CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 gennaio 2026
Cassazione n. 23399/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
della Corte d'appello di PerugiaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ELENAGAMBERINI1. Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Perugia confermava lasentenza con cui il tribunale di Terni, in data 26.9.2022, aveva condannato HamerPaul Martin alla pena ritenuta di giustizia, oltre al risarcimento dei danni derivantida reato in favore della costituta parte civile, in relazione ai reati ex artt. 81, cpv.,61, n. 1), 582 e 635 cod. pen., in rubrica ascrittigli, commessi secondo l’ipotesiaccusatoria in danno di [OSCURATO:PERSONA].2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l’annullamento, haproposto tempestivo ricorso per cassazione l’imputato, articolando tre motivi diricorso, che verranno illustrati nei limiti strettamente necessari per la motivazione,ai sensi dell’art. 173, co. 1, d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271.Con il primo motivo di impugnazione, il ricorrente lamenta violazione di legge inrelazione alla mancata traduzione della sentenza di primo grado in lingua notaall’imputato, cittadino inglese, che non comprende la lingua italianaCon il secondo motivo di ricorso, l’imputato lamenta vizio di motivazione, in ordinealla conferma della responsabilità per i reati contestati, pur in assenza di prove aldi là di ogni ragionevole dubbio.Con il terzo motivo di ricorso, il prevenuto lamenta violazione di legge e vizio dimotivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuantedella provocazione e all’applicazione nei suoi confronti della circostanzaaggravante dei futili motivi.2.1. Con requisitoria scritta del 21.1.2026, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dellaRepubblica presso la Corte di cassazione, nella persona della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] ElenaGamberini, rilevata la fondatezza dei motivi di impugnazione, chiede che il ricorsovenga accolto.2.2. Con conclusioni scritte del 24.2.2024, l’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore eprocuratore speciale della costituita parte civile, chiede che il ricorso vengadichiarato inammissibile o rigettato, con condanna dell’imputato al pagamentodelle spese sostenute nel grado dalla costituita parte civile.3. Il ricorso va accolto, essendo fondato il primo motivo di impugnazione, in essoassorbita ogni ulteriore censura.4. Due dati risultano incontestati dall’esame degli atti processuali, consentito inquesta sede di legittimità, essendo stato dedotto un error in procedendo: lamancata conoscenza della lingua italiana da parte dell’imputato, tanto che ildecreto di citazione a giudizio era stato tradotto in lingua inglese e il suo esameera stato condotto nel corso del giudizio di primo grado con l’ausilio di un interpretedi lingua inglese, e l’omessa traduzione in tale lingua della sentenza di primogrado.Tale circostanza, ad avviso della Corte territoriale, non può considerarsi causa dinullità della sentenza di primo grado, in quanto non è configurabile alcun interesseconcreto del prevenuto a dedurre la mancata traduzione della suddetta sentenza,posto che il suo difensore, munito di procura speciale, aveva proposto appello,esercitando in tal modo la facoltà in vista della quale è prevista la traduzione dellasentenza (cfr. pp. 4-5 della motivazione della sentenza di secondo grado).Il ricorrente invece ritiene che nel caso in esame si sia verificata una violazionedel disposto dell’art. 143, co. 2, cod. proc. pen., con conseguente violazione deldiritto di difesa.Si tratta di un rilievo fondato alla luce dei più recenti orientamenti dellagiurisprudenza di legittimità.Come affermato, infatti, in un recente e condivisibile arresto della giurisprudenzadi legittimità nella sua più autorevole espressione, l'omessa traduzione dellasentenza di primo grado all'imputato alloglotto che non comprende la linguaitaliana integra una nullità generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178,comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che, ove eccepita con l'atto di impugnazione orilevata nei termini di cui all'art. 180 cod. proc. pen., comporta l'annullamentodella sentenza-documento e la restituzione degli atti al primo giudice, nella fasesuccessiva alla deliberazione, per la traduzione (cfr. Sez. U, n. 38306 del29/05/2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 288798 – 01).Nel rimandare alla lettura dell’articolata motivazione del [OSCURATO:PERSONA], vannoindividuati i punti fermi dell’epilogo decisorio cui sono pervenute le Sezioni Unite,partendo da una puntuale ricostruzione dei diversi orientamenti affermatisi nellagiurisprudenza di legittimità e operando un costante confronto con i principiaffermati da Sez. U, n. 15069 del 26/10/2023, Niecko, Rv. 286356, - 01.In estrema sintesi, le Sez. U [OSCURATO:PERSONA] hanno evidenziato che: 1) al paridella mancata traduzione in un termine congruo del provvedimento cautelare inuna lingua nota al destinatario di tale provvedimento che non conosca la linguaitaliana (cfr. la citata Sez. U, Niecko), anche la violazione dell'obbligo di traduzionedelle sentenze nella fase del giudizio di cognizione, integra la nullità prevista dallalettera c) del comma 1 dell'art. 178 cod. proc. pen. a tutela delle disposizioniconcernenti «l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza» dell'imputato»; 2)«l'obbligo di tradurre l'atto processuale non insorge per il solo fatto che l'imputatonon sia un cittadino italiano, ma necessita dell'accertamento che lo stesso nonconosca la lingua italiana, come, da tempo, pacificamente affermato dallagiurisprudenza europea (per tutte, Corte EDU, Grande Camera, 18/10/2006,Hermi c. Italia, § 71), costituzionale e di legittimità (sin da Corte cost. n. 10 del1993 e Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216258 - 01)»; 3) «tale obbligova riferito all'atto comprensivo non solo della decisione, che si esprime con ildispositivo, ma anche della motivazione. Come ha indicato la Direttiva 2010/64, ildiritto dell'imputato alla traduzione scritta degli atti fondamentali va raccordatocon l'effettività del diritto di difesa in funzione dell'accusa mossa nei suoi confronti,escludendo la necessità di un’integrale traduzione anche di quelle parti di essi nonrilevanti a tal fine. L'art. 143, comma 2, cod. proc. pen., nel prevedere lanecessaria traduzione delle «sentenze», mira ad assicurare la partecipazionepersonale e consapevole al procedimento dell'imputato, rendendo effettive le sueprerogative difensive attraverso la piena comprensione del significato di tali atti.La traduzione costituisce per l'imputato che non comprende la lingua italiana ilnecessario strumento per un concreto ed effettivo esercizio del proprio diritto alladifesa, garantito dall'art. 24, secondo comma, Cost. Essenziale per l'imputato ènon solo comprendere il significato della decisione, ma anche delle ragioni su cuila decisione è fondata, al fine di poter valutare, personalmente econsapevolmente, se e come esercitare il diritto di impugnazione»; 4) «solo inpresenza di una sentenza tradotta, nei termini sopra indicati, possono essereesercitate dall'imputato che non conosce la lingua italiana le prerogative difensive.E ciò non solo in vista del proprio autonomo potere di impugnazione previstodall'art. 571 cod. proc. pen.Anche nel caso in cui l'impugnazione sia presentata dal solo difensore, latraduzione della sentenza consente all'imputato sia di decidere "consapevolmente"sulla scelta effettuata dal difensore (come dimostra l'ultimo comma dell'art. 571cod. proc. pen.) sia di offrire elementi utili alla difesa per contrastare ilprovvedimento da impugnare», per cui, nel caso di sentenza non tradotta,l'inadempimento pregiudica «le prerogative difensive del soggetto (l'imputatoalloglotta che non conosce la lingua italiana) che ha la titolarità sostanziale deldiritto all'impugnazione e si rifletta quindi anche sulla facoltà di impugnazionericonosciuta al suo difensore»; 5) «dal combinato disposto degli artt. 143 e 546cod. proc. pen. discende che la sentenza la cui motivazione non sia stata tradottava equiparata, nei confronti dell'imputato alloglotta, ad una sentenza priva dimotivazione e quindi affetta da nullità» generale a regime intermedio, che noninveste il giudizio, ma soltanto la «sentenza-documento» redatta esclusivamentein lingua italiana, tale da non travolgere l'atto in sé (e quindi la decisione assunta,che si perfeziona con la lettura del dispositivo), attenendo al momentoprocedimentale successivo alla deliberazione, ovvero alla fase del procedimento incui avviene il deposito della sentenza; 6) «l'obbligo di traduzione riguarda……anchele sentenze di appello. L'art. 1 della Direttiva 2010/64 ha chiarito, infatti, che ildiritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali si applica dalmomento in cui la persona è messa a conoscenza dalle autorità competenti di unoStato membro di essere indagata o imputata per un reato, «fino alla conclusionedel procedimento, vale a dire fino alla decisione definitiva che stabilisce se abbianocommesso il reato, inclusi, se del caso, l'irrogazione della pena e l'esaurimentodelle istanze in corso» (ovvero «l'esaurimento delle procedure d'impugnazione»,cfr. Corte giustizia, 15/10/2015, Covaci, § 58; e quindi «la decisione pronunciatain esito a qualsiasi impugnazione», cfr. Corte giustizia, 01/08/2022, TL, § 54) »;7) «se nessun incarico per la traduzione della sentenza risulti conferito….. già si èrealizzata la violazione del disposto dell'art. 143, comma 2, cod. proc. pen. In talcaso, una volta inquadrata la patologia processuale derivante dalla mancatatraduzione come nullità generale a regime intermedio, la stessa deve essereeccepita o rilevata ai sensi degli art. 180 ss. cod. proc. pen., nella specie conl'impugnazione»; 8) «deve …escludersi in via di principio che, in presenza dellatraduzione omessa della sentenza, la parte sia tenuta ad allegare un concreto eddoglianza prospettabili dall'imputato personalmente, visto che quest'ultimo èimpossibilitato all'esame diretto dell'atto perché non tradotto in una lingua allostesso comprensibile. Quindi l'omessa traduzione della sentenza produce in re ipsaun concreto e reale pregiudizio alle prerogative difensive, non potendo chiedersial difensore di sostituirsi all'imputato nella valutazione del pregiudizio subito, dalmomento che solo il diretto interessato è in condizione di dargliene conto espiegargliene compiutamente i motivi».Applicando tali principi al caso in esame non è revocabile in dubbio che si siaverificata l’indicata nullità, che travolge esclusivamente la sola sentenza-documento del giudice di primo grado, oltre, ovviamente, la sentenza della corteterritoriale nel suo contenuto decisorio.Come si è detto, l’Hamer non comprende la lingua italiana e la sentenzapronunciata dal Tribunale di Terni non è stata tradotta in una lingua a lui nota,determinando, per le ragioni già esposte, una non consentita lesione del suo dirittodi difesa, da sola sufficiente a integrare la dedotta nullità, senza che sia necessarioverificare la sussistenza di un ulteriore concreto ed attuale pregiudizio delleprerogative difensive.Legittimamente e tempestivamente eccepita dall’imputato con l’impugnazioneinnanzi alla Corte di appello, dopo avere appreso formalmente della omessatraduzione della sentenza, non resta che prendere atto dell’esistenza della nullitàdella sentenza-documento di cui si discute, che, come si è già detto, non travolgela decisione assunta all’esito del giudizio di primo grado, come illustrata attraversola decisione e perfezionatasi con la lettura del dispositivo, decisione che rimaneferma.Va, pertanto, disposto l’annullamento senza rinvio dell’impugnata sentenza dellaCorte territoriale e della sentenza-documento di primo grado, disponendosi, allostesso tempo, il rinvio degli atti al Tribunale di Terni, affinché, in un terminecongruo, provveda a tradurla nella lingua che il ricorrente ha affermato diconoscere e comprendere (inglese). P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata nonché la sentenza documento delprimo grado e dispone rimettersi gli atti al tribunale di Terni per la traduzione.Così è deciso, 12/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALFREDO [OSCURATO:PERSONA]