CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 gennaio 2022
Cassazione n. 29231/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso n.7751/2022 R.G. proposto da : Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, domiciliata ope legisin [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende. –ricorrente – contro D’[OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la sentenza n. 2 29/2022 della Commissione tributaria regionale della Sicilia, depositata i n data 1 1 gennaio 2022 e notificata il 12 gennaio 2022. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 ottobre 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA]: tributi r.g. n.7751/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]Agenzia delle entrate ricorre con due motivi contro D’[OSCURATO:PERSONA], che è rimasto intimato, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia,indicata in epigrafe, che ha rigettato l’appello dell’ufficio, in controversia avente ad oggetto il diniego tacito dell’istanza di rimborso Irpef relativa alla pensione integrativa del contribuente per gli anni dal 2013 al 2017. La C.t.r., nella sentenza impugnata, riteneva applicabile la tassazione agevolata di cui all’art.11 d.lgs. n. 252/2005, che prevede un’aliquota Irpef del 15 per cento in luogo della tassazione ordinaria. Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del10 ottobre 2023, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380– bis . 1 cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. dallalegge 25 ottobre 2016, n.197 . [OSCURATO:PERSONA]: 1.1. Con il primo motivo, l’Agenzia delle entrate denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 19, comma 1, lettera g), d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546, e 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n.602, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. La ricorrente ritiene censurabile la sentenza della C.t.r.nella parte in cuiha ritenuto che il contribuente avesse presentato valide istanze di rimborso, adeguatamente documentate, pur essendo prive dell’indicazione degli estremi dei versamenti e degli importi delle ritenute versate e di quelle chieste in restituzione. 1.2. Il primo motivo è inammissibile. Questa Corte ha già enunciato il principio secondo cui Le domande dirimborso, prive delle indicazioni inerenti gli estremi di versamento e gli importi relativi all'ammontare delle ritenute IRPEF, nonché della indicazione degli importi chiesti in restituzione, non possono considerarsi giuridicamente valide e non sono, dunque, idonee alla formazione delsilenzio-rifiuto impugnabile, in quanto non r.g. n.7751/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] consentono di valutare la fondatezza o meno della richiesta; né tale vizio è sanabile con il successivo deposito di documenti, atti a colmare le lacune predette, deposito che è comunque tardivo, in quanto intervenuto nel corso di un procedimento che non avrebbe dovuto neppure essere iniziato (Cass. n.4565/2020). Tuttavia il motivo di ricorso difetta di specificità, non riportando il contenuto delle istanze di rimborso, ritenute sufficientemente specifiche e complete dal giudice di appello, il quale ha accertato che vi era stata una prima istanza a firma del contribuente ed una successiva ad integrazione, contenente la documentazione richiesta dall’ufficio, a firma del suo procuratore. 2.1. Con il secondo motivo, l’Agenzia delle entrate denunzia la violazione dell’art.11, comma 6, d .lg s . 5 dicembre 2005, n.252, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ Secondo l’amministrazione ricorrente, l'art. 11,comma 6, d.lgs. n. 252/2005 non può trovare applicazione alle prestazioni come quelle del caso in esame che, seppure erogate dopo la data di entrata in vigore dello stesso decreto (1° gennaio 2007), si riferiscono a montanti maturati prima di quella data. Rappresenta, a tal proposito, che a seguito della soppressione del Fondo integrativo dell'Inps, disposta in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dall'art. 64,secondo comma, l . n. 144/99 , i l periodo di maturazione delle prestazioni non può estendersi oltre il 30 settembre 1999, data appunto in cui sono cessate le contribuzioni al Fondo;di conseguenza, la rendita in questione corrisponde a montanti maturati entro il 30settembre 1999. 2.2.Il secondo motivo è fondato e va accolto. La questione controversa attiene al trattamento tributario applicabile alle prestazioni pensionistiche complementari, erogate in forma di rendita periodica a favore degli ex dipendenti dell'Inps, dal Fondo pensione integrativo dello stesso Istituto (Fondo soppresso con r.g. n.7751/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] decorrenza dal1ottobre 1999). La ricorrente rileva che la disciplina delle prestazioni di previdenza complementare erogate in formadi rendita periodica, è stata oggetto di diversi interventi normativi, a seguito dei quali il trattamento fiscale risulta differenziato in baseal periodo di maturazione della prestazione. Più precisamente, il trattamento fiscale delle prestazioni erogate in forma di rendita periodica è il seguente: -per i montanti maturati fino al 31/12/2000, come sarebbero quelli relativi al fondo integrativo Inps percepito dall'odierno resistente, la prestazione, qualificabile come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, costituisce reddito assoggettato a tassazione ordinaria nella misura dell'87,50per cento dell'ammontare percepito, ai sensi del d. lgs. n. 124 del 1993; - per i montanti maturati dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006,a seguito delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 18/02/2000, n. 47, la prestazione è assoggettata a tassazione ordinaria per l'intero ammontare percepito, al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta, ossia dei contributi eventualmente non dedotti e dei rendimenti finanziari tassati in capo al fondo; - p er i montanti maturati dal 1° gennaio 2007, l'art. 11, comma 6,del d. lgs. n. 252 del 2005 prevede che la prestazione sia assoggettata a tassazione mediante ritenuta a titolo di imposta del 15per cento, che si riduce di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione ai fondi pensione, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali, vale a dire, fino al limite del 9per cento. Dunque, secondo la ricorrente, la disciplina introdotta dal d. lgs. n. 252 del 2005 troverebbe applicazione solo per le presta zioni corrispondenti ai montanti maturati a decorrere dall'entrata in vigore dello stesso, vale a dire dal 1° gennaio 2007. Diversamente, per le prestazioni riferibili a montanti maturati prima di tale data, continuano r.g. n.7751/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] ad applicarsi le previgenti disposizioni e, in particolare, per le prestazioni in forma di rendita corrispondenti a montanti maturati entro il 31 dicembre 2000, come quella in esame, resta applicabile, la tassazione ordinaria nei limiti del 87,50 per cento dell'ammontare corrisposto, in base a quanto previsto dalle disposizioni di cui al d. lgs. n. 124 del 1993. Sul punto, questa Corte ha già avuto modo di affermare che In tema di fondi previdenziali integrativi, ai sensi dell'art. 23, comma 7, del d.lgs. n. 252 del 2005, per i lavoratori assunti antecedentemente al 29 aprile 1993, e che entro tale data risultino iscritti a forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore dalla l. n. 421 del 1992, ai montanti delle prestazioni maturate entro il 31 dicembre 2006 si applica il regime tributario vigente alla predetta data; ne consegue che il nuovo sistema di tassazione agevolata, introdotto dall'art. 11, comma 6, del d.lgs. n. 252 del 2005, ed in vigore dal 1° gennaio 2007, è inapplicabile ratione temporis ai cd. "vec chi iscritti" a "vecchi fondi" (Cass. n. 22665/2022). Dunque, sulla premessa che l’art. 64 della legge 17 maggio 1999, n. 144,ha disposto la soppressione a decorrere dal 1° ottobre 1999 dei fondi integrativi costituiti presso gli enti di cui alla legge n. 70 del 1975 (legge sul cd. parastato), compresa la gestione speciale istituita presso l’INPS, ̀ il caso di richiamare l’art. 23, comma 7, d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, che recita: «Per i lavoratori assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 e che entro tale data risultino iscritti a forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421: [...] b) ai montanti delle prestazioni entro il 31 dicembre 2006 si applica il regime tributario vigente alla predetta data». La sentenza impugnata, prescindendo del tutto dalla verifica del differenziato trattamento fiscale delle prestazioni di previdenza r.g. n.7751/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] complementare in ragione del periodo di maturazione dei montanti di riferimento(trattamento disciplinato, peraltro, da espresse disposizioni transitorie),non ha fatto corretta applicazione dei principi menzionati e va cassata, con rinvio alla Corte di giustizia di secondo grado della Sicilia, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. In conclusione, la Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiarato inammissibile il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accoltoe rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiarato inammissibile il primo,cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicil