CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 46963/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; !etto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso ia sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e ia memoria trasmessa nell'interessa del ricorrente; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto con i primi due si mette in discussione la tenuta motivazionale della sentenza gravata e la corretta valutazione del materia probatorio acquisito con riguardo al giudizio di responsabilità che di contro risu'ta riposare su uno va`utazioni non rnanifestarrente illogiche né congetturali mai ancorate al portato del dato processuale tacciato di inutilizzabilità ( il messaggio telefonico cui ha fatto cenno il teste di PG Carrozzini nel corso della sua deposizione) che risultano invece apprezzate quale mera scaturigine dei successiv atti di indagine ( l'attività di osservazione e perquisizione) che hanno invece fornito gli elementi fondanti della ritenuta partecipazione concorsuale ascritta al ricorrente; con il terzo si contesta il diniego delle ceneriche Quando anche sul punto la sentenza impugnata appare sorretta da sufficiente e no: i iLogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda l'ultimo capoverso cfi pagina 4); rilevato che !a memoria trasmessa dalla di'esa non riguarda temi di pertinenza del giudizio di legittimità ma attiene a profili inerenti alla fase di esecuzione dei'a condanna„ estranei alle competenze di questa Corte; rilevato che arl'inamn-lissibilità dei ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen, P .Q. M. Dichiara inarrimissibile ii ricorso e condanna ii ricorrente a: pagamento delle spese processuali e della scmma di Euro tremi:a in favore dei ia Cassa delle ammende.. Così deciso il 27 otto