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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 22649/2022

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09i/2021 emessa dalla Corte d'appello di Torino visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che i quattro motivi dedotti nel ricorso con riferimento ai delitti di cui agli artt. 337, 582 e 585 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Considerato inoltre che i primi tre motivi di ricorso, in ordine, rispettivamente, al travisamento della prova dichiarativa, all'insufficienza di prove e alla volontarietà della condotta attiva di resistenza e di quella di lesioni a danno di uno dei verbalizzanti sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Ritenuto, altresì, che è del tutto generico il motivo di ricorso sull'attendibilità dei testi della difesa al confronto con la valorizzazione delle dichiarazioni testimoniali dei verbalizzanti; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso I'll marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA] sten ore [OSCURATO:PERSONA] idente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA](C LLERIA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09i/2021 emessa dalla Corte d'appello di Torino visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che i quattro motivi dedotti nel ricorso con riferimento ai delitti di cui agli artt. 337, 582 e 585 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Considerato inoltre che i primi tre motivi di ricorso, in ordine, rispettivamente, al travisamento della prova dichiarativa, all'insufficienza di prove e alla volontarietà della condotta attiva di resistenza e di quella di lesioni a danno di uno dei verbalizzanti sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Ritenuto, altresì, che è del tutto generico il motivo di ricorso sull'attendibilità dei testi della difesa al confronto con la valorizzazione delle dichiarazioni testimoniali dei verbalizzanti; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso I'll marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA] sten ore [OSCURATO:PERSONA] idente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA](C LLERIA
Sentenza Cassazione n. 22649/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris