CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 34413/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24564/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domicilio digitale come per legge -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o , giusta procura in calce al controricorso con ricorso incidentale , dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domicilio digitale come per legge -controricorrente e ricorrente incidentale – nonché nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] 2018 [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domicilio digitale come per legge - controricorrente - avverso la sentenza del la Corte d’appello di Roma n. 6 255 /20 2 3 , pubblicata in data3 ottobre 2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30 giugno2025 dal C onsigliere dott.ssa P asqualina A. P. C ondello [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 3503 del 2017, accogliendo la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., creditrice della società [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarava l’inefficacia ex art. 2901 cod. civ. dell’atto di compravendita della nuda proprietà dell’appartamento sito in Roma, concluso in data 21 dicembre 2012, tra l’alienante [OSCURATO:PERSONA], che aveva prestato fideiussione in favore della debitriceprincipale, e l’acquirente [OSCURATO:SOCIETA]. 2. La Corte d’appello di Roma, investita dell’appello principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e di quello incidentale spiegato da [OSCURATO:PERSONA], li ha rigettati entrambi , rilevando la sussistenza dei presupposti richiesti dall’art. 2901 cod. civ. 3. Avverso la suddetta sentenza [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione,affidato a due articolati motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale, con due motivi. [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso. 4. Il ricorso è stato avviato per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc civ., in prossimità della quale la ricorrente principale ed il ricorrente incidentale hanno depositato atto di rinunzia congiunta ai rispettivi ricorsi,con relativa accettazione anche da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Le rinunce depositate dalla ricorrente principale e dal ricorrente incidentale, accettate dalla controparte [OSCURATO:SOCIETA]., esimono il Collegio dallo scrutinio dei motivi e comportano la dichiarazione di estinzione del giudiziodi cassazione. Nulla deve disporsi in merito alle spese di lite, ai sensi dell’art. 391, ultimo comma, cod. proc. civ. Quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio, atteso che tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, in senso lato sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica a ipotesi quale quella verificatasi nella specie (Cass., 30/09/2015, n. 19560; Cass., 28/05/2020, n. 10140; Cass., sez. U, 20/02/2020, n. 4315). P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] il giudizio di cassazione estinto per rinunzia . Così deciso in Roma, nella camera di consigl