Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 38834/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2019 della CORTE di APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA].

Alessandro CIMMINO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di annullare senza rinvio la sentenza impugnata e mandare assolto l'imputato per i fatti reato in contestazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa il 22/11/2019 la Corte di appello di Brescia confermava la sentenza con la quale il Tribunale di Brescia, in composizione monocratica, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], con la recidiva contestata, alla pena di mesi nove di reclusione e 150,00 euro di multa per il reato di cui all'art.640 cod. pen., con condanna alle spese del grado.

H-L

2. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], proponendo cinque motivi di ricorso.

3. Con il primo motivo di ricorso la difesa ha dedotto violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. per errata applicazione della legge penale in ordine alla eccepita nullità del decreto di citazione a giudizio, non essendo lo stesso stato preceduto dalla rituale notifica dell'avviso di conclusione indagini preliminari. [OSCURATO:PERSONA], infatti, era stato dichiarato irreperibile con decreto del Pubblico Ministero del 25/03/2015, con conseguente notifica dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. ai sensi dell'art. 159 cod. proc. pen. a cura della polizia giudiziaria.

Tale notifica risultava realizzata erroneamente e in violazione di legge atteso che, proprio in occasione dell'accesso da parte della polizia giudiziaria presso il luogo di nascita dell'imputato, era emersa la circostanza del trasferimento dello stesso in Spagna.

Tale circostanza avrebbe dovuto comportare l'attivazione da parte del Pubblico Ministero del disposto dell'art. 169, comma 4, cod. proc. pen. mediante l'adozione di ricerche anche fuori dal territorio dello Stato.

La mancata realizzazione di tali ricerche determina la nullità del decreto d'irreperibilità e la conseguente nullità della notifica dell'avviso di conclusione indagini al difensore d'ufficio ex art. 159 cod. proc. pen., nonché la nullità ex art. 552, comma 2, cod. proc. pen. del decreto di citazione a giudizio.

4. Con il secondo motivo di ricorso la difesa ha dedotto violazione di legge in relazione al difetto di competenza per territorio del Tribunale di Bergamo; tale incompetenza era stata già eccepita nel corso dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dinnanzi al Tribunale di Bergamo a favore del Tribunale di Milano, ed in subordine di quello di Torino.

La competenza doveva essere individuata in relazione al luogo dove avrebbe dovuto essere disposto il pagamento del corrispettivo, ovvero la sede della MGL [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. a Milano, o, in alternativa con riferimento al luogo dove era divenuta definitiva la lesione del patrimonio della persona offesa, vale a dire la sede della società di trasporti in Torino.

5. Con il terzo motivo di ricorso la difesa ha dedotto mancanza della prova della commissione del fatto ad opera dell'imputato; la sentenza motiva realizzando una evidente inversione dell'onere probatorio posto in capo all'accusa quanto alla responsabilità dell'imputato, facendosi forza di non meglio precisate coincidenze, piuttosto che di veri e propri elementi di prova; le dichiarazioni rese dalla persona offesa, oltre ai documenti acquisiti, non consentono di individuare elementi a carico t del ricorrente, se non quello di essere legale rappresentante della MGL [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.

6. Con il quarto motivo di ricorso la difesa ha dedotto erronea applicazione della legge in relazione alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4 atteso l'importo del corrispettivo per il trasporto stabilito nella misura di euro 951,60, certamente di peculiare tenuità se valutato nel complessivo contesto della vicenda.

7. Con il quinto motivo di ricorso la difesa ha dedotto violazione di legge in relazione alla mancata esclusione della recidiva; la sentenza di primo grado riconosceva la recidiva senza motivare in alcun modo.

La modestia e peculiarità dell'episodio criminoso impedisce di riconoscere l'aggravio di pericolosità in cui si concreta la disciplina di cui all'art. 99 cod. pen. 8.

Il Procuratore Generale, con memoria e requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, ha chiesto che venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi generici, non consentiti e manifestamente infondati.

2. Va evidenziato come già con il primo motivo di ricorso la difesa non si sia confrontata in alcun modo con la motivazione della sentenza.

Quanto all'eccezione sollevata sia in primo che in secondo grado, occorre considerare come il giudice di appello, confermando la valutazione del primo giudice, abbia ampiamente motivato, in modo logico e privo di qualsiasi contraddizione sul punto, analizzando i documenti prodotti dall'imputato giungendo ad una approfondita considerazione di irrilevanza per il loro contenuto.

Difatti, dall'insieme della documentazione prodotta erano emerse solo indicazioni del tutto generiche quanto ad un non meglio precisato trasferimento del ricorrente in Spagna, senza alcuna puntuale indicazione sul luogo di residenza estero, presupposto indispensabile per attivare la procedura di cui all'art. 169, comma 4, cod. proc. pen.

A fronte, dunque, di un documento sostanzialmente illeggibile, non tradotto, che riporta una mera dizione generica circa l'iscrizione nel registro centrale degli stranieri della direzione generale di polizia, la Corte di appello ha correttamente ritenuto tale documento irrilevante, non potendo dimostrare che al momento delle ricerche svolte all'epoca della notifica il Sanapo si trovasse effettivamente all'estero.

2.1. Il giudice di appello ha, inoltre, richiamato una serie di dati estremamente significativi, ovvero la assenza di documentazione attestante l'iscrizione all'AIRE, la mancanza di qualsiasi documentazione indicativa del possesso di un alloggio di residenza, la carenza di allegazione quanto allo svolgimento di una qualsivoglia attività lavorativa all'estero, nonostante le dichiarazioni in tal senso rese dall'imputato.

Tenuto conto della genericità della dizione inserita nella notifica, dalla quale è emerso che i genitori del Sanapo dichiaravano che lo stesso era emigrato in Spagna, la Corte di appello ha correttamente applicato il principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, che qui si intende ribadire secondo il quale "Ai fini della emissione del decreto di irreperibilità, l'obbligo di disporre le ricerche all'estero, sorge soltanto se quelle svolte nel territorio dello Stato consentono di individuare la località ove l'imputato dimora o esercita abitualmente la sua attività ed in cui, quindi, può utilmente effettuarsi la ricerca per l'accertamento di un esatto indirizzo." (Sez. 6, n.29147 del 03/06/2015, Khelifa, Rv. 264104-01, Sez.5, n. 17690 del 18/02/2010, Cassa di risparmio di [OSCURATO:SOCIETA], Rv. 247317-01, Sez. 1, n. 27552 del 23/06/2010, Loncaric, Rv. 247719-01, Sez. 2, n. 22662 del 18/02/2009, Rapce, Rv. 244726-01, Sez. 1, n. 19822 del 08/0372019, Scotti, Rv. 276310-01).

Il giudice di appello, inoltre, con motivazione ampia ed approfondita con la quale il ricorrente non si è in alcun modo confrontato, ha anche evidenziato una serie di elementi rilevanti quanto alla mancata prova da parte dell'imputato del fatto che egli al momento delle ricerche avesse un domicilio all'estero e ivi si trovasse (in particolare richiamando diverse imputazioni per una serie di truffe commesse in data 13 gennaio 2015 in provincia di Brescia, l'arresto dello stesso in Italia in data 16 maggio 2017 in esecuzione di un provvedimento di cumulo pene concorrenti emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano).

Non è mai stato appurato un luogo di residenza del Sanapo e, dunque, la previsione di cui all'art. 169, comma 4, cod. proc. pen. non appare correttamente evocata, né ricorre la violazione di legge di cui al primo motivo di ricorso.

3. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Il ricorrente ha denunciato violazione di legge in relazione al difetto di competenza per territorio del Tribunale di Bergamo, tuttavia anche in questo caso il motivo di ricorso non si confronta con la motivazione della Corte di appello sul punto, analitica, approfondita e del tutto priva di aporie nel descrivere caratteri e modalità della truffa posta in essere, da non considerare in senso riduttivo, quale mero inadempimento contrattuale.

In particolare, la Corte d'appello, condividendo pienamente il percorso argomentativo del giudice di primo grado, ha evidenziato ic come la condotta posta in essere dal Sanapo fosse da considerare nell'ambito di una attività vasta ed strutturata, posta in essere dallo stesso in un contesto organizzato volto a realizzare una pluralità di condotte illecite al di là della singola imputazione contestata.

3.1. È stata descritta la presenza di più soggetti dediti in modo coordinato alla realizzazione di truffe di consistente valore, la cui condotta era caratterizzata dalla attività di intercettazione di carichi di materiale di consistente valore, deviati dalla loro reale destinazione mediante il coinvolgimento di trasportatori inconsapevoli, come la persona offesa del presente procedimento.

Nel condividere la soluzione già adottata dal giudice di primo grado, la Corte di appello ha sottolineato come la condotta contestata non possa essere ritenuta un mero inadempimento contrattuale, con conseguimento del profitto al momento della cessazione dell'obbligazione di trasporto, frutto appunto dell'artificio e raggiro, atteso che sin dal primo momento di contatto con la società di trasporto non vi era certamente la volontà di adempiere.

È stata conseguentemente correttamente individuata la competenza con riferimento al luogo in cui il materiale veniva consegnato, appunto un magazzino in Bergamo, atteso che proprio in tale momento i beni venivano sottratti dalla loro naturale destinazione, grazie agli artifici e raggiri posti in essere.

3.2. La Corte di appello ha inoltre evidenziato che l'accordo contrattuale prevedeva che il pagamento venisse effettuato alla consegna, dunque sempre in Bergamo, come emerso dall'istruttoria dibattimentale e dalle dichiarazioni della persona offesa.

Il ricorrente non ha confutato in alcun modo le argomentazioni proposte in modo specifico sul punto dalla Corte di appello, limitandosi a richiamare il mero dato del mancato pagamento del corrispettivo come momento rispetto al quale individuare la competenza per territorio, individuando tale luogo con la sede della società del Sanapo con sede, solo formalmente, in Milano.

Il motivo risulta, dunque, proposto in modo generico e come tale inammissibile.

La Corte nell'analizzare la condottax inquadrarla nell'ambito di una più ampia attività truffaldina nella quale veniva inconsapevolmente coinvolta la persona offesa, ha fatto corretta applicazione del principio di diritto, che qui si intende ribadire, secondo il quale integra il delitto di truffa, e non quello di insolvenza fraudolenta, la condotta di colui che assuma un'obbligazione con la riserva mentale di non adempiere per causa diversa dallo stato di insolvenza (Sez. 2, n. 46903 del 13/12/2011, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 234774-01, Sez.2, n. 14674 del 26/02/2010, Salord, Rv. 246921-01).

4. Quanto al terzo motivo di ricorso, occorre in via preliminare osservare che la difesa, pur evocando, in modo piuttosto implicito e senza citazione del relativo riferimento normativo, vizi della motivazione, ha, di fatto, sollecitato una rilettura delle prove acquisite in dibattimento, in contrasto con il diritto vivente.

Deve essere in tal senso sottolineato che è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa ed alternativa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5., n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Battaglia, Rv. 275100-01).

Nel caso concreto è stata pronunziata sentenza di condanna a carico del Sanapo, con valutazione conforme del giudice di appello.

Da ciò consegue l'inammissibilità di tutte le doglianze che criticano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento, rappresentando tutto ciò una non ammissibile interferenza con la valutazione del fatto riservata al giudice del merito (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01, Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965-01).

Deve poi essere richiamata la presenza, nel caso in esame, di una c.d.

"doppia conforme", avendo la sentenza di appello condiviso pienamente le argomentazioni logico argomentative della sentenza di primo grado, ampiamente richiamata sia direttamente che per relationem in premessa e nel corpo della motivazione.

Va in proposito ricordato che la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, quando le due decisioni di merito concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni (Sez.

U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229-01; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062-01, in motivazione; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615-01; da ultimo Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01, Sez. 2, n. 29007 del 09/10/2020, Casamonica, non mass.).

Nel contempo, il giudice di appello non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti ed a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo.

Ne consegue che, in tal caso, debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata; pertanto, in sede di legittimità, non è censurabile la sentenza, per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame, quando questa risulta disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio previsto dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della prospettazione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa (Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741-01; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, Currò, Rv. 275500-01; Sez. 2, n. 1405 del 10/12/2013, Cento, Rv. 259643-01; Sez. 1, n. 27825 del 22/05/2013, 0., Rv. 262965-01).

Sul punto, si ritiene indispensabile richiamare il seguente principio di diritto: «Le sentenze di primo e di secondo grado si saldano tra loro e formano un unico complesso motivazionale, qualora i giudici di appello abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai fondamentali passaggi logico-giuridici della decisione e, a maggior ragione, quando i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione impugnata» (Sez. 3, n. 13926 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Valerio, Rv. 252615-01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 3, n. 10613 dell01/02/2002, Lombardozzi, Rv. 221116-01).

4.1. Ciò premesso, occorre considerare come la Corte abbia ampiamente ed esaustivamente motivato, in assenza di aporie o contraddittorietà, quanto alla piena riferibilità della condotta contestata al Sanapo, sulla base di una serie di elementi di fatto emersi in giudizio, oltre che considerando la portata e scarsa credibilità di parte delle dichiarazioni rese dallo stesso imputato in sede di esame.

La Corte ha difatti evidenziato come sia stato lo stesso Sanapo ad avere ammesso di avere costituito la società che contattava (attraverso diverse email riferibili allo società alla scopo costituita) la persona offesa, chiedendo di consegnare materiali in Bergamo deviandoli dalla loro destinazione effettiva ed ha motivatamente ritenuto non credibili le affermazioni del ricorrente quanto al ruolo e funzione della società che aveva costituito, mentre l'insieme delle circostanze riferite dalla persona offesa, nell'ambito di una più ampia indagine per le diverse truffe organizzate e portate a compimento, evidenziava il ruolo del tutto strumentale della società e della sua costituzione proprio al fine di commettere le truffe e realizzare gli artifici e raggiri oggetto di contestazione (pag. 7 e seguenti della motivazione).

Anche in questo caso il motivo proposto dalla difesa si caratterizza per la sua genericità, per la mancata considerazione delle argomentazioni della Corte di appello, meramente ripetitivo di argomenti già introdotti con l'atto d'appello e motivatamente disattesi.

5. Nello stesso senso deve essere evidenziata la genericità e infondatezza del quarto motivo proposto in ordine all'asserita violazione di legge quanto alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen.

Anche in questo caso il motivo non si confronta con la decisione della Corte di appello, che, richiamata la somma oggetto del corrispettivo per il contratto di trasporto pari a 951, 60 euro, ha correttamente applicato il principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, che qui si intende ribadire, secondo il quale la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della "res", senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (Sez. 3, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241-01, Sez. 4, n. 16218 del 02/04/2019, Belfiore, Rv. 275582-01).

6. Priva di pregio è infine la doglianza relativa all'asserita ricorrenza di violazione di legge quanto alla mancata esclusione della recidiva.

Anche in questo caso il motivo si appalesa per la sua evidente inammissibilità attesa la genericità della sua formulazione, meramente assertiva e ripetitiva di argomentazioni proposte anche con l'atto di appello, alle quali il giudice di secondo grado ha ampiamente risposto con una motivazione del tutto logica e pienamente condivisibile.

A parere della difesa la modestia e peculiarità dell'episodio criminoso impedirebbe di riconoscere l'aggravio di pericolosità del prevenuto in cui si concretizzerebbe la disciplina prevista dall'art. 99 cod. pen.

A parte l'atecnicità degli argomenti così sinteticamente proposti a questa Corte, occorre considerare come la Corte di appello abbia esplicitamente e ampiamente motivato sul punto evidenziando: le plurime condanne per reati contro il patrimonio del Sanapo, la presenza di condanne anche per reati di falso, la presenza di un provvedimento di cumulo di pene concorrenti, l'affidamento in prova, poi revocato, al quale lo stesso risultava sottoposto, la sottoposizione dello stesso ricorrente in epoca recente ad ordinanza di custodia cautelare per fatti analoghi a quelli oggetto del presente procedimento.

La Corte ha, altresì, esplicitamente evidenziato come la condotta di contestazione, inserendosi in ambito concorsuale di ampie dimensioni, con organizzazione di mezzi e uomini, rappresenti elemento ulteriormente rilevante per confermare l'applicazione della recidiva come disposta dal giudice di primo grado.

7. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proces

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2019 della CORTE di APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. Alessandro CIMMINO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di annullare senza rinvio la sentenza impugnata e mandare assolto l'imputato per i fatti reato in contestazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 22/11/2019 la Corte di appello di Brescia confermava la sentenza con la quale il Tribunale di Brescia, in composizione monocratica, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], con la recidiva contestata, alla pena di mesi nove di reclusione e 150,00 euro di multa per il reato di cui all'art.640 cod. pen., con condanna alle spese del grado. H-L 2. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], proponendo cinque motivi di ricorso. 3. Con il primo motivo di ricorso la difesa ha dedotto violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. per errata applicazione della legge penale in ordine alla eccepita nullità del decreto di citazione a giudizio, non essendo lo stesso stato preceduto dalla rituale notifica dell'avviso di conclusione indagini preliminari. [OSCURATO:PERSONA], infatti, era stato dichiarato irreperibile con decreto del Pubblico Ministero del 25/03/2015, con conseguente notifica dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. ai sensi dell'art. 159 cod. proc. pen. a cura della polizia giudiziaria. Tale notifica risultava realizzata erroneamente e in violazione di legge atteso che, proprio in occasione dell'accesso da parte della polizia giudiziaria presso il luogo di nascita dell'imputato, era emersa la circostanza del trasferimento dello stesso in Spagna. Tale circostanza avrebbe dovuto comportare l'attivazione da parte del Pubblico Ministero del disposto dell'art. 169, comma 4, cod. proc. pen. mediante l'adozione di ricerche anche fuori dal territorio dello Stato. La mancata realizzazione di tali ricerche determina la nullità del decreto d'irreperibilità e la conseguente nullità della notifica dell'avviso di conclusione indagini al difensore d'ufficio ex art. 159 cod. proc. pen., nonché la nullità ex art. 552, comma 2, cod. proc. pen. del decreto di citazione a giudizio. 4. Con il secondo motivo di ricorso la difesa ha dedotto violazione di legge in relazione al difetto di competenza per territorio del Tribunale di Bergamo; tale incompetenza era stata già eccepita nel corso dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dinnanzi al Tribunale di Bergamo a favore del Tribunale di Milano, ed in subordine di quello di Torino. La competenza doveva essere individuata in relazione al luogo dove avrebbe dovuto essere disposto il pagamento del corrispettivo, ovvero la sede della MGL [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. a Milano, o, in alternativa con riferimento al luogo dove era divenuta definitiva la lesione del patrimonio della persona offesa, vale a dire la sede della società di trasporti in Torino. 5. Con il terzo motivo di ricorso la difesa ha dedotto mancanza della prova della commissione del fatto ad opera dell'imputato; la sentenza motiva realizzando una evidente inversione dell'onere probatorio posto in capo all'accusa quanto alla responsabilità dell'imputato, facendosi forza di non meglio precisate coincidenze, piuttosto che di veri e propri elementi di prova; le dichiarazioni rese dalla persona offesa, oltre ai documenti acquisiti, non consentono di individuare elementi a carico t del ricorrente, se non quello di essere legale rappresentante della MGL [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. 6. Con il quarto motivo di ricorso la difesa ha dedotto erronea applicazione della legge in relazione alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4 atteso l'importo del corrispettivo per il trasporto stabilito nella misura di euro 951,60, certamente di peculiare tenuità se valutato nel complessivo contesto della vicenda. 7. Con il quinto motivo di ricorso la difesa ha dedotto violazione di legge in relazione alla mancata esclusione della recidiva; la sentenza di primo grado riconosceva la recidiva senza motivare in alcun modo. La modestia e peculiarità dell'episodio criminoso impedisce di riconoscere l'aggravio di pericolosità in cui si concreta la disciplina di cui all'art. 99 cod. pen. 8. Il Procuratore Generale, con memoria e requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, ha chiesto che venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi generici, non consentiti e manifestamente infondati. 2. Va evidenziato come già con il primo motivo di ricorso la difesa non si sia confrontata in alcun modo con la motivazione della sentenza. Quanto all'eccezione sollevata sia in primo che in secondo grado, occorre considerare come il giudice di appello, confermando la valutazione del primo giudice, abbia ampiamente motivato, in modo logico e privo di qualsiasi contraddizione sul punto, analizzando i documenti prodotti dall'imputato giungendo ad una approfondita considerazione di irrilevanza per il loro contenuto. Difatti, dall'insieme della documentazione prodotta erano emerse solo indicazioni del tutto generiche quanto ad un non meglio precisato trasferimento del ricorrente in Spagna, senza alcuna puntuale indicazione sul luogo di residenza estero, presupposto indispensabile per attivare la procedura di cui all'art. 169, comma 4, cod. proc. pen. A fronte, dunque, di un documento sostanzialmente illeggibile, non tradotto, che riporta una mera dizione generica circa l'iscrizione nel registro centrale degli stranieri della direzione generale di polizia, la Corte di appello ha correttamente ritenuto tale documento irrilevante, non potendo dimostrare che al momento delle ricerche svolte all'epoca della notifica il Sanapo si trovasse effettivamente all'estero. 2.1. Il giudice di appello ha, inoltre, richiamato una serie di dati estremamente significativi, ovvero la assenza di documentazione attestante l'iscrizione all'AIRE, la mancanza di qualsiasi documentazione indicativa del possesso di un alloggio di residenza, la carenza di allegazione quanto allo svolgimento di una qualsivoglia attività lavorativa all'estero, nonostante le dichiarazioni in tal senso rese dall'imputato. Tenuto conto della genericità della dizione inserita nella notifica, dalla quale è emerso che i genitori del Sanapo dichiaravano che lo stesso era emigrato in Spagna, la Corte di appello ha correttamente applicato il principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, che qui si intende ribadire secondo il quale "Ai fini della emissione del decreto di irreperibilità, l'obbligo di disporre le ricerche all'estero, sorge soltanto se quelle svolte nel territorio dello Stato consentono di individuare la località ove l'imputato dimora o esercita abitualmente la sua attività ed in cui, quindi, può utilmente effettuarsi la ricerca per l'accertamento di un esatto indirizzo." (Sez. 6, n.29147 del 03/06/2015, Khelifa, Rv. 264104-01, Sez.5, n. 17690 del 18/02/2010, Cassa di risparmio di [OSCURATO:SOCIETA], Rv. 247317-01, Sez. 1, n. 27552 del 23/06/2010, Loncaric, Rv. 247719-01, Sez. 2, n. 22662 del 18/02/2009, Rapce, Rv. 244726-01, Sez. 1, n. 19822 del 08/0372019, Scotti, Rv. 276310-01). Il giudice di appello, inoltre, con motivazione ampia ed approfondita con la quale il ricorrente non si è in alcun modo confrontato, ha anche evidenziato una serie di elementi rilevanti quanto alla mancata prova da parte dell'imputato del fatto che egli al momento delle ricerche avesse un domicilio all'estero e ivi si trovasse (in particolare richiamando diverse imputazioni per una serie di truffe commesse in data 13 gennaio 2015 in provincia di Brescia, l'arresto dello stesso in Italia in data 16 maggio 2017 in esecuzione di un provvedimento di cumulo pene concorrenti emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano). Non è mai stato appurato un luogo di residenza del Sanapo e, dunque, la previsione di cui all'art. 169, comma 4, cod. proc. pen. non appare correttamente evocata, né ricorre la violazione di legge di cui al primo motivo di ricorso. 3. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il ricorrente ha denunciato violazione di legge in relazione al difetto di competenza per territorio del Tribunale di Bergamo, tuttavia anche in questo caso il motivo di ricorso non si confronta con la motivazione della Corte di appello sul punto, analitica, approfondita e del tutto priva di aporie nel descrivere caratteri e modalità della truffa posta in essere, da non considerare in senso riduttivo, quale mero inadempimento contrattuale. In particolare, la Corte d'appello, condividendo pienamente il percorso argomentativo del giudice di primo grado, ha evidenziato ic come la condotta posta in essere dal Sanapo fosse da considerare nell'ambito di una attività vasta ed strutturata, posta in essere dallo stesso in un contesto organizzato volto a realizzare una pluralità di condotte illecite al di là della singola imputazione contestata. 3.1. È stata descritta la presenza di più soggetti dediti in modo coordinato alla realizzazione di truffe di consistente valore, la cui condotta era caratterizzata dalla attività di intercettazione di carichi di materiale di consistente valore, deviati dalla loro reale destinazione mediante il coinvolgimento di trasportatori inconsapevoli, come la persona offesa del presente procedimento. Nel condividere la soluzione già adottata dal giudice di primo grado, la Corte di appello ha sottolineato come la condotta contestata non possa essere ritenuta un mero inadempimento contrattuale, con conseguimento del profitto al momento della cessazione dell'obbligazione di trasporto, frutto appunto dell'artificio e raggiro, atteso che sin dal primo momento di contatto con la società di trasporto non vi era certamente la volontà di adempiere. È stata conseguentemente correttamente individuata la competenza con riferimento al luogo in cui il materiale veniva consegnato, appunto un magazzino in Bergamo, atteso che proprio in tale momento i beni venivano sottratti dalla loro naturale destinazione, grazie agli artifici e raggiri posti in essere. 3.2. La Corte di appello ha inoltre evidenziato che l'accordo contrattuale prevedeva che il pagamento venisse effettuato alla consegna, dunque sempre in Bergamo, come emerso dall'istruttoria dibattimentale e dalle dichiarazioni della persona offesa. Il ricorrente non ha confutato in alcun modo le argomentazioni proposte in modo specifico sul punto dalla Corte di appello, limitandosi a richiamare il mero dato del mancato pagamento del corrispettivo come momento rispetto al quale individuare la competenza per territorio, individuando tale luogo con la sede della società del Sanapo con sede, solo formalmente, in Milano. Il motivo risulta, dunque, proposto in modo generico e come tale inammissibile. La Corte nell'analizzare la condottax inquadrarla nell'ambito di una più ampia attività truffaldina nella quale veniva inconsapevolmente coinvolta la persona offesa, ha fatto corretta applicazione del principio di diritto, che qui si intende ribadire, secondo il quale integra il delitto di truffa, e non quello di insolvenza fraudolenta, la condotta di colui che assuma un'obbligazione con la riserva mentale di non adempiere per causa diversa dallo stato di insolvenza (Sez. 2, n. 46903 del 13/12/2011, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 234774-01, Sez.2, n. 14674 del 26/02/2010, Salord, Rv. 246921-01). 4. Quanto al terzo motivo di ricorso, occorre in via preliminare osservare che la difesa, pur evocando, in modo piuttosto implicito e senza citazione del relativo riferimento normativo, vizi della motivazione, ha, di fatto, sollecitato una rilettura delle prove acquisite in dibattimento, in contrasto con il diritto vivente. Deve essere in tal senso sottolineato che è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa ed alternativa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5., n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Battaglia, Rv. 275100-01). Nel caso concreto è stata pronunziata sentenza di condanna a carico del Sanapo, con valutazione conforme del giudice di appello. Da ciò consegue l'inammissibilità di tutte le doglianze che criticano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento, rappresentando tutto ciò una non ammissibile interferenza con la valutazione del fatto riservata al giudice del merito (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01, Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965-01). Deve poi essere richiamata la presenza, nel caso in esame, di una c.d. "doppia conforme", avendo la sentenza di appello condiviso pienamente le argomentazioni logico argomentative della sentenza di primo grado, ampiamente richiamata sia direttamente che per relationem in premessa e nel corpo della motivazione. Va in proposito ricordato che la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, quando le due decisioni di merito concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229-01; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062-01, in motivazione; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615-01; da ultimo Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01, Sez. 2, n. 29007 del 09/10/2020, Casamonica, non mass.). Nel contempo, il giudice di appello non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti ed a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo. Ne consegue che, in tal caso, debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata; pertanto, in sede di legittimità, non è censurabile la sentenza, per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame, quando questa risulta disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio previsto dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della prospettazione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa (Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741-01; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, Currò, Rv. 275500-01; Sez. 2, n. 1405 del 10/12/2013, Cento, Rv. 259643-01; Sez. 1, n. 27825 del 22/05/2013, 0., Rv. 262965-01). Sul punto, si ritiene indispensabile richiamare il seguente principio di diritto: «Le sentenze di primo e di secondo grado si saldano tra loro e formano un unico complesso motivazionale, qualora i giudici di appello abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai fondamentali passaggi logico-giuridici della decisione e, a maggior ragione, quando i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione impugnata» (Sez. 3, n. 13926 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Valerio, Rv. 252615-01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 3, n. 10613 dell01/02/2002, Lombardozzi, Rv. 221116-01). 4.1. Ciò premesso, occorre considerare come la Corte abbia ampiamente ed esaustivamente motivato, in assenza di aporie o contraddittorietà, quanto alla piena riferibilità della condotta contestata al Sanapo, sulla base di una serie di elementi di fatto emersi in giudizio, oltre che considerando la portata e scarsa credibilità di parte delle dichiarazioni rese dallo stesso imputato in sede di esame. La Corte ha difatti evidenziato come sia stato lo stesso Sanapo ad avere ammesso di avere costituito la società che contattava (attraverso diverse email riferibili allo società alla scopo costituita) la persona offesa, chiedendo di consegnare materiali in Bergamo deviandoli dalla loro destinazione effettiva ed ha motivatamente ritenuto non credibili le affermazioni del ricorrente quanto al ruolo e funzione della società che aveva costituito, mentre l'insieme delle circostanze riferite dalla persona offesa, nell'ambito di una più ampia indagine per le diverse truffe organizzate e portate a compimento, evidenziava il ruolo del tutto strumentale della società e della sua costituzione proprio al fine di commettere le truffe e realizzare gli artifici e raggiri oggetto di contestazione (pag. 7 e seguenti della motivazione). Anche in questo caso il motivo proposto dalla difesa si caratterizza per la sua genericità, per la mancata considerazione delle argomentazioni della Corte di appello, meramente ripetitivo di argomenti già introdotti con l'atto d'appello e motivatamente disattesi. 5. Nello stesso senso deve essere evidenziata la genericità e infondatezza del quarto motivo proposto in ordine all'asserita violazione di legge quanto alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen. Anche in questo caso il motivo non si confronta con la decisione della Corte di appello, che, richiamata la somma oggetto del corrispettivo per il contratto di trasporto pari a 951, 60 euro, ha correttamente applicato il principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, che qui si intende ribadire, secondo il quale la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della "res", senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (Sez. 3, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241-01, Sez. 4, n. 16218 del 02/04/2019, Belfiore, Rv. 275582-01). 6. Priva di pregio è infine la doglianza relativa all'asserita ricorrenza di violazione di legge quanto alla mancata esclusione della recidiva. Anche in questo caso il motivo si appalesa per la sua evidente inammissibilità attesa la genericità della sua formulazione, meramente assertiva e ripetitiva di argomentazioni proposte anche con l'atto di appello, alle quali il giudice di secondo grado ha ampiamente risposto con una motivazione del tutto logica e pienamente condivisibile. A parere della difesa la modestia e peculiarità dell'episodio criminoso impedirebbe di riconoscere l'aggravio di pericolosità del prevenuto in cui si concretizzerebbe la disciplina prevista dall'art. 99 cod. pen. A parte l'atecnicità degli argomenti così sinteticamente proposti a questa Corte, occorre considerare come la Corte di appello abbia esplicitamente e ampiamente motivato sul punto evidenziando: le plurime condanne per reati contro il patrimonio del Sanapo, la presenza di condanne anche per reati di falso, la presenza di un provvedimento di cumulo di pene concorrenti, l'affidamento in prova, poi revocato, al quale lo stesso risultava sottoposto, la sottoposizione dello stesso ricorrente in epoca recente ad ordinanza di custodia cautelare per fatti analoghi a quelli oggetto del presente procedimento. La Corte ha, altresì, esplicitamente evidenziato come la condotta di contestazione, inserendosi in ambito concorsuale di ampie dimensioni, con organizzazione di mezzi e uomini, rappresenti elemento ulteriormente rilevante per confermare l'applicazione della recidiva come disposta dal giudice di primo grado. 7. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proces
Decreto Cassazione n. 38834/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris