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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 febbraio 2025

Cassazione n. 04961/2025

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25981/2016 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], con l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale Dello Stato -controricorrente- avverso la s entenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n.2122/2016 depositata i l 13/04/2016 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/02/2025dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, con due motivi, avverso la sentenza della CTR del Lazio in epigrafe indicata, che ha confermato la pronuncia di primo grado, di rigetto del ricorso avverso il diniego di definizione agevolata della lite pendente ex art. 39, comma 12, d.l. n. 98 del 2011.

2. Resiste l’Amministrazione finanziaria con controricorso.

3. La contribuente ha depositato memoria difensiva ex art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso sidenuncia, in relazione all’art. 360, comma1, n. 3 c.p.c., la v iolazione e falsa applicazione dell’art. 39, comma 12, del d.l. n. 98/2011.

1.1. Deduce la ricorrente che la CTR ha rigetta to l’appello della contribuente avverso il diniego di definizione della lite pendente errando nel reputare insussistenti i presupposti di cui all’art. 39, c. 12, d.l. n.98/2011, con riferimento al valore della lit e ed alla sua pendenzaal momento della presentazione dell’istanza di definizione.

2. Il motivo è fondato, in relazione ad entrambe le rationes decidendi censurate.

2.1. In primo luogo, la CTR ha ritenuto che il valore della lite superasse il limite di ammissibilità di euro 20.000, disposto dall’art. 39, comma 12, computando anche interessi e sanzioni, laddove l’art. 16 della L.n. 289 del 2002, espressamente richiamato dall’art. 39, comma 12, cit.,al comma 3, lettera c), sancisce che deve intendersi «per valore della lite, da assumere a base del calcolo per la definizione, l'importo dell'imposta che ha formato oggetto di contestazione in primo grado, al netto degli intere ssi e delle eventuali sanzioni collegate al tributo, anche se irrogate con separato provvedimento; in caso di liti relative alla irrogazione di sanzioni non collegate altributo, delle stesse si tiene conto ai fini del valore della lite; il valore della lite è determinato con riferimento a ciascun atto introduttivo del giudizio, indipendentementedal numero di soggetti interessati e dai tributi in esso indicati».

La previsione risulta, inoltre, coerente con la disciplina del processo tributario, ove il valore della lite ai fini del versamento del contributo unificato si determina, ai sensi dell'art. 12, comma 5D.Lgs. 546/92, al netto di sanzioni ed interessi.

2.2. Per quanto attiene alla seconda censura, la CTR ha rilevato che «sia la domanda della contribuente perla definizione della lite fiscale sia il versamento del 10% dell'importo calcolato sulla sola imposta, al netto delle sanzioni ed altro, sono successive alla pronuncia definitiva della CTR del 12.3.2012,che ha reso intangibile il giudicato ponendo termine alla controversia».

2.3. Tuttavia, come si desume dalla narrativa della sentenza impugnata, la CTR « con decisione depositata il 12.3.2012, accoglieva l'appello e confermava la regolarità dell'avviso di accertamento e della cartella, debitamente provata dall'Ufficio.

In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] (e il 2.4.2012 per via telematica), la ricorrente presentava idonea domandadi condono, versando l'importo previsto del 10% di euro 17.517,69 » .

Dunque, all’atto della presentazione della domanda di condono, non essendo ancora consumato il termine per il ricorso per cassazione avverso la sentenza della C.T.R., la lite doveva ancora ritenersi pendente.

3. Infine, è opportuno rilevare che l’Agenzia, nel proprio controricorso, ha richiamato eccezioni assorbite a seguito della decisione di rigetto dell’appello, sostenendo in particolare la non applicabilità della disciplina in esame alle controversie di impugnazione delle cartelle di pagamento che non rappresentino il primo atto con cui l’Amministrazione ha esercitato la propria pretesa tributaria.

3.1. Questa Corte sul punto ha chiarito che la parte totalmente vittoriosa in appello è legittimata a proporre ricorso incidentale nell’ipotesi in cui intenda riproporre in cassazione l’eccezione del giudicato interno.

In tutti gli altri casi, invece, è priva di interesse processuale al ricorso, ove, peraltro, con riferimento alle domande od eccezioni espressamente non accolte dal giudice di merito, può proporre ricorso incidentale condizionato all’accoglimento, almeno parziale, del ricorso principale, giacché in tale ipotesi, per effetto della cassazione della sentenza impugnata, viene meno la sua posizione di parte del tutto vittoriosa, sorgendo, in tal modo, l’interesse all’impugnazione.

Invece, per le domandeo eccezioni non esaminate, o ritenute assorbite dal giudice di merito, non è ammissibile neppure il ricorso incidentale condizionato, in quanto sul punto non è stata pronunciata alcuna decisione, sicché l’eventuale accoglimento del ricorso principale comporta pur sempre la possibilità di riesame nel giudizio di rinvio di dette domande o eccezioni (Cass. 10/06/2008, n. 15362, Cass. 26/01/2006, n. 1691; richiamate da Cass. n. 32897 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]).

4. Assorbito il secondo motivo, i l ricorso va conseguentemente accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nel rispetto dei principi sopra illustrati, nonché provveda alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio affinché, in diversa composizione, proceda a nu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25981/2016 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], con l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale Dello Stato -controricorrente- avverso la s entenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n.2122/2016 depositata i l 13/04/2016 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/02/2025dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, con due motivi, avverso la sentenza della CTR del Lazio in epigrafe indicata, che ha confermato la pronuncia di primo grado, di rigetto del ricorso avverso il diniego di definizione agevolata della lite pendente ex art. 39, comma 12, d.l. n. 98 del 2011. 2. Resiste l’Amministrazione finanziaria con controricorso. 3. La contribuente ha depositato memoria difensiva ex art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso sidenuncia, in relazione all’art. 360, comma1, n. 3 c.p.c., la v iolazione e falsa applicazione dell’art. 39, comma 12, del d.l. n. 98/2011. 1.1. Deduce la ricorrente che la CTR ha rigetta to l’appello della contribuente avverso il diniego di definizione della lite pendente errando nel reputare insussistenti i presupposti di cui all’art. 39, c. 12, d.l. n.98/2011, con riferimento al valore della lit e ed alla sua pendenzaal momento della presentazione dell’istanza di definizione. 2. Il motivo è fondato, in relazione ad entrambe le rationes decidendi censurate. 2.1. In primo luogo, la CTR ha ritenuto che il valore della lite superasse il limite di ammissibilità di euro 20.000, disposto dall’art. 39, comma 12, computando anche interessi e sanzioni, laddove l’art. 16 della L.n. 289 del 2002, espressamente richiamato dall’art. 39, comma 12, cit.,al comma 3, lettera c), sancisce che deve intendersi «per valore della lite, da assumere a base del calcolo per la definizione, l'importo dell'imposta che ha formato oggetto di contestazione in primo grado, al netto degli intere ssi e delle eventuali sanzioni collegate al tributo, anche se irrogate con separato provvedimento; in caso di liti relative alla irrogazione di sanzioni non collegate altributo, delle stesse si tiene conto ai fini del valore della lite; il valore della lite è determinato con riferimento a ciascun atto introduttivo del giudizio, indipendentementedal numero di soggetti interessati e dai tributi in esso indicati». La previsione risulta, inoltre, coerente con la disciplina del processo tributario, ove il valore della lite ai fini del versamento del contributo unificato si determina, ai sensi dell'art. 12, comma 5D.Lgs. 546/92, al netto di sanzioni ed interessi. 2.2. Per quanto attiene alla seconda censura, la CTR ha rilevato che «sia la domanda della contribuente perla definizione della lite fiscale sia il versamento del 10% dell'importo calcolato sulla sola imposta, al netto delle sanzioni ed altro, sono successive alla pronuncia definitiva della CTR del 12.3.2012,che ha reso intangibile il giudicato ponendo termine alla controversia». 2.3. Tuttavia, come si desume dalla narrativa della sentenza impugnata, la CTR « con decisione depositata il 12.3.2012, accoglieva l'appello e confermava la regolarità dell'avviso di accertamento e della cartella, debitamente provata dall'Ufficio. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] (e il 2.4.2012 per via telematica), la ricorrente presentava idonea domandadi condono, versando l'importo previsto del 10% di euro 17.517,69 » . Dunque, all’atto della presentazione della domanda di condono, non essendo ancora consumato il termine per il ricorso per cassazione avverso la sentenza della C.T.R., la lite doveva ancora ritenersi pendente. 3. Infine, è opportuno rilevare che l’Agenzia, nel proprio controricorso, ha richiamato eccezioni assorbite a seguito della decisione di rigetto dell’appello, sostenendo in particolare la non applicabilità della disciplina in esame alle controversie di impugnazione delle cartelle di pagamento che non rappresentino il primo atto con cui l’Amministrazione ha esercitato la propria pretesa tributaria. 3.1. Questa Corte sul punto ha chiarito che la parte totalmente vittoriosa in appello è legittimata a proporre ricorso incidentale nell’ipotesi in cui intenda riproporre in cassazione l’eccezione del giudicato interno. In tutti gli altri casi, invece, è priva di interesse processuale al ricorso, ove, peraltro, con riferimento alle domande od eccezioni espressamente non accolte dal giudice di merito, può proporre ricorso incidentale condizionato all’accoglimento, almeno parziale, del ricorso principale, giacché in tale ipotesi, per effetto della cassazione della sentenza impugnata, viene meno la sua posizione di parte del tutto vittoriosa, sorgendo, in tal modo, l’interesse all’impugnazione. Invece, per le domandeo eccezioni non esaminate, o ritenute assorbite dal giudice di merito, non è ammissibile neppure il ricorso incidentale condizionato, in quanto sul punto non è stata pronunciata alcuna decisione, sicché l’eventuale accoglimento del ricorso principale comporta pur sempre la possibilità di riesame nel giudizio di rinvio di dette domande o eccezioni (Cass. 10/06/2008, n. 15362, Cass. 26/01/2006, n. 1691; richiamate da Cass. n. 32897 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]). 4. Assorbito il secondo motivo, i l ricorso va conseguentemente accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nel rispetto dei principi sopra illustrati, nonché provveda alle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio affinché, in diversa composizione, proceda a nu
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