CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 19313/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TRIB. SORVEGLIANZA di GenovaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA] che chiede ladeclaratoria di inammissibilità.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Genova ha rigettato ilreclamo presentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento emesso il 18 aprile 2025 dalMagistrato di sorveglianza di Genova, che non accoglieva la richiesta di rimedi risarcitoriavanzata dal detenuto in relazione a diversi periodi di espiazione di pena. Con riferimento ai periodi detentivi antecedenti al 12 aprile 2023, data di iniziodell’espiazione attuale della pena, detto Tribunale ha ritenuto che, anche ad ammetterel’azionabilità della domanda in costanza di detenzione attuale, ancorché riferita al titoloantecedente, lo iato di sei mesi intercorrente tra i due periodi renda inammissibile la richiestaavanzata per plurime detenzioni, di cui l’ultima cessata nel 2021.In ordine, invece, ai periodi successivi al 2023, il Tribunale di sorveglianza ha ravvisatol’infondatezza della richiesta, perché basata, in parte, su censure non sollevate in primogrado e, in parte, su elementi che non rendono il trattamento subito dal detenuto inumano edegradante.2. [OSCURATO:PERSONA], con atto del suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione,articolandolo in tre motivi.2.1. Con il primo motivo, ha dedotto violazione dell’art. 35 l. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord.pen.) e 13 Cedu, in combinato disposto con l’art. 24 Cost., per avere il Tribunale disorveglianza ritenuto inammissibile la domanda di indennizzo per i periodi di detenzioneantecedenti al 2021, nonostante la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui ilreclamo ex art. 35-ter Ord. pen. è proponibile anche per violazioni dei diritti fondamentaliriferiti a periodi pregressi, purché il reclamante sia ancora detenuto o internato al momentodella presentazione della domanda. 2.2. Con il secondo motivo, ha eccepito violazione di legge in relazione all’art. 35 Ord.pen. e all’art. 3 Cedu con riferimento al restante periodo di carcerazione, dal 12 aprile 2023al 29 aprile 2024, trascorso presso la Casa circondariale di Genova-Marassi, per avere ilTribunale escluso la configurabilità della lesione di un diritto soggettivo e ritenuto che ladifesa avesse introdotto elementi nuovi mai dedotti in precedenza, senza considerare che,invece, si trattasse di approfondimenti di un quadro critico già ben espresso dal ricorrenteanche in fase di audizione personale.2.3. Con il terzo motivo, ha lamentato apparenza di motivazione, per avere il Tribunaleomesso di valutare sia la compatibilità delle condizioni detentive con gli standard minimirichiesti dalla giurisprudenza della Corte Edu, come denunciate dallo stesso detenuto anchein sede di audizione personale, sia la documentazione medica prodotta, individuata comenon compiutamente leggibile.Il difensore insiste, alla luce di detti motivi, per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.1.1. Il primo motivo di impugnazione è infondato.Va premesso che, in tema di rimedi conseguenti alla violazione dell'art. 3 Cedu neiconfronti di soggetti detenuti o internati, è inammissibile il ricorso volto ad ottenere il ristoronella forma c.d. specifica della riduzione di pena, anziché in quella monetaria, per ilpregiudizio subìto durante l'esecuzione di un titolo diverso da quello in esecuzione almomento della domanda, qualora l'esecuzione pregressa sia del tutto slegata da quella incorso (Sez. 1, n. 54862 del 17/01/2018, Molluso, Rv. 274971, inerente a fattispecie in cui, inmotivazione, la Corte ha precisato che siffatta interpretazione è coerente sia con il testodell'art. 35 ter, ord. pen. sia con il principio del divieto di fungibilità della pena in relazione areati successivi a quello cui afferisce l'esecuzione già esaurita). Coloro i quali hannoterminato di espiare la pena detentiva in carcere o hanno subito il pregiudizio in stato dicustodia cautelare non computabile nella determinazione della pena possono unicamenteproporre azione entro sei mesi al Tribunale del capoluogo del distretto per ottenere il ristoroin forma monetaria, dovendo escludersi, nel caso di successivo inizio di un nuovo periodo didetenzione del tutto slegato dal primo, la possibilità di richiedere la riduzione delladetenzione per il danno subito durante la precedente carcerazione (Sez. 1, n. 16915 del21/12/2017, dep. 2018, Gerbino, Rv. 272830).Ciò posto, il Tribunale di sorveglianza ha correttamente escluso il diritto al ristororelativamente ai periodi di detenzione pregressi, rappresentando quanto segue: a) in ordineai periodi di detenzione antecedenti all’11 agosto 2014 la domanda poteva esserepresentata entro i sei mesi successivi dall’entrata in vigore della legge; b) con riferimento aiperiodi di detenzione dal 2016 al 2021 l’istanza di indennizzo poteva essere proposta entrosei mesi dalla cessazione della detenzione dinanzi al giudice civile; c) l’ultima detenzionerisulta cessata nel 2021, mentre l’espiazione attuale decorre dal 12 aprile 2023, per cui, purevolendo aderire all’orientamento della giurisprudenza di legittimità che ammette l’azionabilitàdella domanda dinanzi al magistrato di sorveglianza, la cesura di oltre sei mesi (ovvero lostesso iato temporale richiesto dalla legge per l’azionabilità della domanda dinanzi al giudicecivile) fra la data di inizio dell’odierna espiazione e la precedente carcerazione patitaimpedirebbe tale azionabilità.La difesa non si confronta con le suesposte argomentazioni, che fanno buon governodei principi di diritto affermati da questa Corte al riguardo, insistendo genericamente einfondatamente sul riconoscimento dell’indennizzo.1.2. Infondati sono anche il secondo e il terzo motivo di ricorso.Con riguardo al profilo degli elementi di novità del reclamo(-impugnazione) di cui allaseconda parte del secondo motivo, va ricordato che è precluso al detenuto sottoporre alTribunale di sorveglianza questioni nuove che non hanno costituito oggetto del reclamodiretto al magistrato di sorveglianza, atteso che il procedimento dinanzi al Tribunale disorveglianza in relazione a richiesta di rimedio risarcitorio ha natura impugnatoria, con laconseguenza che, avendo carattere devolutivo, deve essere fondata su specifici motivi didoglianza facenti riferimento all'oggetto del primo giudizio, siccome definito dal relativo attodi reclamo e dall'eventuale estensione della cognizione del giudice conseguente allequestioni successivamente dedotte dalle parti o all'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio (Sez.1, n. 34026 del 26/09/2025, Jomidava, non massimata; Sez. 1, n. 2303 del 08/10/2020, dep.2021, Mitrean, Rv. 280229, inerente a fattispecie di reclamo ex art. 35 bis Ord. Pen.).Il Tribunale di sorveglianza si è allineato a tali principi, rilevando – come è datoevincere dal raffronto tra l’istanza e l’atto di reclamo - come nel reclamo fossero statearticolate contestazioni riguardanti problemi sanitari, riscaldamento, impianto elettrico,assenza di palestra e insufficiente spazio nei locali socialità, infine una sola ora di aria algiorno, diverse da quelle prospettate al Magistrato di sorveglianza con l’istanza diindennizzo, in cui ci doleva del sovraffollamento nella stanza per la presenza di sei personein luogo di cinque.Nell’esaminare quest’ultimo profilo (oggetto di censura nella prima parte del secondomotivo di ricorso e nel terzo motivo di impugnazione), l’unico per quanto detto scrutinabile inquanto non “nuovo” rispetto all’istanza, il Tribunale di sorveglianza ha offerto una specificavalutazione circa l’insussistenza di pregiudizi alla qualità dell’offerta trattamentale e allemodalità concrete di organizzazione, comportanti la violazione dell’art. 3 CEDU.Ha, invero, evidenziato come l’evenienza lamentata sia vera e trovi riscontro nelladocumentazione della Casa circondariale Marassi, per gli iati 17.4.2023-19.10.2023,15.11.2023-26.11.2023, 4.12.2023-22.5.2023, ma non sia tale da comportare la violazionedell’articolo in ultimo menzionato, come motivato dal Magistrato di sorveglianza, poiché lospazio pro capite è stato per taluni periodi anche al di sopra di 4 mq., ma in ogni caso mai aldi sotto dei 3 mq, in presenza di assistenza sanitaria h24, di apertura delle celle per 8 ore algiorno, di attività ludiche, risocializzanti e lavorative (come quella di portavitto svolta daRhimi). A fronte di tali argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici e assolutamente conformialla giurisprudenza di legittimità sui fattori compensativi (si veda, da ultimo, Sez. U, n. 6551del 24/09/2020, dep. 2021, Ministero, Rv. 280433 – 02), la difesa insiste sull’omessavalutazione della documentazione medica, che attiene ad un profilo che si assume nondedotto precedentemente, e, quindi, non valutabile, nonché lamenta un’apparenzamotivazionale che, per quanto evidenziato, è insussistente.2. Al rigetto del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 26/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGAETANO [OSCURATO:PERSONA]