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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 25476/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che tutti i motivi di ricorso si presentano riproduttivi di identiche censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello.che ha evidenziato la sussistenza della condotta violenta e funzionale a resistere all'azione del personale di polizia che, a seguito di richiesta di intervento della genitrice e del compagno che affermavano di essere stati minacciati, avevano intimato al Fiorentino di allontanarsi da un coltello, così rendendo palese quale fosse la ragione dell'intervento fisico esercitato sulla persona del ricorrente niente affatto equivoco come invece affermato nei motivi di gravame e nel ricorso; rilevato che, anche con riferimento alla determinazione della pena, con riferimento al giudizio di equivalenza delle circostanze attenuanti generiche, alla contestata recidiva ed agli aumenti per la continuazione, la Corte di merito ha fornito completa motivazione facendo espresso riferimento ai presupposti di cui all'art. 133 cod. pen. la cui sinteticità risulta compatibile con la quantificazione della pena base e del mininnale aumento ex art. 81 cod. pen.; osservato che anche con riferimento alla ritenuta recidiva, completa risulta la motivazione resa dalla Corte di appello che ha preso in considerazione non solo il numero dei precedenti penali ma soprattutto la loro omogeneità rispetto a delitto per cui si procede così da ritenere che la condotta fosse stata determinante dello sviluppo dell'azione delittuosa e tale da rendere palese l'aumentata pericolosità sociale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che tutti i motivi di ricorso si presentano riproduttivi di identiche censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello.che ha evidenziato la sussistenza della condotta violenta e funzionale a resistere all'azione del personale di polizia che, a seguito di richiesta di intervento della genitrice e del compagno che affermavano di essere stati minacciati, avevano intimato al Fiorentino di allontanarsi da un coltello, così rendendo palese quale fosse la ragione dell'intervento fisico esercitato sulla persona del ricorrente niente affatto equivoco come invece affermato nei motivi di gravame e nel ricorso; rilevato che, anche con riferimento alla determinazione della pena, con riferimento al giudizio di equivalenza delle circostanze attenuanti generiche, alla contestata recidiva ed agli aumenti per la continuazione, la Corte di merito ha fornito completa motivazione facendo espresso riferimento ai presupposti di cui all'art. 133 cod. pen. la cui sinteticità risulta compatibile con la quantificazione della pena base e del mininnale aumento ex art. 81 cod. pen.; osservato che anche con riferimento alla ritenuta recidiva, completa risulta la motivazione resa dalla Corte di appello che ha preso in considerazione non solo il numero dei precedenti penali ma soprattutto la loro omogeneità rispetto a delitto per cui si procede così da ritenere che la condotta fosse stata determinante dello sviluppo dell'azione delittuosa e tale da rendere palese l'aumentata pericolosità sociale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci
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