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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 25509/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; « visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo con cui si censura la motivazione resa in ordine alla responsabilità per i plurimi reati contestati di cui agli artt. 337 e 385 cod. pen. è, oltre che generico nella parte in cui non si confronta con le ragioni della decisione, manifestamente infondato poiché la Corte di appello ha apprezzato analiticamente le censure e fornito corretta risposta in fatto ed in diritto (pag. 5 e 6 sentenza impugnata); osservato che il secondo motivo, nella parte in cui si censura la mancata concessione delle attenuanti generiche, è riproduttivo di analoga censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha dato conto della non positiva personalità del ricorrente già resosi responsabile di plurimi reati tra i quali resistenza a pubblico ufficiale ed evasione, così spiegando le ragioni della congruità della pena per come determinata all'esito del giudizio; rilevato che la parte del secondo motivo con cui si censura la mancata applicazione della causa di non punibilità è indeducibile in sede di legittimità in quanto non oggetto di questione in sede di gravame; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; « visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo con cui si censura la motivazione resa in ordine alla responsabilità per i plurimi reati contestati di cui agli artt. 337 e 385 cod. pen. è, oltre che generico nella parte in cui non si confronta con le ragioni della decisione, manifestamente infondato poiché la Corte di appello ha apprezzato analiticamente le censure e fornito corretta risposta in fatto ed in diritto (pag. 5 e 6 sentenza impugnata); osservato che il secondo motivo, nella parte in cui si censura la mancata concessione delle attenuanti generiche, è riproduttivo di analoga censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha dato conto della non positiva personalità del ricorrente già resosi responsabile di plurimi reati tra i quali resistenza a pubblico ufficiale ed evasione, così spiegando le ragioni della congruità della pena per come determinata all'esito del giudizio; rilevato che la parte del secondo motivo con cui si censura la mancata applicazione della causa di non punibilità è indeducibile in sede di legittimità in quanto non oggetto di questione in sede di gravame; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis
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