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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 febbraio 2026

Cassazione n. 13615/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Corte d'appello di Romadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],ritenuto che i motivi di ricorso, che deducono il vizio di contraddittorietà o manifestaillogicità della motivazione in relazione ai quattro capi d’impugnazione dell’atto d’appello –tutti diretti a richiedere la riqualificazione del fatto di cui agli artt. 56, 629, cod. pen. neitermini di cui all’art. 393, cod. pen. - sono tutti non consentiti perché meramente reiterativi didoglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01;Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese conargomentazioni esenti da vizi logici (si vedano, in particolare, pagg. 5-6 della sentenzaimpugnata con riferimento agli elementi in base ai quali escludere la qualificazione del fattoai sensi dell’art. 393, cod. pen., con particolare riferimento all’insussistenza di una pretesaastrattamente tutelabile con il ricorso al giudice), risolvendosi in una proposta di letturaalternativa del merito, non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri,Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv.277758-01);rimarcato che vanno annoverate tra le deduzioni di merito anche le osservazionirelative alla credibilità della persona offesa -genericamente evocato con il terzo motivod’impugnazione- evoca, atteso che il vaglio critico delle dichiarazioni da essa rese è preclusoalla Corte di cassazione, essendosi già spiegato che la valutazione della credibilità dellapersona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave dilettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede dilegittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (in tal senso cfr.Sezioni Unite, n. 41461 del 19/07/2012, Bell’Arte, in motivazione; in questo senso, Sez. 5, n.51604 del 19/09/2017, D’Ippedico, Rv. 271623 - 01);considerato, con particolare riferimento alla consegna della somma di mille euro, ilgiudice ha rimarcato come la ricostruzione offerta dal ricorrente -secondo il quale queldenaro gli veniva consegnato spontaneamente- era in contrasto con i contenuti della querelae, comunque, con la condotta aggressiva del 29 aprile, che avvaloravano la condottaestorsiva;considerato quanto al preteso diritto alla restituzione dell’anello, che il giudice haspiegato che non poteva vertersi in ipotesi di donazione obnuziale, così che la richiesta dellasua restituzione con condotte aggressive configurava un tentativo di estorsione;considerato chele opposte argomentazioni della difesa nel ricorso sollecitano giudiziestranei al sindacato di legittimità, essendo preclusa a questa Corte la possibilità di unanuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudicedi merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o unadiversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque dianche: Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284556 – 01; Sez. 6, n. 5465 del04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482– 01; Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 17/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte d'appello di Romadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],ritenuto che i motivi di ricorso, che deducono il vizio di contraddittorietà o manifestaillogicità della motivazione in relazione ai quattro capi d’impugnazione dell’atto d’appello –tutti diretti a richiedere la riqualificazione del fatto di cui agli artt. 56, 629, cod. pen. neitermini di cui all’art. 393, cod. pen. - sono tutti non consentiti perché meramente reiterativi didoglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01;Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese conargomentazioni esenti da vizi logici (si vedano, in particolare, pagg. 5-6 della sentenzaimpugnata con riferimento agli elementi in base ai quali escludere la qualificazione del fattoai sensi dell’art. 393, cod. pen., con particolare riferimento all’insussistenza di una pretesaastrattamente tutelabile con il ricorso al giudice), risolvendosi in una proposta di letturaalternativa del merito, non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri,Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv.277758-01);rimarcato che vanno annoverate tra le deduzioni di merito anche le osservazionirelative alla credibilità della persona offesa -genericamente evocato con il terzo motivod’impugnazione- evoca, atteso che il vaglio critico delle dichiarazioni da essa rese è preclusoalla Corte di cassazione, essendosi già spiegato che la valutazione della credibilità dellapersona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave dilettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede dilegittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (in tal senso cfr.Sezioni Unite, n. 41461 del 19/07/2012, Bell’Arte, in motivazione; in questo senso, Sez. 5, n.51604 del 19/09/2017, D’Ippedico, Rv. 271623 - 01);considerato, con particolare riferimento alla consegna della somma di mille euro, ilgiudice ha rimarcato come la ricostruzione offerta dal ricorrente -secondo il quale queldenaro gli veniva consegnato spontaneamente- era in contrasto con i contenuti della querelae, comunque, con la condotta aggressiva del 29 aprile, che avvaloravano la condottaestorsiva;considerato quanto al preteso diritto alla restituzione dell’anello, che il giudice haspiegato che non poteva vertersi in ipotesi di donazione obnuziale, così che la richiesta dellasua restituzione con condotte aggressive configurava un tentativo di estorsione;considerato chele opposte argomentazioni della difesa nel ricorso sollecitano giudiziestranei al sindacato di legittimità, essendo preclusa a questa Corte la possibilità di unanuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudicedi merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o unadiversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque dianche: Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284556 – 01; Sez. 6, n. 5465 del04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482– 01; Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 17/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]
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