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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 gennaio 2026

Cassazione n. 03551/2026

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n.

R.G. 6077-2019proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].,in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentatie difesi da ll’ A vv oca t o [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale alle liti in atti -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso da gli Avv oca t i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ROMANELLIgiusta procura speciale alle liti in atti -controricorrente e ricorrente incidentale - [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la sentenz a n. 1424/2018 della [OSCURATO:PERSONA] dellaTOSCANA, depositat a il 12.7.2018 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del13/1/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssaANTONELLA DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:SOCIETA]. hanno proposto ricorso , affidato a due motivi,per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana aveva parzialmente accoltol'appello del Comune di Asciano avverso la sentenza n. 179/2016 , emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Siena, in accoglimento del ricorso proposto avverso avvis i di accertamento ICI 2009 - 2011 e IMU 2012-2013relativi ad immobile in comproprietà indivisa dei ricorrenti e di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] con controricorso e propone ricorso incidentale affidato ad unico motivo, [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato.

Nelle more, a seguito del decesso del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], si sono costituiti in giudizio, quali eredi, Franco, Laura e [OSCURATO:PERSONA].

Entrambe le partihanno da ultimo depositato memoria difensiva . [OSCURATO:PERSONA]

1.1. Con il primo motivo i ricorrent i principali denuncia no , ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c.,violazione dell’art. 9, comma 1 del D.Lgs. 23/2011, dell’art. 13, comma 2, d.l. n. 23/2011, dell’art. 1, comma 639, legge n. 147/2013per avere la Corte di giustizia tributaria di secondo grado erroneamente ritenuto che presupposto per l’applicazione di ICI ed IMU sia la proprietà del bene, anziché il possesso.

1.2. Con il secondo motivo i ricorrent i principali denuncia no , ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione dell’art. 1140 c.c., dell’art. 9, comma 2 del D.Lgs. 23/2011 , dell’art. 13, comma 2, d.l. n. 23/2011, dell’art. 1, comma 639, legge n. 147/2013per avere la Corte di giustizia tributaria di secondo grado erroneamente escluso l’esenzione dal pagamento dell’ICI e dell’IMU in conseguenza dell’occupazione abusiva degli immobilidei contribuent i, pur essendosi questi ultimi attivati in via giudiziaria per ottenere la liberazione degli stessi. 1.2.Va esaminato, per il criterio della ragione più liquida, il secondo motivo, che è fondato, con assorbimento del primo motivo.

1.3. Con ordinanze interlocutorie n. 9956 e 9957 del 13/4/2023, questa Sezione della Corte di Cassazione ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli articoli 3, 42 e 53 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, d.lgs. n. 23/2011 (nel testo applicabile ratione temporis), nella parte in cui non prevede l’esenzione d’imposta nell’ipotesi di occupazione abusiva dell’immobile che non possa essere liberato pur in presenza di denuncia agli organi istituzionali preposti, rimettendo, dunque, la relativa questione di legittimità costituzionale alla Corte Costituzionale.

1.4. [OSCURATO:PERSONA], con la pronuncia n. 60 del 5marzo 2024, ha ritenuto fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2011, nel testo applicabile ratione temporis, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 53, primo comma, Cost. affermando i seguenti principi: «Indipendentemente dalla nozione di possesso cui debba farsi riferimento a proposito dell’IMU, è irragionevole affermare che sussista la capacità contributiva del proprietario che abbia subìto l’occupazione abusiva di un immobile che lo renda inutilizzabile e indisponibile e si sia prontamente attivato per denunciarne penalmente l’accaduto, tanto che il legislatore, come già rilevato, è intervenuto con la legge n. 197 del 2022 per dichiarare non dovuta l’imposta in questione.

Emblematico è il caso oggetto dei giudizi a quibusin cui la società proprietaria aveva assunto tutte le necessarie iniziative per prevenire l’occupazione dell’immobile e aveva tempestivamente provveduto a denunciare all’autorità giudiziaria penale l’avvenuta occupazione contro la sua volontà.

Benché nell’agosto 2013 fosse stato disposto un sequestro preventivo dell’immobile ex art. 321 del codice di procedura penale da parte del giudice per le indagini preliminari, lo stesso sequestro non aveva avuto esecuzione per ragioni di ordine pubblico.

Pertanto, la società proprietaria non era riuscita a tornare nel possesso dell’immobile nonostante l’uso di una diligenza adeguata.

Questa Corte ha costantemente affermato che «ogni prelievo tributario deve avere una causa giustificatrice in indici concretamente rivelatori di ricchezza (ex plurimis, sentenze n. 156 del 2001, n. 111 del 1997, n. 21 del 1996, n. 143 del 1995, n. 179 del 1985 e n. 200 del 1976)» (sentenza n. 10 del 2023) e ha sottolineato che «la sottrazione all’imposizione (o la sua riduzione) è resa necessaria […] dal rilievo di una minore o assente capacità contributiva (che il legislatore può riscontrare in relazione ad alcune circostanze di fatto)» (sentenza n. 120 del 2020).

È dunque irragionevole e contrario al principio della capacità contributiva che il proprietario di un immobile occupato abusivamente, il quale abbia sporto tempestiva denuncia all’autorità giudiziaria penale, sia, ciò nonostante, tenuto a versare l’IMU peril periodo decorrente dal momento della denuncia a quello in cui l’immobile venga liberato, perché la proprietà di tale immobile non costituisce, per il periodo in cui è abusivamente occupato, un valido indice rivelatore di ricchezza per il proprietario spogliato del possesso.

Del resto, questa impostazione è coerente con una ipotesi impositiva per certi versi simile in cui, in caso di perdita della disponibilità del bene per fatto di terzo, l’ordinamento giuridico stabilisce il venir meno dell’obbligo delpagamento dell’imposta.

È questo il caso della tassa automobilistica: l’art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia tributaria), convertito, con modificazioni, in legge 28 febbraio 1983, n. 53, stabilisce infatti, ai commi trentasettesimo e trentottesimo, che, nonostante il soggetto passivo sia il proprietario del bene, «[l]a perdita del possesso del veicolo o dell’autoscafo per forza maggiore o per fatto di terzo o la indisponibilità conseguente a provvedimento dell’autorità giudiziaria o della pubblica amministrazione, annotate nei registri indicati nel trentaduesimo comma, fanno venir meno l’obbligo del pagamento del tributo per i periodi d’imposta successivi a quello in cui è stata effettuata l’annotazione.

L’obbligo del pagamento ricomincia a decorrere dal mese in cui avviene il riacquisto del possesso o la disponibilità del veicolo o dell’autoscafo».

Deve pertanto affermarsi l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2011, nel testo applicabile ratione temporis, per violazione degli artt. 3, primo comma, e 53, primo comma, Cost., nella parte in cui non prevede che – sul modello dell’art. 1, comma 81, della legge n. 197 del 2022 citato dal rimettente –non sono soggetti all’imposta municipale propria, per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli artt. 614, secondo comma, o 633 cod. pen. o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale».

1.5. Sulla scorta di quanto affermato dal Giudice delle leggi, ne consegue nel caso in esame la mancataconformità della sentenza impugnata ai principi dianzi illustrati avendo la Corte di giustizia tributaria di secondo grado ritenuto legittima la tassazione dell’immobile dei ricorrenti, sulla scorta delle seguenti affermazioni: «Per quanto riguarda ... i l periodo oggetto di accertamento successivo alla predetta data... ( ndr. 9.11.2011) si ritiene che i ricorrenti risultavano proprietari degli immobili in questione e dovevano pertanto essere ritenuti soggetti passivi delle impostestesse.

Da tale dat a infatti, anche a voler concedere che soggetto passivo dell'imposta sia il possessore, i sigg.

Tuzzolino, essendo risultati soccombenti inuna causa di cui erano stati parte e cheaveva acce rtato nei loro confronti l 'esistenza di alcun diritto reale sui beni, risultavano occupanti di fatto, meri detentori senza titolo degli immobili stessi, per i quali risulta infatti esser stato avviato un procedimento di sgombero dei locali».

1.6. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha dunque omesso di accertare, in fatto, che icontribuentiavessero adottato , senza alcun esito, tutte le misure necessarie allo sgombero dei locali, all’uopo debitamente e tempestivamente sollecitando l’intervento della forza pubblicae presentando denuncia o iniziando anche azione giudiziaria penale , risultando dunque nell’impossibilità di tornare in possesso dell’immobile.

2.1. Con il ricorso incidentale il Comune denuncia,ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione degli artt. 2909, 2643 e 2932 c.c. e lamenta che la Commissione tributaria regionale abbia erroneamente escluso la soggettività passiva dei ricorrenti principalidall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 9.11.2011 pur a fronte del passaggio in giudicato della sentenza della Corte d’appello di Firenze n. 1877/2005che aveva disposto il trasferimento degli immobili, ex art. 2932 c.c., in favore degli odierni ricorrenti principali e di [OSCURATO:PERSONA].

2.2. In via preliminare va respinta l’eccezione, sollevata da parte ricorrente, di inammissibilità del ricorso incidentale per tardività in quanto notificato oltre il termine di sei mesi per l’impugnazione previsto dall’art. 327 c.p.c., pur se nel termine previsto dall’art. 370 c.p.c.,stante che, nel caso di specie, l’interesse all’impugnazione non sarebbe sorto a seguito della proposizione del ricorso principale, bensì sarebbe stato «originario» e derivantedalla statuizione del Giudice di appello che aveva confermato nel merito la pronuncia di illegittimità (e quindi l’annullamento) degli avvisi di accertamento ICI relativi agli anni di imposta 2009, 2010 e 2011.

2.3. Come già più volte affermato da questa Corte, infatti, l'impugnazione incidentale tardiva - da proporsi con l'atto di costituzione dell'appellato o con il controricorso nel giudizio di cassazione - può essere sollevata anche quando sia scaduto il termine per l'impugnazione principale, indipendentemente dal fatto che investa un capo autonomo della sentenza stessa e che, quindi, l'interesse ad impugnare fosse preesistente, dato che nessuna distinzione in proposito è contenuta negli artt. 334, 343 e 371 c.p.c. e che occorre consentire alla parte, che avrebbe di per sé accettato la decisione, di contrastare l'iniziativa della controparte, volta a rimettere comunque in discussione l'assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata (cfr. Cass.

SU n. 8486/2024 ; conf.

Cass. nn. 25469/2025, 15100/2024).

2.4. Ciò posto, nel merito la censura del Comune va disattesa.

2.5. Come riportato nella sentenza impugnata e negli atti difensivi di parte, la suddetta sentenza della Corte d’appello di Firenze fu oggetto di impugnazione in cassazione da parte degli interventori adesivi nel suddetto giudizio, risultati poi non legittimati a proporre ricorso, con conseguente dichiarazione di inammissibilità del ricorso a seguito di sentenza di questa Corte n.23299/2011.

2.6. Ciò premesso, l a pubblicazione della sentenza della Corte di cassazione che rigetti o dichiari inammissibile il ricorso avverso la pronuncia che ha definito il giudizio presupposto determina ipso facto il passaggio in giudicato di tale pronuncia(Cass. n. 11737/2019).

2.7. Ne consegue che prima della pubblicazione della sentenza di questa Corte, nell’anno 2011, come ha correttamente evidenziato la Commissione tributaria regionale, non era passata in giudicato la pronuncia della Corte d’appello di Firenze di trasferimento degli immobili ex art. 2932 c.c. agli odierni ricorrenti principali.

3. Il ricorso va dunque accolto quanto al secondo motivo di ricorso principale, assorbi to i l primo motivo e respinto il ricorso incidental e , con conseguente cassazione dell'impugnata sentenza e rinvio per nuovoesame alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana in diversa composizione, cui resta demandata anche la pronuncia sull’istanza relativa all’intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi e sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M la Corte accoglie il secondomotivo di ricorso di ricorso principale , assorbito il primomotivo; rigetta il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana in diversa composizione, cui demanda di pronunciare anche sulle spesedel giudizio di legittimità.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. R.G. 6077-2019proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].,in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentatie difesi da ll’ A vv oca t o [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale alle liti in atti -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso da gli Avv oca t i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ROMANELLIgiusta procura speciale alle liti in atti -controricorrente e ricorrente incidentale - [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la sentenz a n. 1424/2018 della [OSCURATO:PERSONA] dellaTOSCANA, depositat a il 12.7.2018 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del13/1/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssaANTONELLA DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:SOCIETA]. hanno proposto ricorso , affidato a due motivi,per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana aveva parzialmente accoltol'appello del Comune di Asciano avverso la sentenza n. 179/2016 , emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Siena, in accoglimento del ricorso proposto avverso avvis i di accertamento ICI 2009 - 2011 e IMU 2012-2013relativi ad immobile in comproprietà indivisa dei ricorrenti e di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] con controricorso e propone ricorso incidentale affidato ad unico motivo, [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato. Nelle more, a seguito del decesso del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], si sono costituiti in giudizio, quali eredi, Franco, Laura e [OSCURATO:PERSONA]. Entrambe le partihanno da ultimo depositato memoria difensiva . [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Con il primo motivo i ricorrent i principali denuncia no , ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c.,violazione dell’art. 9, comma 1 del D.Lgs. 23/2011, dell’art. 13, comma 2, d.l. n. 23/2011, dell’art. 1, comma 639, legge n. 147/2013per avere la Corte di giustizia tributaria di secondo grado erroneamente ritenuto che presupposto per l’applicazione di ICI ed IMU sia la proprietà del bene, anziché il possesso. 1.2. Con il secondo motivo i ricorrent i principali denuncia no , ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione dell’art. 1140 c.c., dell’art. 9, comma 2 del D.Lgs. 23/2011 , dell’art. 13, comma 2, d.l. n. 23/2011, dell’art. 1, comma 639, legge n. 147/2013per avere la Corte di giustizia tributaria di secondo grado erroneamente escluso l’esenzione dal pagamento dell’ICI e dell’IMU in conseguenza dell’occupazione abusiva degli immobilidei contribuent i, pur essendosi questi ultimi attivati in via giudiziaria per ottenere la liberazione degli stessi. 1.2.Va esaminato, per il criterio della ragione più liquida, il secondo motivo, che è fondato, con assorbimento del primo motivo. 1.3. Con ordinanze interlocutorie n. 9956 e 9957 del 13/4/2023, questa Sezione della Corte di Cassazione ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli articoli 3, 42 e 53 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, d.lgs. n. 23/2011 (nel testo applicabile ratione temporis), nella parte in cui non prevede l’esenzione d’imposta nell’ipotesi di occupazione abusiva dell’immobile che non possa essere liberato pur in presenza di denuncia agli organi istituzionali preposti, rimettendo, dunque, la relativa questione di legittimità costituzionale alla Corte Costituzionale. 1.4. [OSCURATO:PERSONA], con la pronuncia n. 60 del 5marzo 2024, ha ritenuto fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2011, nel testo applicabile ratione temporis, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 53, primo comma, Cost. affermando i seguenti principi: «Indipendentemente dalla nozione di possesso cui debba farsi riferimento a proposito dell’IMU, è irragionevole affermare che sussista la capacità contributiva del proprietario che abbia subìto l’occupazione abusiva di un immobile che lo renda inutilizzabile e indisponibile e si sia prontamente attivato per denunciarne penalmente l’accaduto, tanto che il legislatore, come già rilevato, è intervenuto con la legge n. 197 del 2022 per dichiarare non dovuta l’imposta in questione. Emblematico è il caso oggetto dei giudizi a quibusin cui la società proprietaria aveva assunto tutte le necessarie iniziative per prevenire l’occupazione dell’immobile e aveva tempestivamente provveduto a denunciare all’autorità giudiziaria penale l’avvenuta occupazione contro la sua volontà. Benché nell’agosto 2013 fosse stato disposto un sequestro preventivo dell’immobile ex art. 321 del codice di procedura penale da parte del giudice per le indagini preliminari, lo stesso sequestro non aveva avuto esecuzione per ragioni di ordine pubblico. Pertanto, la società proprietaria non era riuscita a tornare nel possesso dell’immobile nonostante l’uso di una diligenza adeguata. Questa Corte ha costantemente affermato che «ogni prelievo tributario deve avere una causa giustificatrice in indici concretamente rivelatori di ricchezza (ex plurimis, sentenze n. 156 del 2001, n. 111 del 1997, n. 21 del 1996, n. 143 del 1995, n. 179 del 1985 e n. 200 del 1976)» (sentenza n. 10 del 2023) e ha sottolineato che «la sottrazione all’imposizione (o la sua riduzione) è resa necessaria […] dal rilievo di una minore o assente capacità contributiva (che il legislatore può riscontrare in relazione ad alcune circostanze di fatto)» (sentenza n. 120 del 2020). È dunque irragionevole e contrario al principio della capacità contributiva che il proprietario di un immobile occupato abusivamente, il quale abbia sporto tempestiva denuncia all’autorità giudiziaria penale, sia, ciò nonostante, tenuto a versare l’IMU peril periodo decorrente dal momento della denuncia a quello in cui l’immobile venga liberato, perché la proprietà di tale immobile non costituisce, per il periodo in cui è abusivamente occupato, un valido indice rivelatore di ricchezza per il proprietario spogliato del possesso. Del resto, questa impostazione è coerente con una ipotesi impositiva per certi versi simile in cui, in caso di perdita della disponibilità del bene per fatto di terzo, l’ordinamento giuridico stabilisce il venir meno dell’obbligo delpagamento dell’imposta. È questo il caso della tassa automobilistica: l’art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia tributaria), convertito, con modificazioni, in legge 28 febbraio 1983, n. 53, stabilisce infatti, ai commi trentasettesimo e trentottesimo, che, nonostante il soggetto passivo sia il proprietario del bene, «[l]a perdita del possesso del veicolo o dell’autoscafo per forza maggiore o per fatto di terzo o la indisponibilità conseguente a provvedimento dell’autorità giudiziaria o della pubblica amministrazione, annotate nei registri indicati nel trentaduesimo comma, fanno venir meno l’obbligo del pagamento del tributo per i periodi d’imposta successivi a quello in cui è stata effettuata l’annotazione. L’obbligo del pagamento ricomincia a decorrere dal mese in cui avviene il riacquisto del possesso o la disponibilità del veicolo o dell’autoscafo». Deve pertanto affermarsi l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2011, nel testo applicabile ratione temporis, per violazione degli artt. 3, primo comma, e 53, primo comma, Cost., nella parte in cui non prevede che – sul modello dell’art. 1, comma 81, della legge n. 197 del 2022 citato dal rimettente –non sono soggetti all’imposta municipale propria, per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli artt. 614, secondo comma, o 633 cod. pen. o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale». 1.5. Sulla scorta di quanto affermato dal Giudice delle leggi, ne consegue nel caso in esame la mancataconformità della sentenza impugnata ai principi dianzi illustrati avendo la Corte di giustizia tributaria di secondo grado ritenuto legittima la tassazione dell’immobile dei ricorrenti, sulla scorta delle seguenti affermazioni: «Per quanto riguarda ... i l periodo oggetto di accertamento successivo alla predetta data... ( ndr. 9.11.2011) si ritiene che i ricorrenti risultavano proprietari degli immobili in questione e dovevano pertanto essere ritenuti soggetti passivi delle impostestesse. Da tale dat a infatti, anche a voler concedere che soggetto passivo dell'imposta sia il possessore, i sigg. Tuzzolino, essendo risultati soccombenti inuna causa di cui erano stati parte e cheaveva acce rtato nei loro confronti l 'esistenza di alcun diritto reale sui beni, risultavano occupanti di fatto, meri detentori senza titolo degli immobili stessi, per i quali risulta infatti esser stato avviato un procedimento di sgombero dei locali». 1.6. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha dunque omesso di accertare, in fatto, che icontribuentiavessero adottato , senza alcun esito, tutte le misure necessarie allo sgombero dei locali, all’uopo debitamente e tempestivamente sollecitando l’intervento della forza pubblicae presentando denuncia o iniziando anche azione giudiziaria penale , risultando dunque nell’impossibilità di tornare in possesso dell’immobile. 2.1. Con il ricorso incidentale il Comune denuncia,ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione degli artt. 2909, 2643 e 2932 c.c. e lamenta che la Commissione tributaria regionale abbia erroneamente escluso la soggettività passiva dei ricorrenti principalidall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 9.11.2011 pur a fronte del passaggio in giudicato della sentenza della Corte d’appello di Firenze n. 1877/2005che aveva disposto il trasferimento degli immobili, ex art. 2932 c.c., in favore degli odierni ricorrenti principali e di [OSCURATO:PERSONA]. 2.2. In via preliminare va respinta l’eccezione, sollevata da parte ricorrente, di inammissibilità del ricorso incidentale per tardività in quanto notificato oltre il termine di sei mesi per l’impugnazione previsto dall’art. 327 c.p.c., pur se nel termine previsto dall’art. 370 c.p.c.,stante che, nel caso di specie, l’interesse all’impugnazione non sarebbe sorto a seguito della proposizione del ricorso principale, bensì sarebbe stato «originario» e derivantedalla statuizione del Giudice di appello che aveva confermato nel merito la pronuncia di illegittimità (e quindi l’annullamento) degli avvisi di accertamento ICI relativi agli anni di imposta 2009, 2010 e 2011. 2.3. Come già più volte affermato da questa Corte, infatti, l'impugnazione incidentale tardiva - da proporsi con l'atto di costituzione dell'appellato o con il controricorso nel giudizio di cassazione - può essere sollevata anche quando sia scaduto il termine per l'impugnazione principale, indipendentemente dal fatto che investa un capo autonomo della sentenza stessa e che, quindi, l'interesse ad impugnare fosse preesistente, dato che nessuna distinzione in proposito è contenuta negli artt. 334, 343 e 371 c.p.c. e che occorre consentire alla parte, che avrebbe di per sé accettato la decisione, di contrastare l'iniziativa della controparte, volta a rimettere comunque in discussione l'assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata (cfr. Cass. SU n. 8486/2024 ; conf. Cass. nn. 25469/2025, 15100/2024). 2.4. Ciò posto, nel merito la censura del Comune va disattesa. 2.5. Come riportato nella sentenza impugnata e negli atti difensivi di parte, la suddetta sentenza della Corte d’appello di Firenze fu oggetto di impugnazione in cassazione da parte degli interventori adesivi nel suddetto giudizio, risultati poi non legittimati a proporre ricorso, con conseguente dichiarazione di inammissibilità del ricorso a seguito di sentenza di questa Corte n.23299/2011. 2.6. Ciò premesso, l a pubblicazione della sentenza della Corte di cassazione che rigetti o dichiari inammissibile il ricorso avverso la pronuncia che ha definito il giudizio presupposto determina ipso facto il passaggio in giudicato di tale pronuncia(Cass. n. 11737/2019). 2.7. Ne consegue che prima della pubblicazione della sentenza di questa Corte, nell’anno 2011, come ha correttamente evidenziato la Commissione tributaria regionale, non era passata in giudicato la pronuncia della Corte d’appello di Firenze di trasferimento degli immobili ex art. 2932 c.c. agli odierni ricorrenti principali. 3. Il ricorso va dunque accolto quanto al secondo motivo di ricorso principale, assorbi to i l primo motivo e respinto il ricorso incidental e , con conseguente cassazione dell'impugnata sentenza e rinvio per nuovoesame alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana in diversa composizione, cui resta demandata anche la pronuncia sull’istanza relativa all’intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi e sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M la Corte accoglie il secondomotivo di ricorso di ricorso principale , assorbito il primomotivo; rigetta il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana in diversa composizione, cui demanda di pronunciare anche sulle spesedel giudizio di legittimità. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari
Sentenza Cassazione n. 03551/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris