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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 aprile 2026

Cassazione n. 10054/2026

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entante pro-tempore, con sede legale in Milano, piazzaCarbonari n. 12, rappresentata e difesa dal prof. avv. [OSCURATO:PERSONA]Panzarola e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù diprocura speciale in calce al ricorso,– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, pressol’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentatae difesa ex lege,- controricorrente -Numero registro generale 12285/2016Numero sezionale 8558/2025Numero di raccolta generale 10054/2026Data pubblicazione 18/04/2026avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n. 4872/2015, depositata il 12 novembre2015;B) ricorso n. 13495/2018 R.G:[OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del legalerappresentante pro-tempore, con sede legale in Milano, piazzaCarbonari n. 12, rappresentata e difesa dal prof. avv. [OSCURATO:PERSONA]Panzarola e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù diprocura speciale in calce al ricorso,– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, pressol’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentatae difesa ex lege,- controricorrente -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n. 4289/2017, depositata il 26 ottobre 2017;udita la relazione svolta nell’adunanza in camera di consigliodel 5 dicembre 2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];preso atto dell’intervento del Pubblico Ministero, in personadel sost. proc. gen. dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusochiedendo il rinvio a nuovo ruolo di entrambi i ricorsi, in attesadella decisione delle sezioni unite di questa Corte sullarilevanza del giudicato penale, di cui all’ordinanza dirimessione n. 5714/2025 del 4 marzo 2025, nonché dellaCorte costituzionale, sulla questione di legittimitàcostituzionale dell’art. 21-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74,sollevata con ordinanza della Corte di Giustizia Tributaria disecondo grado del Piemonte n. 64 del 10 marzo 2025;R.G.

NN. 12285/2016 – 13495/2018 2Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 12285/2016Numero sezionale 8558/2025Numero di raccolta generale 10054/2026Data pubblicazione 18/04/2026- Rilevato che:1.

L’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale II diMilano notificava alla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. iseguenti avvisi di accertamento: a) in data 30 novembre2012 avviso di accertamento n.

T9D031A06535/2012, con ilquale venivano determinate maggiori imposte ai fini IRES,IRAP ed IVA per l’anno d’imposta 2007, per complessivi €113.785,00, oltre interessi e sanzioni; b) in data 21 maggio2013 avviso di accertamento n.

T9D031A01903/2013, con ilquale venivano determinate maggiori imposte ai fini IRES,IRAP ed IVA per l’anno d’imposta 2008, per complessivi €120.661,00, oltre interessi e sanzioni; c) in data 14 maggio2013 avviso di accertamento n.

T9D031A01673/2013, con ilquale venivano determinate maggiori imposte ai fini IRES,IRAP ed IVA per l’anno d’imposta 2005, per complessivi €38.643,99, oltre interessi e sanzioni; d) in data 16 maggio2013, avviso di accertamento n.

T9D031A01764/2013, con ilquale venivano determinate maggiori imposte ai fini IRES,IRAP ed IVA, per l’anno d’imposta 2006, per complessivi €88.021,00, oltre interessi e sanzioni.In linea generale, tali maggiori imposte si fondavano suldisconoscimento e sul conseguente recupero a tassazione, daparte dell’Ufficio, di spese asseritamente sostenute dallasocietà nel periodo 2005-2008 a titolo di sponsorizzazionedella società sportiva [OSCURATO:PERSONA] 2000 di Crema, nei cuiconfronti era stata avviata una verifica fiscale da parte dellaGuardia di Finanza, conclusasi con processo verbale diconstatazione; tali spese di sponsorizzazione erano stateritenute relative ad operazioni oggettivamente inesistenti.R.G.

NN. 12285/2016 – 13495/2018 3Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 12285/2016Numero sezionale 8558/2025Numero di raccolta generale 10054/2026Data pubblicazione 18/04/20261.1.

Avverso i predetti avvisi di accertamento la [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva distinti ricorsi dinanzi allaCommissione Tributaria Provinciale di Milano la quale, previariunione degli stessi ricorsi, con sentenza n. 4406/29/2014,depositata il 13 maggio 2014, li accoglieva, annullando gli attiimpugnati, per difetto di motivazione (stante la mancataallegazione del p.v.c. emesso nei confronti della Basket Team2000) e per mancato svolgimento del contraddittoriopreventivo in violazione dell’art. 7 della l. 27 luglio 2000, n.212.1.2.

Interposto gravame dall’Agenzia delle Entrate, laCommissione Tributaria Regionale della Lombardia, consentenza n. 4872/2015, pronunciata l’8 luglio 2015 edepositata in segreteria il 12 novembre 2015, accoglievaparzialmente l’appello, confermando la legittimità degli attiimpugnati ma rideterminando la sanzione unica per lacontribuente in € 147.573,00, compensando inoltre per ½ lespese legali, e condannando la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. allarifusione del restante 50% delle spese medesime.1.3.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso percassazione la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., sulla base di settemotivi (ricorso notificato a mezzo racc. a/r inviata il 10 maggio2026).Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.2.

Sempre l’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale IIdi Milano notificava, in data 11 febbraio 2014, alla società [OSCURATO:SOCIETA]., avviso di accertamento n.T9D031A00129/2014, con le quali, previo disconoscimentodella deducibilità del 25% del costo relativo alle fatture n.7/2008 e n. 15/2008, inizialmente ammesso, ad integrazioneR.G.

NN. 12285/2016 – 13495/2018 4Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 12285/2016Numero sezionale 8558/2025Numero di raccolta generale 10054/2026Data pubblicazione 18/04/2026dell’avviso di accertamento n.

T9D031A01903/2013,recuperava a tassazione i suddetti ulteriori costi, per l’annod’imposta 2008, rideterminando le relative imposte IRES,IRAP ed IVA per complessivi € 26.627,87, oltre interessi esanzioni.2.1.

Avverso tale ulteriore avviso di accertamento la societàcontribuente proponeva ricorso dinanzi alla CommissioneTributaria Provinciale di Milano la quale, con sentenza n.2553/21/2014, depositata il 17 marzo 2015, lo rigettava.2.2.

Interposto gravame dalla società, la CommissioneTributaria Regionale della Lombardia, con sentenza n.4289/2017, pronunciata il 21 settembre 20917 e depositatain segreteria il 26 ottobre 2017, rigettava l’appello,confermando la sentenza impugnata e condannandol’appellante alla rifusione delle spese di lite.2.3.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso percassazione la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., sulla base di cinquemotivi.Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.3.

Con decreto presidenziale del 18 settembre 2025 è stataquindi fissata la discussione dei ricorsi dinanzi a questasezione per l’adunanza in camera di consiglio del 5 dicembre2025, ai sensi degli artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c.E’ intervenuto il Pubblico Ministero, in persona del sost. proc.gen. dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per entrambi iricorsi chiedendo il rinvio a nuovo ruolo, in attesa delladecisione delle sezioni unite di questa Corte sulla rilevanza delgiudicato penale, di cui all’ordinanza di rimessione n.5714/2025 del 4 marzo 2025, nonché della Cortecostituzionale, sulla questione di legittimità costituzionaleR.G.

NN. 12285/2016 – 13495/2018 5Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 12285/2016Numero sezionale 8558/2025Numero di raccolta generale 10054/2026Data pubblicazione 18/04/2026dell’art. 21-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, sollevata conordinanza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo gradodel Piemonte n. 64 del 10 marzo 2025.La ricorrente ha depositato memoria.- Considerato che:1.

Preliminarmente, deve essere disposta la riunione deiricorsi nn. 12285/2016 R.G. e 13495/2018 R.G., per ragionidi connessione soggettiva ed oggettiva, riguardandoentrambi, tra le altre, l’annualità d’imposta 2008.2.

Il ricorso n. 12285/2016 R.G. è affidato a sette motivi.2.1.

Con il primo motivo si eccepisce la nullità della sentenzaimpugnata per omesso esame di un fatto decisivo per ilgiudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c.Deduce, in particolare, la ricorrente che la sentenzaimpugnata aveva omesso di valutare la circostanza dellamancata allegazione, agli avvisi di accertamento, del processoverbale di constatazione, nonché la insufficiente riproduzionedel suo contenuto essenziale, con particolare riferimento allepresunte dichiarazioni del legale rappresentante della BasketTeam 2000 riportate negli atti impugnati, che sarebbero traloro in contrasto, e quindi risultavano inattendibili.2.2.

Con il secondo motivo viene eccepita, invece, violazionee falsa applicazione degli artt. 7, comma 1, della l. 27 luglio2000, n. 212, nonché dell’art. 3 della l. 7 agosto 1990, n. 241e dell’art. 24 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3),c.p.c.Deduce la contribuente che la C.T.R. non avevaerroneamente rilevato la nullità degli avvisi di accertamento,motivati unicamente attraverso il riferimento al contenuto diR.G.

NN. 12285/2016 – 13495/2018 6Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 12285/2016Numero sezionale 8558/2025Numero di raccolta generale 10054/2026Data pubblicazione 18/04/2026un p.v.c. emesso nei confronti di un soggetto terzo, nonallegati agli avvisi e nemmeno fedelmente trascritto eriportato negli atti stessi.2.3.

Con il terzo motivo di ricorso la [OSCURATO:PERSONA].r.l. deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3), c.p.c.Rileva che la C.T.R. aveva fondato la propria decisioni sullabase di dichiarazione di un soggetto terzo (e cioè il legalerappresentante della [OSCURATO:PERSONA] 2000), in assenza di altrielementi obiettivi di prova.2.4.

Con il quarto motivo si eccepisce violazione dell’art. 36d.lgs. n. 546/1992, nonché degli artt. 132 c.p.c., 118 disp.comma 1, nn. 3) e 4), c.p.c.Rileva, in particolare, la ricorrente che la sentenzaimpugnata era priva di adeguata motivazione, nella parte incui riteneva intrinsecamente credibili le dichiarazioni diBrunello Italo, legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] 2000,facendo peraltro riferimento ad una generica documentazionenon pervenuta nelle mani dei verificatori.2.5.

Con il quinto motivo la ricorrente eccepisce violazione efalsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4), dello stesso codice di rito.Lamenta, in particolare, la ricorrente l’omessa pronunciadella Corte regionale in merito al motivo di gravameriguardante l’eccepita nullità/illegittimità degli avvisi diaccertamento, perché notificati tardivamente, stantel’inapplicabilità, nella specie, del c.d. raddoppio dei termini perl’accertamento.R.G.

NN. 12285/2016 – 13495/2018 7Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 12285/2016Numero sezionale 8558/2025Numero di raccolta generale 10054/2026Data pubblicazione 18/04/20262.6.

Con il sesto motivo viene eccepita, ancora, violazionedell’art. 36 d.lgs. n. 546/1992, nonché dell’art. 132 c.p.c. edell’art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360, comma1, nn. 3) e 4), c.p.c.Deduce la ricorrente che, nell’ipotesi in cui si ritenesse chela sentenza d’appello abbia implicitamente rigettato il motivodi ricorso, riproposto in appello, circa la nullità degli avvisi diaccertamento per gli anni 2005 e 2006, stante la nonapplicabilità, nella specie, del raddoppio dei termini perl’accertamento, in ogni caso la sentenza impugnata eraviziata, in parte qua, per mancanza totale di motivazione circail suddetto rigetto implicito.2.7.

Con il settimo motivo, infine, la ricorrente eccepisceviolazione e falsa applicazione dell’art. 42 d.P.R. 29 settembre1973, n. 600, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.Rileva, in particolare, che erroneamente la C.T.R. avevaritenuto esistente una valida delega per la sottoscrizionedell’atto impositivo impugnato relativo all’anno 2005, inquanto il firmatario di tale atto, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], nonrisultava menzionata tra i delegati alla firma.3.

Il ricorso n. 13495/2018 R.G. è affidato a cinque motivi.3.1.

Con il primo motivo viene eccepita la nullità dellasentenza impugnata per violazione dell’art. 36 d.lgs. n.546/1992, nonché degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.,111, comma 6, e 24 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1,nn. 3) e 4), c.p.c.Deduce, in particolare, che la sentenza impugnata era privadi una adeguata motivazione, avendo, la Corte territoriale,inviato a generiche formule di stile, senza offrire alcundecisivo argomento logico-motivazionale atto ad esplicitareR.G.

NN. 12285/2016 – 13495/2018 8Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 12285/2016Numero sezionale 8558/2025Numero di raccolta generale 10054/2026Data pubblicazione 18/04/2026perché i copiosi rilievi offerti dalla contribuente non avrebberointegrato il relativo onere della prova circa l’effettività dellesponsorizzazioni.3.2.

Con il secondo motivo di ricorso la [OSCURATO:PERSONA].r.l. deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3), c.p.c.Rileva che la C.T.R. aveva fondato la propria decisionie sullabase di dichiarazione di un soggetto terzo (e cioè il legalerappresentante della [OSCURATO:PERSONA] 2000), in assenza di altrielementi obiettivi di prova.3.3.

Con il terzo motivo di ricorso la società contribuentededuce violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 1,della l. 27 luglio 2000, n. 212, nonché dell’art. 3 l. 7 agosto1990, n. 241 e 24 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1,n. 3) c.p.c.Rileva che la C.T.R. aveva fondato la propria decisione sullabase di dichiarazione di un soggetto terzo (e cioè il legalerappresentante della [OSCURATO:PERSONA] 2000), in assenza di altrielementi obiettivi di prova.3.4.

Con il quarto motivo di ricorso viene dedotta laviolazione dell’art. 42 del d.P.R. n. 600/1973, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c.Rileva, in particolare, che erroneamente la C.T.R. avevaritenuto esistente una valida delega per la sottoscrizionedell’atto impositivo impugnato, che invece era statosottoscritto da soggetto privo di delega.3.5.

Con il quinto motivo di ricorso, infine, la ricorrenteeccepisce violazione e falsa applicazione degli artt. 41-bis eR.G.

NN. 12285/2016 – 13495/2018 9Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 12285/2016Numero sezionale 8558/2025Numero di raccolta generale 10054/2026Data pubblicazione 18/04/202643 d.P.R. n. 600/1973, nonché degli artt. 54 e 57 d.P.R. n.633/1972, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.Rileva, in particolare, che la C.T.R. aveva erroneamenteritenuto legittimo l’atto impugnato, nonostante che questo sifondasse sui medesimi elementi probatori sottostanti rispettoal primo avviso di accertamento emesso per l’annualità inquestione, e nonostante che si trattassi di un atto cherivalutava i medesimi presupposti probatori.4.

Così delineati i motivi di ricorso, rileva la Corte la necessitàdi disporre il rinvio a nuovo ruolo delle cause riunite, in attesadella decisione delle Sezioni Unite Civili di questa Corte, conriferimento alle questioni rimesse da questa sezione tributariaalla Prima Presidente, con l’ordinanza n. 5714 del 4 marzo2025, ovvero la riferibilità del disposto di cui all’art. 21-bisd.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, all’imposta o alla sola sanzione.In ordina all’art. 21-bis cit., inoltre, sono state sollevatequestione di legittimità costituzionale dalla Corte di GiustiziaTributaria di secondo grado del Piemonte, con ordinanza n. 64del 10 marzo 2025, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., edalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Roma,con ordinanza n. 1838 del 13 maggio 2025.Invero, con riferimento ai fatti da cui sono derivati l’avvisodi accertamento nei confronti della società, si è pronunciato ilgiudice penale, con sentenza definitiva di assoluzione neiconfronti del legale rappresentante della società.In particolare, il Tribunale di Milano, con sentenza n. 9028del 17 giugno 2015, depositata l’11 settembre 2015, passatain giudicato, ha assolto il legale rappresentante della societàSea [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dal reato di cui all’art. 2 d.l.gs. n.74/2000, riguardante gli stessi fatti (indicazione di elementiR.G.

NN. 12285/2016 – 13495/2018 10Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 12285/2016Numero sezionale 8558/2025Numero di raccolta generale 10054/2026Data pubblicazione 18/04/2026passivi fittizi di reddito) a base anche degli avvisi diaccertamento.Ciò posto, poiché per i fatti in questione, che sono quelli afondamento degli avvisi di accertamento, è necessarioportata e l’estensione dell’efficacia del giudicato penale diassoluzione ex art. 21-bis d.lgs. n. 74/2000 (applicabile,peraltro, per giurisprudenza pacifica di questa Corte, anche aigiudizi in cui la sentenza penale di assoluzione sia divenutairrevocabile prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 14 giugno2024, n. 87 – che ha introdotto il nuovo art. 21-bis cit. -purché, alla data di entrata in vigore, sia ancora pendente ilgiudizio di cassazione contro la sentenza tributaria relativaagli stessi fatti: cfr. Cass. 4 febbraio 2025, n. 2686; Cass. 15gennaio 2025, n. 936), deve essere rinviata a nuovo ruoloanche la trattazione del presente ricorso, in attesa delpronunciamento delle SS.UU.

P.Q.MLa Corte dispone la riunione del ricorso n. 13495/2018 R.G.al ricorso n. 12285/2016 R.G.Dispone il rinvio a nuovo ruolo della trattazione di entrambi iricorsi riuniti.Così deciso in Roma, 5 dicembre 2025.Il Presidente(Dott. [OSCURATO:PERSONA])R.G.

NN. 12285/2016 – 13495/2018 11Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
entante pro-tempore, con sede legale in Milano, piazzaCarbonari n. 12, rappresentata e difesa dal prof. avv. [OSCURATO:PERSONA]Panzarola e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù diprocura speciale in calce al ricorso,– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, pressol’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentatae difesa ex lege,- controricorrente -Numero registro generale 12285/2016Numero sezionale 8558/2025Numero di raccolta generale 10054/2026Data pubblicazione 18/04/2026avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n. 4872/2015, depositata il 12 novembre2015;B) ricorso n. 13495/2018 R.G:[OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del legalerappresentante pro-tempore, con sede legale in Milano, piazzaCarbonari n. 12, rappresentata e difesa dal prof. avv. [OSCURATO:PERSONA]Panzarola e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù diprocura speciale in calce al ricorso,– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, pressol’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentatae difesa ex lege,- controricorrente -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n. 4289/2017, depositata il 26 ottobre 2017;udita la relazione svolta nell’adunanza in camera di consigliodel 5 dicembre 2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];preso atto dell’intervento del Pubblico Ministero, in personadel sost. proc. gen. dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusochiedendo il rinvio a nuovo ruolo di entrambi i ricorsi, in attesadella decisione delle sezioni unite di questa Corte sullarilevanza del giudicato penale, di cui all’ordinanza dirimessione n. 5714/2025 del 4 marzo 2025, nonché dellaCorte costituzionale, sulla questione di legittimitàcostituzionale dell’art. 21-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74,sollevata con ordinanza della Corte di Giustizia Tributaria disecondo grado del Piemonte n. 64 del 10 marzo 2025;R.G. NN. 12285/2016 – 13495/2018 2Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 12285/2016Numero sezionale 8558/2025Numero di raccolta generale 10054/2026Data pubblicazione 18/04/2026- Rilevato che:1. L’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale II diMilano notificava alla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. iseguenti avvisi di accertamento: a) in data 30 novembre2012 avviso di accertamento n. T9D031A06535/2012, con ilquale venivano determinate maggiori imposte ai fini IRES,IRAP ed IVA per l’anno d’imposta 2007, per complessivi €113.785,00, oltre interessi e sanzioni; b) in data 21 maggio2013 avviso di accertamento n. T9D031A01903/2013, con ilquale venivano determinate maggiori imposte ai fini IRES,IRAP ed IVA per l’anno d’imposta 2008, per complessivi €120.661,00, oltre interessi e sanzioni; c) in data 14 maggio2013 avviso di accertamento n. T9D031A01673/2013, con ilquale venivano determinate maggiori imposte ai fini IRES,IRAP ed IVA per l’anno d’imposta 2005, per complessivi €38.643,99, oltre interessi e sanzioni; d) in data 16 maggio2013, avviso di accertamento n. T9D031A01764/2013, con ilquale venivano determinate maggiori imposte ai fini IRES,IRAP ed IVA, per l’anno d’imposta 2006, per complessivi €88.021,00, oltre interessi e sanzioni.In linea generale, tali maggiori imposte si fondavano suldisconoscimento e sul conseguente recupero a tassazione, daparte dell’Ufficio, di spese asseritamente sostenute dallasocietà nel periodo 2005-2008 a titolo di sponsorizzazionedella società sportiva [OSCURATO:PERSONA] 2000 di Crema, nei cuiconfronti era stata avviata una verifica fiscale da parte dellaGuardia di Finanza, conclusasi con processo verbale diconstatazione; tali spese di sponsorizzazione erano stateritenute relative ad operazioni oggettivamente inesistenti.R.G. NN. 12285/2016 – 13495/2018 3Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 12285/2016Numero sezionale 8558/2025Numero di raccolta generale 10054/2026Data pubblicazione 18/04/20261.1. Avverso i predetti avvisi di accertamento la [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva distinti ricorsi dinanzi allaCommissione Tributaria Provinciale di Milano la quale, previariunione degli stessi ricorsi, con sentenza n. 4406/29/2014,depositata il 13 maggio 2014, li accoglieva, annullando gli attiimpugnati, per difetto di motivazione (stante la mancataallegazione del p.v.c. emesso nei confronti della Basket Team2000) e per mancato svolgimento del contraddittoriopreventivo in violazione dell’art. 7 della l. 27 luglio 2000, n.212.1.2. Interposto gravame dall’Agenzia delle Entrate, laCommissione Tributaria Regionale della Lombardia, consentenza n. 4872/2015, pronunciata l’8 luglio 2015 edepositata in segreteria il 12 novembre 2015, accoglievaparzialmente l’appello, confermando la legittimità degli attiimpugnati ma rideterminando la sanzione unica per lacontribuente in € 147.573,00, compensando inoltre per ½ lespese legali, e condannando la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. allarifusione del restante 50% delle spese medesime.1.3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso percassazione la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., sulla base di settemotivi (ricorso notificato a mezzo racc. a/r inviata il 10 maggio2026).Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.2. Sempre l’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale IIdi Milano notificava, in data 11 febbraio 2014, alla società [OSCURATO:SOCIETA]., avviso di accertamento n.T9D031A00129/2014, con le quali, previo disconoscimentodella deducibilità del 25% del costo relativo alle fatture n.7/2008 e n. 15/2008, inizialmente ammesso, ad integrazioneR.G. NN. 12285/2016 – 13495/2018 4Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 12285/2016Numero sezionale 8558/2025Numero di raccolta generale 10054/2026Data pubblicazione 18/04/2026dell’avviso di accertamento n. T9D031A01903/2013,recuperava a tassazione i suddetti ulteriori costi, per l’annod’imposta 2008, rideterminando le relative imposte IRES,IRAP ed IVA per complessivi € 26.627,87, oltre interessi esanzioni.2.1. Avverso tale ulteriore avviso di accertamento la societàcontribuente proponeva ricorso dinanzi alla CommissioneTributaria Provinciale di Milano la quale, con sentenza n.2553/21/2014, depositata il 17 marzo 2015, lo rigettava.2.2. Interposto gravame dalla società, la CommissioneTributaria Regionale della Lombardia, con sentenza n.4289/2017, pronunciata il 21 settembre 20917 e depositatain segreteria il 26 ottobre 2017, rigettava l’appello,confermando la sentenza impugnata e condannandol’appellante alla rifusione delle spese di lite.2.3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso percassazione la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., sulla base di cinquemotivi.Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.3. Con decreto presidenziale del 18 settembre 2025 è stataquindi fissata la discussione dei ricorsi dinanzi a questasezione per l’adunanza in camera di consiglio del 5 dicembre2025, ai sensi degli artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c.E’ intervenuto il Pubblico Ministero, in persona del sost. proc.gen. dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per entrambi iricorsi chiedendo il rinvio a nuovo ruolo, in attesa delladecisione delle sezioni unite di questa Corte sulla rilevanza delgiudicato penale, di cui all’ordinanza di rimessione n.5714/2025 del 4 marzo 2025, nonché della Cortecostituzionale, sulla questione di legittimità costituzionaleR.G. NN. 12285/2016 – 13495/2018 5Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 12285/2016Numero sezionale 8558/2025Numero di raccolta generale 10054/2026Data pubblicazione 18/04/2026dell’art. 21-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, sollevata conordinanza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo gradodel Piemonte n. 64 del 10 marzo 2025.La ricorrente ha depositato memoria.- Considerato che:1. Preliminarmente, deve essere disposta la riunione deiricorsi nn. 12285/2016 R.G. e 13495/2018 R.G., per ragionidi connessione soggettiva ed oggettiva, riguardandoentrambi, tra le altre, l’annualità d’imposta 2008.2. Il ricorso n. 12285/2016 R.G. è affidato a sette motivi.2.1. Con il primo motivo si eccepisce la nullità della sentenzaimpugnata per omesso esame di un fatto decisivo per ilgiudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c.Deduce, in particolare, la ricorrente che la sentenzaimpugnata aveva omesso di valutare la circostanza dellamancata allegazione, agli avvisi di accertamento, del processoverbale di constatazione, nonché la insufficiente riproduzionedel suo contenuto essenziale, con particolare riferimento allepresunte dichiarazioni del legale rappresentante della BasketTeam 2000 riportate negli atti impugnati, che sarebbero traloro in contrasto, e quindi risultavano inattendibili.2.2. Con il secondo motivo viene eccepita, invece, violazionee falsa applicazione degli artt. 7, comma 1, della l. 27 luglio2000, n. 212, nonché dell’art. 3 della l. 7 agosto 1990, n. 241e dell’art. 24 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3),c.p.c.Deduce la contribuente che la C.T.R. non avevaerroneamente rilevato la nullità degli avvisi di accertamento,motivati unicamente attraverso il riferimento al contenuto diR.G. NN. 12285/2016 – 13495/2018 6Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 12285/2016Numero sezionale 8558/2025Numero di raccolta generale 10054/2026Data pubblicazione 18/04/2026un p.v.c. emesso nei confronti di un soggetto terzo, nonallegati agli avvisi e nemmeno fedelmente trascritto eriportato negli atti stessi.2.3. Con il terzo motivo di ricorso la [OSCURATO:PERSONA].r.l. deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3), c.p.c.Rileva che la C.T.R. aveva fondato la propria decisioni sullabase di dichiarazione di un soggetto terzo (e cioè il legalerappresentante della [OSCURATO:PERSONA] 2000), in assenza di altrielementi obiettivi di prova.2.4. Con il quarto motivo si eccepisce violazione dell’art. 36d.lgs. n. 546/1992, nonché degli artt. 132 c.p.c., 118 disp.comma 1, nn. 3) e 4), c.p.c.Rileva, in particolare, la ricorrente che la sentenzaimpugnata era priva di adeguata motivazione, nella parte incui riteneva intrinsecamente credibili le dichiarazioni diBrunello Italo, legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] 2000,facendo peraltro riferimento ad una generica documentazionenon pervenuta nelle mani dei verificatori.2.5. Con il quinto motivo la ricorrente eccepisce violazione efalsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4), dello stesso codice di rito.Lamenta, in particolare, la ricorrente l’omessa pronunciadella Corte regionale in merito al motivo di gravameriguardante l’eccepita nullità/illegittimità degli avvisi diaccertamento, perché notificati tardivamente, stantel’inapplicabilità, nella specie, del c.d. raddoppio dei termini perl’accertamento.R.G. NN. 12285/2016 – 13495/2018 7Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 12285/2016Numero sezionale 8558/2025Numero di raccolta generale 10054/2026Data pubblicazione 18/04/20262.6. Con il sesto motivo viene eccepita, ancora, violazionedell’art. 36 d.lgs. n. 546/1992, nonché dell’art. 132 c.p.c. edell’art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360, comma1, nn. 3) e 4), c.p.c.Deduce la ricorrente che, nell’ipotesi in cui si ritenesse chela sentenza d’appello abbia implicitamente rigettato il motivodi ricorso, riproposto in appello, circa la nullità degli avvisi diaccertamento per gli anni 2005 e 2006, stante la nonapplicabilità, nella specie, del raddoppio dei termini perl’accertamento, in ogni caso la sentenza impugnata eraviziata, in parte qua, per mancanza totale di motivazione circail suddetto rigetto implicito.2.7. Con il settimo motivo, infine, la ricorrente eccepisceviolazione e falsa applicazione dell’art. 42 d.P.R. 29 settembre1973, n. 600, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.Rileva, in particolare, che erroneamente la C.T.R. avevaritenuto esistente una valida delega per la sottoscrizionedell’atto impositivo impugnato relativo all’anno 2005, inquanto il firmatario di tale atto, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], nonrisultava menzionata tra i delegati alla firma.3. Il ricorso n. 13495/2018 R.G. è affidato a cinque motivi.3.1. Con il primo motivo viene eccepita la nullità dellasentenza impugnata per violazione dell’art. 36 d.lgs. n.546/1992, nonché degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.,111, comma 6, e 24 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1,nn. 3) e 4), c.p.c.Deduce, in particolare, che la sentenza impugnata era privadi una adeguata motivazione, avendo, la Corte territoriale,inviato a generiche formule di stile, senza offrire alcundecisivo argomento logico-motivazionale atto ad esplicitareR.G. NN. 12285/2016 – 13495/2018 8Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 12285/2016Numero sezionale 8558/2025Numero di raccolta generale 10054/2026Data pubblicazione 18/04/2026perché i copiosi rilievi offerti dalla contribuente non avrebberointegrato il relativo onere della prova circa l’effettività dellesponsorizzazioni.3.2. Con il secondo motivo di ricorso la [OSCURATO:PERSONA].r.l. deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3), c.p.c.Rileva che la C.T.R. aveva fondato la propria decisionie sullabase di dichiarazione di un soggetto terzo (e cioè il legalerappresentante della [OSCURATO:PERSONA] 2000), in assenza di altrielementi obiettivi di prova.3.3. Con il terzo motivo di ricorso la società contribuentededuce violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 1,della l. 27 luglio 2000, n. 212, nonché dell’art. 3 l. 7 agosto1990, n. 241 e 24 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1,n. 3) c.p.c.Rileva che la C.T.R. aveva fondato la propria decisione sullabase di dichiarazione di un soggetto terzo (e cioè il legalerappresentante della [OSCURATO:PERSONA] 2000), in assenza di altrielementi obiettivi di prova.3.4. Con il quarto motivo di ricorso viene dedotta laviolazione dell’art. 42 del d.P.R. n. 600/1973, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c.Rileva, in particolare, che erroneamente la C.T.R. avevaritenuto esistente una valida delega per la sottoscrizionedell’atto impositivo impugnato, che invece era statosottoscritto da soggetto privo di delega.3.5. Con il quinto motivo di ricorso, infine, la ricorrenteeccepisce violazione e falsa applicazione degli artt. 41-bis eR.G. NN. 12285/2016 – 13495/2018 9Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 12285/2016Numero sezionale 8558/2025Numero di raccolta generale 10054/2026Data pubblicazione 18/04/202643 d.P.R. n. 600/1973, nonché degli artt. 54 e 57 d.P.R. n.633/1972, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.Rileva, in particolare, che la C.T.R. aveva erroneamenteritenuto legittimo l’atto impugnato, nonostante che questo sifondasse sui medesimi elementi probatori sottostanti rispettoal primo avviso di accertamento emesso per l’annualità inquestione, e nonostante che si trattassi di un atto cherivalutava i medesimi presupposti probatori.4. Così delineati i motivi di ricorso, rileva la Corte la necessitàdi disporre il rinvio a nuovo ruolo delle cause riunite, in attesadella decisione delle Sezioni Unite Civili di questa Corte, conriferimento alle questioni rimesse da questa sezione tributariaalla Prima Presidente, con l’ordinanza n. 5714 del 4 marzo2025, ovvero la riferibilità del disposto di cui all’art. 21-bisd.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, all’imposta o alla sola sanzione.In ordina all’art. 21-bis cit., inoltre, sono state sollevatequestione di legittimità costituzionale dalla Corte di GiustiziaTributaria di secondo grado del Piemonte, con ordinanza n. 64del 10 marzo 2025, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., edalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Roma,con ordinanza n. 1838 del 13 maggio 2025.Invero, con riferimento ai fatti da cui sono derivati l’avvisodi accertamento nei confronti della società, si è pronunciato ilgiudice penale, con sentenza definitiva di assoluzione neiconfronti del legale rappresentante della società.In particolare, il Tribunale di Milano, con sentenza n. 9028del 17 giugno 2015, depositata l’11 settembre 2015, passatain giudicato, ha assolto il legale rappresentante della societàSea [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dal reato di cui all’art. 2 d.l.gs. n.74/2000, riguardante gli stessi fatti (indicazione di elementiR.G. NN. 12285/2016 – 13495/2018 10Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 12285/2016Numero sezionale 8558/2025Numero di raccolta generale 10054/2026Data pubblicazione 18/04/2026passivi fittizi di reddito) a base anche degli avvisi diaccertamento.Ciò posto, poiché per i fatti in questione, che sono quelli afondamento degli avvisi di accertamento, è necessarioportata e l’estensione dell’efficacia del giudicato penale diassoluzione ex art. 21-bis d.lgs. n. 74/2000 (applicabile,peraltro, per giurisprudenza pacifica di questa Corte, anche aigiudizi in cui la sentenza penale di assoluzione sia divenutairrevocabile prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 14 giugno2024, n. 87 – che ha introdotto il nuovo art. 21-bis cit. -purché, alla data di entrata in vigore, sia ancora pendente ilgiudizio di cassazione contro la sentenza tributaria relativaagli stessi fatti: cfr. Cass. 4 febbraio 2025, n. 2686; Cass. 15gennaio 2025, n. 936), deve essere rinviata a nuovo ruoloanche la trattazione del presente ricorso, in attesa delpronunciamento delle SS.UU. P.Q.MLa Corte dispone la riunione del ricorso n. 13495/2018 R.G.al ricorso n. 12285/2016 R.G.Dispone il rinvio a nuovo ruolo della trattazione di entrambi iricorsi riuniti.Così deciso in Roma, 5 dicembre 2025.Il Presidente(Dott. [OSCURATO:PERSONA])R.G. NN. 12285/2016 – 13495/2018 11Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 10054/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris