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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 febbraio 2023

Cassazione n. 07625/2023

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 35958/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] N 104, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti- avverso la SENTENZA della CORTE d'APPELLO di ANCONA n. 1608/2017 depositata il 02/11/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso articolato in due motivi avverso la sentenza n. 1608/2017 della Corte d’appello di Ancona, pubblicata il 2 novembre 2017.

Resistono con controricorso Ferdinando, Maura e [OSCURATO:PERSONA].

La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporisex art. 35 del d.lgs. n. 149 del 2022.

I ricorrenti hanno depositato memoria.

2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (morta in corso di giudizio, con intervento dei suoi eredi Maura e [OSCURATO:PERSONA]), proprietari di immobile in Mondavio, convennero davanti al Tribunale di Pesaro, sezione distaccata di Fano, i vicini [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (morta in corso di giudizio, con intervento dei suoi eredi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), per sentir ordinare la “riduzione alle distanze di legge” di due finestre e un terrazzo.

I convenuti domandarono in riconvenzionale la rimozione di tre finestre realizzate nella proprietà Mazza in sede di ristrutturazione del fabbricato, più grandi delle preesistenti, nonché di un balconcino.

Con sentenza del 27 settembre 2010, il Tribunale di Pesaro, sezione distaccata di Fano, accolse sia la domanda degli attori che la riconvenzionale dei convenuti.

3. Proposto appello da Ferdinando, Maura e [OSCURATO:PERSONA], lo stesso venne in parte accolto dalla Corte di Ancona, respingendo la domanda riconvenzionale dei signori Aromi in relazione alle tre finestre ed al balconcino.

Quanto al terrazzino, la Corte d’appello ha affermato che “dalle fotografie prodotte dalle parti e da quelle allegate alla CTU evince che questo risulta delimitato, coperto e chiuso e che su una parete è stata realizzata una apertura (consistente in una veduta con possibilità di prospetto), munita di parapetto in ferro: dalla medesima documentazione fotografica risulta inoltre che tale finestra è stata realizzata in sostituzione di un'altra precedentemente esistente, posta sulla sinistra (guardando l'immobile), dalla quale era già possibile esercitare la veduta sulla proprietà confinante (circostanza questa mai posta in discussione), e che la nuova apertura, sebbene spostata e leggermente allargata, consiste anche attualmente in una veduta che permette la medesima modalità di affaccio prima consentita dalla finestra precedentemente esistente.

In considerazione di ciò si ritiene innanzitutto che l'opera così come realizzata possa essere qualificata più che come "terrazzino", come "loggia" (così come sostenuto dagli appellanti) poiché il primo implica l'aggetto (che comporta distanza) rispetto alla parete sul quale è realizzato, mentre nel caso di specie l'apertura è stata realizzata nella parete, come una finestra, anche se il parapetto è realizzato in ferro, anziché in muratura: in ogni caso la veduta sul fondo del vicino è comunque la medesima, sia che venga esercitata da una finestra, sia che venga esercitata da una loggia”.

Pertanto, tale “loggia” avrebbe sostituito la finestra preesistente senza modificare la servitù di veduta già acquisita con la finestra.

Quanto alle tre finestre poste al piano terra, che i convenuti avevano dedotto essere di dimensioni più ampie rispetto a quelle preesistenti, la Corte d’appello ha richiamato la CTU, secondo la quale dal progetto presentato in Comune emergeva che dette finestre erano simili anche prima della ristrutturazione.

Anche dunque a considerarle luci, come sostenuto dal Tribunale, e come risultante sia dalle fotografie prodotte (dalle quali si evincerebbe che le aperture in questione impediscono l'affaccio per la presenza di inferriate), sia dalla relazione tecnica - illustrativa del progetto prodotta, i giudici di secondo grado hanno evidenziato che i signori Aromi non avevano esplicitato una domanda di accertamento della mancanza dei requisiti di cui all'art. 901 c.c. e di regolarizzazione ai sensi dell'art. 902 c.c.

Sicché, verificata la preesistenza delle aperture in questione e negata la realizzazione di un ampliamento tale da comportare un aggravamento a carico del fondo Aromi, la Corte d’appello ha rigettato la pretesa di rimozione.

4. Il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] denuncia la Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., art.901 c.c., art. 902 c.c., per avere la Corte d’appello di Ancona (in ordine alle tre aperture al piano terra dell'immobile dei signori Mazza, qualificate "luci irregolari'') respinto la domanda riconvenzionale avanzata inprimo grado dai signori Aromi, sull'errato presupposto che nella stessa, comunque volta ad ottenere la eliminazione e/o la riduzione delle aperture, non fosse esplicitamente richiesto il ripristino dellaconformità delle stesse tre aperture ai sensi dell'art. 901 c.c., né diregolarizzare tali aperture ai sensi dell’art. 902 c.c. 4.1.Il primo motivo di ricorso è inammissibile per carenza di riferibilità ad una delle due concorrenti rationes decidendi su cui poggia la statuizione impugnata, e comunque nella sostanza non è fondato.

La Corte d’appello ha dapprima affermato che le tre finestre poste al piano terra non erano risultate di dimensioni più ampie rispetto a quelle preesistenti alla ristrutturazione, e questa ragione autonoma di decisione non è stata censurata dai ricorrenti.

Costituisce accertamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità per violazione di norme di diritto, lo stabilire che un'apertura prospiciente il fondo vicino costituiva sin dall'origine una veduta e che, pertanto, le modificazioni ad essa apportate non hanno aggravato la situazione del fondo servente, non avendo sostanzialmente modificato la precedente possibilità di inspicere e di prospicere in alienum (cfr. Cass. Sez. 2 , 09/02/1977, n. 570).

In relazione ad una servitù di veduta acquistata per usucapione, la realizzazione di opere che non modifichino l’estensione dell’apertura non incide sulla sua identità e quindi non determina la decorrenza di un nuovo termine per usucapire (ad esempio, Cass. Sez. 2, 02/07/2003, n. 10460).

Ove invece si trattasse di luci irregolari (il cui possesso non può condurre all'acquisto per usucapione; ad esempio, Cass. Sez. 2, 17/06/2004, n. 11343), il che la Corte d’appello avrebbe desunto dalle fotografie prodotte (per la presenza di inferriate) e dalla relazione tecnica - illustrativa del progetto, la sentenza impugnata ha evidenziato che facesse difetto una espressa domanda degli Aromi volta alla regolarizzazione ai sensi dell'art. 902 c.c.

Appartiene alla giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui viola il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato il giudice che, adito allo scopo di sentir dichiarare l'illegittimità di alcune vedute, ne abbia imposto la regolarizzazione invece come luci, diversi essendo i presupposti ed i rimedi per l'una e l'altra disciplina, nonché i petita: nel primo caso si intende essenzialmente tutelare il proprietario dall'indiscrezione del vicino, impedendo a quest'ultimo di creare aperture a distanza inferiore a quella di legge, la cui inosservanza può essere eliminata solo con l'arretramento o la chiusura della veduta; nel secondo, diversamente, si regolamenta il diritto a praticare sul proprio fabbricato delle aperture verso il fondo del vicino, finalizzate solo ad attingere luce ed aria, stabilendo i requisiti di altezza e di sicurezza cui è condizionata la limitazione del diritto delvicino medesimo, il cui rispetto può ottenersi, attraverso la semplice regolarizzazione (ad esempio, Cass. Sez. 2, 28/07/2021, n. 21615; Cass. Sez. 2, 02/02/2009, n. 2558 ; Cass. Sez. 2 , 05/01/2011, n. 233 ; Cass. Sez. 2, 21/02/2006, n. 3724).

La domanda riconvenzionale avanzata dai signori Aromi,qualificata come volta ad ottenere la eliminazione e/o la riduzione delle vedute, è quindi diversa dalla domanda di regolarizzazione delle luci.

Soltanto nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. i ricorrenti integrano la censura facendo riferimento alla precisazione o modificazione della domanda che avevano formulato nella memoria di replica ex art. 183 c.p.c. del 22 dicembre 2003.

Funzione della memoria di cui all’art. 380-bis.1., c.p.c., al pari della memoria prevista dall’art. 378 c.p.c., è però quella soltanto di illustrare e chiarire le ragioni giustificatrici dei motivi debitamente enunciati nel ricorso, e non già di operarne integrazionio aggiunte (Cass. Sez. 2, 28/11/2018, n. 30760).

5. Il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 907c.c., art.1067 c.c., giacché la Corte d’appello di Ancona, pur avendo accertato la traslazione e l'ampliamento dimensionale, prospettico e di veduta della finestra oggetto di giudizio posta al piano primo dell'immobile dei signori Mazza sulla lineadi confine con la proprietà Aromi e con veduta diretta sul cortile interno di quest’ultima, nonché la realizzazione di una loggia all'interno della detta finestra, con apertura di altra ed ulteriore veduta laterale, non avrebbe verificato se, a seguito di dette modifiche, fosse stato posto in essere un esercizio non civiliter del diritto di veduta da parte dei signori Mazza, e/o l'aggravamento e/o la non consentita modifica della servitù di veduta che la realizzazione di tale nuovo manufatto determinava a carico del fondo servente Aromi.

5.1. Anche il secondo motivo di ricorso va respinto.

La Corte d’appello ha affermato che il terrazzino oggetto di lite risulta delimitato, coperto e chiuso e che su una parete è stata realizzata una apertura, che consente la possibilità di prospetto, munita di parapetto in ferro: tale finestra sarebbe stata realizzata in sostituzione di un'altra precedentemente esistente, dalla quale era già possibile esercitare la veduta sulla proprietà confinante, sicché la nuova apertura, sebbene spostata e leggermente allargata, permetterebbe la medesima modalità di affaccio della finestra precedentemente esistente.

Si tratterebbe, a dire dei giudici di appello, di una "loggia" che consente la medesima veduta sul fondo del vicino esercitabile dalla finestra preesistente.

Rileva anche qui un accertamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità per violazione di norme di diritto, con cui si è stabilito che l’apertura prospiciente il fondo vicino costituiva sin dall'origine una veduta e che la trasformazione effettuata non ha aggravato la situazione del fondo servente, non avendo sostanzialmente modificato la precedente possibilità di inspicere e di prospicere in alienum (cfr. Cass. Sez. 2 , 09/02/1977, n. 570; Cass. Sez. 2, 17/04/1981, n. 2324).

6. Il ricorso va perciò rigettato.

I ricorrenti vanno condannati in solido a rimborsare ai controricorrenti le spese del giudizio di cassazione nell’importo liquidato in dispositivo.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna in solido i ricorrenti a rimborsare ai controricorrenti le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 4.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso pr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 35958/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] N 104, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti- avverso la SENTENZA della CORTE d'APPELLO di ANCONA n. 1608/2017 depositata il 02/11/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso articolato in due motivi avverso la sentenza n. 1608/2017 della Corte d’appello di Ancona, pubblicata il 2 novembre 2017. Resistono con controricorso Ferdinando, Maura e [OSCURATO:PERSONA]. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporisex art. 35 del d.lgs. n. 149 del 2022. I ricorrenti hanno depositato memoria. 2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (morta in corso di giudizio, con intervento dei suoi eredi Maura e [OSCURATO:PERSONA]), proprietari di immobile in Mondavio, convennero davanti al Tribunale di Pesaro, sezione distaccata di Fano, i vicini [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (morta in corso di giudizio, con intervento dei suoi eredi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), per sentir ordinare la “riduzione alle distanze di legge” di due finestre e un terrazzo. I convenuti domandarono in riconvenzionale la rimozione di tre finestre realizzate nella proprietà Mazza in sede di ristrutturazione del fabbricato, più grandi delle preesistenti, nonché di un balconcino. Con sentenza del 27 settembre 2010, il Tribunale di Pesaro, sezione distaccata di Fano, accolse sia la domanda degli attori che la riconvenzionale dei convenuti. 3. Proposto appello da Ferdinando, Maura e [OSCURATO:PERSONA], lo stesso venne in parte accolto dalla Corte di Ancona, respingendo la domanda riconvenzionale dei signori Aromi in relazione alle tre finestre ed al balconcino. Quanto al terrazzino, la Corte d’appello ha affermato che “dalle fotografie prodotte dalle parti e da quelle allegate alla CTU evince che questo risulta delimitato, coperto e chiuso e che su una parete è stata realizzata una apertura (consistente in una veduta con possibilità di prospetto), munita di parapetto in ferro: dalla medesima documentazione fotografica risulta inoltre che tale finestra è stata realizzata in sostituzione di un'altra precedentemente esistente, posta sulla sinistra (guardando l'immobile), dalla quale era già possibile esercitare la veduta sulla proprietà confinante (circostanza questa mai posta in discussione), e che la nuova apertura, sebbene spostata e leggermente allargata, consiste anche attualmente in una veduta che permette la medesima modalità di affaccio prima consentita dalla finestra precedentemente esistente. In considerazione di ciò si ritiene innanzitutto che l'opera così come realizzata possa essere qualificata più che come "terrazzino", come "loggia" (così come sostenuto dagli appellanti) poiché il primo implica l'aggetto (che comporta distanza) rispetto alla parete sul quale è realizzato, mentre nel caso di specie l'apertura è stata realizzata nella parete, come una finestra, anche se il parapetto è realizzato in ferro, anziché in muratura: in ogni caso la veduta sul fondo del vicino è comunque la medesima, sia che venga esercitata da una finestra, sia che venga esercitata da una loggia”. Pertanto, tale “loggia” avrebbe sostituito la finestra preesistente senza modificare la servitù di veduta già acquisita con la finestra. Quanto alle tre finestre poste al piano terra, che i convenuti avevano dedotto essere di dimensioni più ampie rispetto a quelle preesistenti, la Corte d’appello ha richiamato la CTU, secondo la quale dal progetto presentato in Comune emergeva che dette finestre erano simili anche prima della ristrutturazione. Anche dunque a considerarle luci, come sostenuto dal Tribunale, e come risultante sia dalle fotografie prodotte (dalle quali si evincerebbe che le aperture in questione impediscono l'affaccio per la presenza di inferriate), sia dalla relazione tecnica - illustrativa del progetto prodotta, i giudici di secondo grado hanno evidenziato che i signori Aromi non avevano esplicitato una domanda di accertamento della mancanza dei requisiti di cui all'art. 901 c.c. e di regolarizzazione ai sensi dell'art. 902 c.c. Sicché, verificata la preesistenza delle aperture in questione e negata la realizzazione di un ampliamento tale da comportare un aggravamento a carico del fondo Aromi, la Corte d’appello ha rigettato la pretesa di rimozione. 4. Il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] denuncia la Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., art.901 c.c., art. 902 c.c., per avere la Corte d’appello di Ancona (in ordine alle tre aperture al piano terra dell'immobile dei signori Mazza, qualificate "luci irregolari'') respinto la domanda riconvenzionale avanzata inprimo grado dai signori Aromi, sull'errato presupposto che nella stessa, comunque volta ad ottenere la eliminazione e/o la riduzione delle aperture, non fosse esplicitamente richiesto il ripristino dellaconformità delle stesse tre aperture ai sensi dell'art. 901 c.c., né diregolarizzare tali aperture ai sensi dell’art. 902 c.c. 4.1.Il primo motivo di ricorso è inammissibile per carenza di riferibilità ad una delle due concorrenti rationes decidendi su cui poggia la statuizione impugnata, e comunque nella sostanza non è fondato. La Corte d’appello ha dapprima affermato che le tre finestre poste al piano terra non erano risultate di dimensioni più ampie rispetto a quelle preesistenti alla ristrutturazione, e questa ragione autonoma di decisione non è stata censurata dai ricorrenti. Costituisce accertamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità per violazione di norme di diritto, lo stabilire che un'apertura prospiciente il fondo vicino costituiva sin dall'origine una veduta e che, pertanto, le modificazioni ad essa apportate non hanno aggravato la situazione del fondo servente, non avendo sostanzialmente modificato la precedente possibilità di inspicere e di prospicere in alienum (cfr. Cass. Sez. 2 , 09/02/1977, n. 570). In relazione ad una servitù di veduta acquistata per usucapione, la realizzazione di opere che non modifichino l’estensione dell’apertura non incide sulla sua identità e quindi non determina la decorrenza di un nuovo termine per usucapire (ad esempio, Cass. Sez. 2, 02/07/2003, n. 10460). Ove invece si trattasse di luci irregolari (il cui possesso non può condurre all'acquisto per usucapione; ad esempio, Cass. Sez. 2, 17/06/2004, n. 11343), il che la Corte d’appello avrebbe desunto dalle fotografie prodotte (per la presenza di inferriate) e dalla relazione tecnica - illustrativa del progetto, la sentenza impugnata ha evidenziato che facesse difetto una espressa domanda degli Aromi volta alla regolarizzazione ai sensi dell'art. 902 c.c. Appartiene alla giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui viola il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato il giudice che, adito allo scopo di sentir dichiarare l'illegittimità di alcune vedute, ne abbia imposto la regolarizzazione invece come luci, diversi essendo i presupposti ed i rimedi per l'una e l'altra disciplina, nonché i petita: nel primo caso si intende essenzialmente tutelare il proprietario dall'indiscrezione del vicino, impedendo a quest'ultimo di creare aperture a distanza inferiore a quella di legge, la cui inosservanza può essere eliminata solo con l'arretramento o la chiusura della veduta; nel secondo, diversamente, si regolamenta il diritto a praticare sul proprio fabbricato delle aperture verso il fondo del vicino, finalizzate solo ad attingere luce ed aria, stabilendo i requisiti di altezza e di sicurezza cui è condizionata la limitazione del diritto delvicino medesimo, il cui rispetto può ottenersi, attraverso la semplice regolarizzazione (ad esempio, Cass. Sez. 2, 28/07/2021, n. 21615; Cass. Sez. 2, 02/02/2009, n. 2558 ; Cass. Sez. 2 , 05/01/2011, n. 233 ; Cass. Sez. 2, 21/02/2006, n. 3724). La domanda riconvenzionale avanzata dai signori Aromi,qualificata come volta ad ottenere la eliminazione e/o la riduzione delle vedute, è quindi diversa dalla domanda di regolarizzazione delle luci. Soltanto nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. i ricorrenti integrano la censura facendo riferimento alla precisazione o modificazione della domanda che avevano formulato nella memoria di replica ex art. 183 c.p.c. del 22 dicembre 2003. Funzione della memoria di cui all’art. 380-bis.1., c.p.c., al pari della memoria prevista dall’art. 378 c.p.c., è però quella soltanto di illustrare e chiarire le ragioni giustificatrici dei motivi debitamente enunciati nel ricorso, e non già di operarne integrazionio aggiunte (Cass. Sez. 2, 28/11/2018, n. 30760). 5. Il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 907c.c., art.1067 c.c., giacché la Corte d’appello di Ancona, pur avendo accertato la traslazione e l'ampliamento dimensionale, prospettico e di veduta della finestra oggetto di giudizio posta al piano primo dell'immobile dei signori Mazza sulla lineadi confine con la proprietà Aromi e con veduta diretta sul cortile interno di quest’ultima, nonché la realizzazione di una loggia all'interno della detta finestra, con apertura di altra ed ulteriore veduta laterale, non avrebbe verificato se, a seguito di dette modifiche, fosse stato posto in essere un esercizio non civiliter del diritto di veduta da parte dei signori Mazza, e/o l'aggravamento e/o la non consentita modifica della servitù di veduta che la realizzazione di tale nuovo manufatto determinava a carico del fondo servente Aromi. 5.1. Anche il secondo motivo di ricorso va respinto. La Corte d’appello ha affermato che il terrazzino oggetto di lite risulta delimitato, coperto e chiuso e che su una parete è stata realizzata una apertura, che consente la possibilità di prospetto, munita di parapetto in ferro: tale finestra sarebbe stata realizzata in sostituzione di un'altra precedentemente esistente, dalla quale era già possibile esercitare la veduta sulla proprietà confinante, sicché la nuova apertura, sebbene spostata e leggermente allargata, permetterebbe la medesima modalità di affaccio della finestra precedentemente esistente. Si tratterebbe, a dire dei giudici di appello, di una "loggia" che consente la medesima veduta sul fondo del vicino esercitabile dalla finestra preesistente. Rileva anche qui un accertamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità per violazione di norme di diritto, con cui si è stabilito che l’apertura prospiciente il fondo vicino costituiva sin dall'origine una veduta e che la trasformazione effettuata non ha aggravato la situazione del fondo servente, non avendo sostanzialmente modificato la precedente possibilità di inspicere e di prospicere in alienum (cfr. Cass. Sez. 2 , 09/02/1977, n. 570; Cass. Sez. 2, 17/04/1981, n. 2324). 6. Il ricorso va perciò rigettato. I ricorrenti vanno condannati in solido a rimborsare ai controricorrenti le spese del giudizio di cassazione nell’importo liquidato in dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna in solido i ricorrenti a rimborsare ai controricorrenti le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 4.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso pr
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