullità della sentenza del 9 luglio 2019 del Tribunale di Pesaro, in forza della quale [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante dell'associazione sportiva A.S.D. Alimarche, era stato assolto perché il fatto non sussiste dal reato di cui agli artt. 70 d.P.R. 29 ottobre 1972, n. 633 e 295, ultimo comma, d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, disponendo la trasmissione degli atti al primo Giudice. 2. Avverso la predetta decisione l'imputato ha proposto ricorso per cassazione con unico articolato motivo di impugnazione. 2.1. In particolare, il ricorrente ha osservato che, qualora venga rilevata come in specie la diversità del fatto, anche in appello, deve essere disposta - come da consolidata giurisprudenza - la trasmissione degli atti al Pubblico ministero, senza alcuna valutazione sulla fondatezza o meno del fatto diverso e nel caso, appunto, di difetto di correlazione tra il fatto accertato e quello contestato. 2.1.1. Allo stesso tempo sussisteva altresì l'interesse all'impugnazione, trattandosi di violazione dei diritti di difesa che imponeva la trasmissione degli atti al Pubblico ministero. Altrimenti opinando, all'interessato sarebbero state tolte facoltà difensive da esercitare sin dalla fase delle indagini e prima dell'eventuale esercizio dell'azione penale. Oltre a ciò la veste di mero indagato non avrebbe comportato alcuna iscrizione nel certificato dei carichi pendenti. 3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso di chiedere che la Corte di Cassazione voglia annullare la sentenza impugnata senza rinvio, disponendo la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso è fondato. 4.1. In relazione alla censura proposta, è stato ricordato anche dalla parte ricorrente che la diversità del fatto accertato in giudizio dal fatto contestato viola i principii dell'immutabilità dell'accusa e del contraddittorio, quale espressione del più generale diritto di difesa, ed obbliga il giudice, a norma dell'art. 521 - e a pena di nullità ex art. 522 cod. proc. pen. - a trasmettere gli atti al Pubblico ministero. Ne consegue che l'immutazione del fatto può essere riconosciuta e dichiarata per la prima volta anche nel giudizio di appello, poiché le due norme sono richiamate, implicitamente, dall'art. 598, che impone l'osservanza delle disposizioni relative al giudizio di primo grado, e, esplicitamente, dall'art. 604, che postula la nullità della sentenza per violazione dell'art. 522 cod. proc. pen. (ad es. Sez. 4, n. 18135 del 09/02/2010, C., Rv. 247533). Nel ricorrere di tale evenienza, ovviamente, la sentenza ha natura meramente processuale, perché non si pronuncia sul fatto accertato, ed è soggetta a ricorso per cassazione sempre che sussista un concreto interesse della parte ad impugnare. Entro tale prospettiva, dunque, l'unico limite alla proponibilità del ricorso è costituito dalla sussistenza di un concreto interesse della parte, che deve essere accertato verificando gli obiettivi concreti dell'impugnazione: è evidente che l'imputato, assolto in primo grado, ha un interesse concreto ed attuale a veder confermato tale esito decisorio con una pronuncia di merito del giudice di appello, per cui il ricorso per cassazione è funzionale ad eliminare la decisione processuale con cui la su indicata Corte distrettuale ha dichiarato la nullità della sentenza di primo grado, disponendo la trasmissione degli atti al Pubblico ministero. Per effetto della statuizione della decisione impugnata, invero, l'imputato retrocede alla fase delle indagini, dove è vero che potrà difendersi, ma sicuramente "perderà" l'assoluzione che nel frattempo ha guadagnato nel processo svoltosi in primo grado (così, in motivazione, e per ulteriori richiami, Sez. 6, n. 40966 del 01/10/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265607). 4.1.1. In specie, è stata disposta la trasmissione degli atti al primo Giudice, e non al Pubblico ministero. Peraltro, il Tribunale di Pesaro, quanto al disallineamento dell'imputazione (senza che, al riguardo, sia mai seguita alcuna iniziativa processuale), ha osservato che si doveva evincere dalla prospettata data ("successivamente al 1. luglio 2013") ivi indicata, che l'iniziale e non mutata contestazione giudiziale - anche a prescindere dalla totale genericità del capo stesso d'imputazione - appariva riguardare il preteso omesso pagamento in Malta dell'imposta, presupposto per l'immissione in libera pratica dello stesso velivolo nel territorio comunitario (pagamento ritenuto pacifico in primo grado, e revocato in dubbio dal Pubblico ministero appellante, come viene dato atto dalla Corte territoriale). Laddove, al contrario, il primo Giudice aveva rilevato che, dalle dichiarazioni rese dallo stesso teste autore degli accertamenti di p.g., la contestazione riguardava invece l'importazione precedente ("dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA]") dell'aeromobile dalla Repubblica di [OSCURATO:PERSONA], fatto per il quale il Tribunale aveva escluso la penale responsabilità dell'imputato odierno ricorrente. Mentre in sede di appello la pubblica accusa appellante aveva lamentato l'irrilevanza, ai fini interni, dell'assolvimento degli obblighi tributari nel precedente passaggio del bene dalla Svizzera a [OSCURATO:PERSONA], e solo successivamente nello Stato. 4.1.2. In proposito, invero, il Tribunale di Pesaro (pag. 4) aveva osservato che "l'escussione del teste...non pone in discussione il fatto che a Malta sia stata pagata l'imposta che è presupposto per l'immissione in libera pratica dell'aeromobile nella Comunità europea, ed evidenzia che ogni contestazione è relativa alla fase di importazione da [OSCURATO:PERSONA]", questioni sulle quali (v. anche supra) si è poi sviluppato il gravame, introducendo ulteriori argomenti quanto alla sussistenza o meno di doppia imposizione nell'ipotesi di pregresso passaggio di merce tra Stati extra Ue. Gravame poi sfociato nell'impugnata sentenza, che ha disposto la trasmissione degli atti al primo Giudice assumendo la novità del fatto scaturente dall'istruttoria, stante la retrodatazione della condotta contestata al 2011. 4.1.3. In definitiva, peraltro, se il difetto di correlazione è risalente, come in specie, in quanto la codifica della condotta non risulta comunque coerente con gli elementi di prova raccolti nel corso delle indagini ed il riallineamento del fatto alle prove non è stato correttamente effettuato neanche in dibattimento, la nullità risale alla fase investigativa e la regressione deve essere pertanto integrale con trasmissione degli atti al Pubblico ministero (cfr., in motivazione, Sez. 2, n. 7242 del 27/11/2019, dep. 2020, Pantalone, non mass.). 5. Alla stregua dei rilievi che precedono, quindi, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente alla disposta trasmissione degli atti al Giudice di primo grado, disponendo la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica di Pesaro. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla disposta trasmissione degli atti al Giudice di primo grado, disponendo la trasmissione degli atti alla Procura della Repub