CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 giugno 2023
Cassazione n. 31614/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino in data 8 novembre 2022, che ha confermato la condanna inflittagli per il delitto di cui agli artt. 110, 624, 625, comma 1, n. 2 e 61 n. 5 e 99, comma 4, cod. pen. (fatto commesso ad Alessandria il 6 aprile 2016); [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, con il quale, sotto l'egida del vizio di violazione di legge e del vizio di motivazione, si censura l'operata valutazione delle prove, è generico e non consentito in questa sede, perché costituito da generiche doglianze in fatto, pedissequamente reiterative di quelle già dedotte in appello - puntualmente disattese dalla Corte di merito (cfr. pagg. 3 — 4 della sentenza impugnata, nelle quali si è dato congruamente conto degli elementi di fatto capaci di offrire dimostrazione del concorso del ricorrente nel furto contestato) - e volte ad ottenere una ricostruzione alternativa della vicenda sulla base criteri di valutazione delle prove diversi da quelli adottati dai giudici di merito nelle loro conformi decisioni; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 giugno 2023 Il consigliere estensore Il Presidente