CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 novembre 2024
Cassazione n. 04470/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ritenuto che il ricorso di Loi è manifestamente infondato perché ripropone questioni, alle quali la Corte di appello ha adeguatamente risposto e una rivalutazione degli elementi di prova non fondata su manifeste illogicità nel ragionamento probatorio della Corte; ritenuto, circa l'applicazione della recidiva, che la Corte noi si è limitata a rilevare la presenza dei precedenti penali ma ha osservato che essi riguardano delitti della medesima specie (evasioni( reiterati nonostante le pene detentive subite e le misure alternative alla pena di cui l'imputato ha beneficiato, cos= dimostrando una ingravescente pervicacia nel delinquere< ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29 novembre 2024 Il Consigliere tensore Il pre 'dente