CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 15621/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l ricorso iscritto al n. 21399/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 29 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, e AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (ADER), in persona del Presidente pro tempore , entrambe elettivamente domiciliate in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, rappresentate e difese «ope legis»dall’Avvocatura Generale dello Stato; -resistenti- avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], n. 48/26/2019,depositata il 3 gennaio 2019; udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 16 aprile 2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. - successivamente incorporata da E quitalia [OSCURATO:SOCIETA]., a sua volta in sèguito incorporata da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., alla quale è infine succeduta «ex lege» l’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:SOCIETA] (ADER) - notificava a [OSCURATO:PERSONA], socia accomandataria della ”[OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] e C. in liquidazione“, una cartella esattoriale recante l’intimazione di pagamento di somme iscritte a ruolo a titolo di imposte, interessi e sanzioni dalla [OSCURATO:PERSONA] di Brescia dell’Agenzia delle Entrate. [OSCURATO:PERSONA] impugnava tale cartella dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Brescia, la quale, pronunciando nel contraddittorio dell’ente impositore e dell’agente della riscossione, respingeva il ricorso della contribuente. L’appello dalla stessa successivamente proposto veniva rigettato dall’adìta [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, sezione staccata di Brescia, che con sentenza n. 48/26/2019 del 3 luglio 2018, depositata il 3 gennaio 2019, condannava l’impugnante alla rifusione delle spese del grado, liquidate in complessivi 16.596 euro, oltre agli accessori di legge, nonché al pagamento dell’ulteriore somma di 8.000 euro, equitativamente determinata ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c.. A sostegno del «decisum» i giudici di secondo grado rilevavano che il titolo esecutivo posto a base della cartella di pagamento era costituito dalla sentenza n. 2295/14 emessa dalla stessa CTR, passata in giudicato, con la quale era stata respinta l’impugnazione precedentemente proposta dalla Zhu avverso altra cartella fondata su tre sentenze favorevoli all’[OSCURATO:PERSONA]. Avverso la menzionata sentenza n. 48/26/2019 della Commissione tributaria di appello la Zhu ha spiegato ricorso per cassazione affidato a due motivi. L’Agenzia delle Entrate e l’ADER si sono limitate a depositare un unico atto di costituzione , al solo della partecipazione all’eventuale udienza di discussione. La causa è stata avviata alla trattazione in cameradi consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c., è denunciata la nullità dell’impugnata sentenza per violazione o falsa applicazione dell’art. 68 del D. Lgs. n. 546 del 1992. 1.1 La censura viene così argomentata: - con sentenza n. 45/10/2009 del 12 maggio 2009, passata in giudicato, la CTP di Brescia aveva dichiarato inutiliter datae tutte le sentenze emesse dalle varie Sezioni della stessa Commissione che si erano precedentemente pronunciate sui tre avvisi di accertamento ai fini dell’ILOR (anni 1996-1997) e dell’IVA (anno 1997) emessi a carico della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. in liquidazione; - dopo il passaggio in giudicato della menzionata sentenza, era pendente solamente l’appello, precedentemente inoltrato dalla ”[OSCURATO:PERSONA]“ contro la sentenza (della)CTP di Brescia n. 135/2/2008..., afferente l’ILOR dell’anno 1997 ; - il relativo giudizio si concluse con la sentenza di accoglimento n. 76/66/2010..., che... rimise il fascicolo alla CTP , la quale, con la sentenza n. 775/7/2014..., dichiarò inutiliter data la sentenza di primo grado, appellata dalla ”[OSCURATO:PERSONA]“, ed annullò il ruolo ; - per effetto di quanto statuito dalle citate pronunce, risultava, quindi, provato che né la ”[OSCURATO:PERSONA]“, né i suoi soci, dovevano più nulla all’Erario ; - ciononostante, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., per conto dell’Agenzia delle Entrate, provvedeva a notificare alla Zhu la cartella esattoriale oggetto della presente controversia, recante l’intimazione di pagamento dell’ILOR e dell’IVA riprese a tassazione a carico della prefata società di persone, rispettivamente, per il biennio 1996- 1997 e per l’anno 1997; - detta cartella risulta emessa sulla base della sentenza n. 2295/2014 della CTR della Lombardia, sezione staccata di Brescia, la quale deve ritenersi nulla poich é richiede imposte non più dovute, stante il passaggio in giudicato delle precedenti sentenze . 2. Con il secondo motivo, proposto a norma dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., è lamentata la nullità della gravata pronuncia per inosservanza dell’art. 64 del D. Lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 395 n. 5) c.p.c.. 2.1 Si assume che l’intero processo risulterebbe affetto da nullità per violazione della ”cosa giudicata“ , in quanto tutte le imposte iscritte a ruolo(era)no già state oggetto di contestazione... da parte della socia accomandataria [OSCURATO:PERSONA], la quale, con la sentenza n. 45/10/2009, emessa dalla CTP di Brescia e passata in giudicato, (avev) a ottenuto dichiarazione di inutiliter data di tutte le sentenze che avevano generato le iscrizioni a ruolo effettuate a carico della ”[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione“ e della socia accomandataria . 2.2 In proposito, viene dedotto quanto segue: - la test é citata sentenza 45/10/2009ha inequivocabilmente, ed inconfutabilmente, discusso le iscrizioni a ruolo dell’IVA 1997 e dell’ILOR 1996 e 1997 ; - le iscrizioni a ruolo esaminate dalla CTP ... erano quelle generate dalle varie sentenze emesse contro gli accertamenti dai vari giudici della CTP , come evincibile da quanto precisato alla pagina 4 di detta sentenza , ove si sottolineava che la vicenda processuale trae(va) origine dagli avvisi di accertamento notificati alla società ”[OSCURATO:PERSONA] in liquidazione“ per imposte ILOR ed IVA ; - anche la sentenza della CTP di Brescia n. 775/7/14 aveva dichiar(ato) inutiliter data la sentenza di primo grado e, contestualmente, annull(ato) il ruolo, che riguarda(va) le imposte suddette ; - pertanto, essendo incontrovertibilmente provato che le imposte iscritte a ruolo (era) no le stesse già annullate dalle sentenze n. 45/10/2009 e n. 775/7/14 pronunciate dalla CTP di Brescia..., ed essendo le parti in causa le stesse (la Sas e i soci accomandatari) , deve ritenersi sussistente la nullità della sentenza… oggetto del presente ricorso per violazione dell’art. 64 del D. Lgs. n. 546/92 e dell’art. 395 n. 5 c.p.c. . 3. Il primo motivo è inammissibile. 3.1 La CTR ha accertato in fatto, condividendo «in toto» la ricostruzione operata dai primi giudici, che la cartella esattoriale oggetto di causa trova fondamento nella precedente sentenza n. 2295/2014 resa dalla stessa Commissione e passata in giudicato, costituente il titolo esecutivo in forza del quale ha agito l’Agenzia delle Entrate. 3.2 La doglianza in esame non si confronta adeguatamente con la motivazione posta a base del «decisum» nel momento in cui denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 68 del D. Lgs. n. 546 del 1992, risultando evidente come la menzionata norma, regolante il pagamento del tributo in pendenza del processo, non abbia ragione di essere invocata a fronte di un titolo esecutivo costituito, secondo l’incensurabile apprezzamento di merito compiuto dai giudici «a quibus», da sentenza passata in giudicato; né il solo fatto che l’articolo predetto sia stato richiamato nella parte della sentenza dedicata allo svolgimento del processo può indurre a ritenere sussistente il prospettato «error in iudicando», non avendo tale citazione normativa, quand’anche inesatta e inappropriata, esplicato alcuna concreta incidenza sulla soluzione della controversia adottata dal collegio regionale. 4. Il secondo motivo prospetta un preteso vizio revocatorio della decisione gravata asseritamente costituito dalla violazione del giudicato formatosi sulla ricordata sentenza della CTP bresciana n. 45/10/2009, con la quale, a detta della ricorrente, erano state dichiarate inutiliter datae tutte le sentenze che avevano generato iscrizioni a ruolo effettuate a carico della ”[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione“ e della socia accomandataria . 4.1 Una simile doglianza, nei termini in cui è stata formulata, andava fatta valere mediante ricorso per revocazione da proporre dinanzi alla stessa [OSCURATO:PERSONA] (ora Corte di giustizia tributaria di secondo grado) che aveva pronunciato la sentenza de qua, giusta quanto disposto dell’art. 65, comma 1, del D. Lgs. n. 546 del 1992. 4.2 Ora, alla stregua della previsione contenuta nell’art. 67, comma 2, del D. Lgs. cit., è del tutto evidente che la violazione delle norme processuali invocate nella rubrica del motivo sarebbe stata deducibile in questa sede unicamente nei confronti della sentenza emessa all’esito del giudizio di revocazione, ma non di quella qui impugnata, giacché un eventuale vizio revocatorio da cui quest’ultima fosse risultata affetta avrebbe dovuto essere dedotto dinanzi alla stessa CTR. 4.3 Fermi i rilievi che precedono, pur volendo riqualificare il motivo in esame come diretto a far valere l’esistenza di un giudicato esterno già eccepita nel giudizio d’appello, esso risulterebbe comunque privo di fondamento. Invero, la sentenza della CTP di Brescia n. 45/10/09 del 12 maggio 2009, acquisita agli atti, si è limitata ad annullare i ruoli impugnati nel relativo giudizio, senza dichiarare inutiliter data la sentenza n. 2295/2014, costituente, alla stregua dell’accertamento svolto dalla CTR, il titolo esecutivo posto a base della cartella di pagamento oggetto dell’odierna vertenza. 4.4 L’eventuale contrasto fra le due predette sentenze avrebbe dovuto, comunque, essere fatto valere dalla Zhu mediante l’impugnazione per revocazione di quella passata in giudicato per ultima, sempre che essa non si fosse pronunciata sulla relativa eccezione; in mancanza, non può che prevalere il giudicato formatosi posteriormente (cfr., sull’argomento, Cass. n. 13804/2018, secondo cui, «ove sulla medesima questione si siano formati due giudicati contrastanti, al fine di stabilire quale dei due debba prevalere occorre fare riferimento al criterio temporale, nel senso che il secondo giudicato prevale in ogni caso sul primo, purché la seconda sentenza contraria ad altra precedente non sia stata sottoposta a revocazione, impugnazione peraltro ammessa esclusivamente ove la decisione oggetto della stessa non abbia pronunciato sulla relativa eccezione di giudicato»; nello stesso senso, ex ceteris, Cass. n. 2462/2024, Cass. n. 27357/2020, Cass.n. 2082/1998). 4.5 Quanto, invece, alla sentenza n. 775/7/14, essa risulta pronunciata fra parti diverse da quelle del giudizio definito dalla sentenza n. 2295/2014 -nel primo caso la ”[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione“, nel secondo la Zhu-, sicché nessuna ipotesi di conflitto di giudicati può ritenersi anche solo astrattamente configurabile. 5. Per le suesposte ragioni, il ricorso deve essere respinto. 6. Non v’è luogo a provvedere in ordine alle spese del presente giudizio, non avendo l’Agenzia delle Entrate e l’ADER espletato attività difensiva in questa sede. 7. Stante l’esito dell’impugnazione, viene resa nei confronti della ricorrente l’attestazione contemplata dall’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 ([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), inserito dall’art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 ([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la proposta impugnazione, a norma del com