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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 maggio 2026

Cassazione n. 31006/2026

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orte d'appello di Bari del 16/9/2025visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 16.9.2025, la Corte d’appello di Bari ha confermato lasentenza del Tribunale di Bari in data 26.3.2024 di condanna di [OSCURATO:PERSONA] allapena di dieci mesi di reclusione per il reato di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs. n.159 del 2011.2.

Avverso la predetta sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione personalmente.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non puòessere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportataagli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deveessere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo specialedella Corte di cassazione (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv.272010 – 01).2.

Pertanto, il ricorso personale di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiaratoinammissibile ex art. 613, comma 1, cod. proc. pen., con la conseguente condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremilain favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così deciso il 14.5.2026Il Consigliere estensore Il PresidentePaolo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
orte d'appello di Bari del 16/9/2025visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 16.9.2025, la Corte d’appello di Bari ha confermato lasentenza del Tribunale di Bari in data 26.3.2024 di condanna di [OSCURATO:PERSONA] allapena di dieci mesi di reclusione per il reato di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs. n.159 del 2011.2. Avverso la predetta sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione personalmente.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non puòessere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportataagli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deveessere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo specialedella Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv.272010 – 01).2. Pertanto, il ricorso personale di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiaratoinammissibile ex art. 613, comma 1, cod. proc. pen., con la conseguente condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremilain favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così deciso il 14.5.2026Il Consigliere estensore Il PresidentePaolo [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 31006/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris