CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 44351/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2020 della Corte di appello di Potenza; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Udita la requisitoria del Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. È impugnata la sentenza con la quale la Corte di appello di Potenza ha confermato quella emessa dal Tribunale della medesima città, con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato, concesse le attenuanti generiche ed operato l'aumento per la continuazione, alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 500 di multa per il reato di cui agli artt. 81 cpv. e 1 comma 3 L. 389 del 1989 e succ. modifiche (recte: art. 2, comma 1, n. 2 Legge 11/11/1983 n. 638), perché, quale legale rappresentante delle ditta denominata Argaip soc. Consortile a r.I .con sede legale in Potenza, ometteva di versare all'INPS le trattenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti per l'importo complessivo di € 87.447,00. [OSCURATO:PERSONA] da giugno a dicembre 2011. 2. Il ricorso è affidato a tre motivi, con i quali si deduce: la violazione di legge sul rilievo che la Corte di appello si sarebbe limitata a ritenere inconferente la dedotta crisi di liquidità dell'imprenditore in quanto la stessa non poteva considerarsi conseguenza di fattori indipendenti dalla volontà del ricorrente ed estranei al suo dominio finalistico (primo motivo); la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito alla ritenuta continuazione tra le condotte omissive contestate nell'arco dello stesso anno e in relazione a più lavoratori dipendenti, sul rilievo che sarebbe stata pretermessa ogni valutazione sulla modifica normativa di cui al d.lgs. 15/01/2016 n. 8, a seguito della quale si è affermato in seno alla giurisprudenza di legittimità un differente orientamento volto a riconoscere natura unitaria al reato contestato (secondo motivo); il vizio di motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato e decisivo ai fini del giudizio, in merito alla valutazione dei criteri si quali si fonda la regola di giudizio per la concessione della sospensione condizionale della pena (terzo motivo). 3. Il difensore dell'imputato ha presentato memoria con la quale ha reiterato le richieste formulate con il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato sulla base del secondo motivo. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. In linea generale, nel reato di reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, la colpevolezza del datore di lavoro non è esclusa dalla crisi di liquidità intervenuta al momento della scadenza del termine per il versamento all'Inps dei contributi previdenziali ed assistenziali, a meno che l'imputato non dimostri che le difficoltà finanziarie non siano a lui imputabili e che le stesse, inoltre, non possano essere altrimenti fronteggiate con idonee misure anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale, circostanza, quest'ultima, neppure ipotizzata dal ricorrente. Peraltro, la crisi di liquidità, nella quale versi l'impresa, non può essere dedotta, nel caso in esame, come causa di esclusione della colpevolezza perché il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali è a dolo generico, ed è integrato dalla consapevole scelta di omettere i versamenti dovuti, ravvisabile anche qualora il datore di lavoro, in presenza di una situazione di difficoltà economica, abbia deciso di dare preferenza al pagamento degli emolumenti ai dipendenti e di pretermettere il versamento delle ritenute all'erario, essendo suo onere quello di ripartire le risorse disponibili all'atto della corresponsione delle retribuzioni in modo da adempiere al proprio obbligo contributivo, anche se ciò comporta l'impossibilità di pagare i compensi nel loro intero ammontare (ex multis, Sez. 3, n. 43811 del 10/04/2017, Agozzino, Rv. 271189 - 01). E' stato infatti affermato che il meccanismo creato dalla legge consiste nell'affidare al datore di lavoro, in quanto debitore delle retribuzioni nei confronti dei prestatori di lavoro dipendenti, il compito di detrarre l'importo delle ritenute assistenziali e previdenziali da costoro dovute e di corrisponderlo all'ente previdenziale quale sostituto del soggetto obbligato. In questo senso il sostituto adempie contemporaneamente a un obbligo proprio e a un obbligo altrui, con la conseguenza di ritenerlo vincolato al pagamento delle ritenute allo stesso titolo per cui è vincolato al pagamento delle retribuzioni (Sez. 3, n. 33945 del 05/07/2001, Castellotti, in motivazione). 3. Il secondo motivo è fondato. La giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che il reato previsto dall'art. 2, comma primo bis, D.L. 12 settembre 1983 n. 463, conv. in I. 11 novembre 1983, n. 638, di omesso versamento delle ritenute di importo superiore ai 10.000 euro, operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ha una struttura unitaria e la condotta può configurarsi anche attraverso una pluralità di omissioni, compiute nel periodo annuale di riferimento, che possono di per sé anche non costituire reato; ne consegue che la consumazione del delitto può essere istantanea o di durata e, in quest'ultimo caso, ad effetto prolungato sino al termine dell'anno in contestazione (ex multis, Sez. 3, n. 35589 del 11/05/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268115 - 01). E' vero che l'art. 3, comma sesto, D.Lgs. n.8 del 2016, nell'escludere la penale rilevanza dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti ove non eccedenti i diecimila euro annui, ha dato luogo ad una "abolitio criminis"solo parziale dell'art. 2, comma 1-bis, D.L. n. 463 del 1983 (conv. in I. n.638 del 1983), sussistendo piena continuità normativa con la precedente incriminazione, allorquando sia superata la soglia di punibilità (Sez. 3, n. 14475 del 07/12/2016, dep. 2017, Mauro, Rv. 269329 - 01). Ma proprio per questo motivo, essendo cioè stata modificata la struttura dell'incriminazione, la Corte d'appello, al cospetto di una specifica doglianza con la quale si contestava l'applicazione dell'aumento di pena per la continuazione essendo il reato unico, avrebbe dovuto motivare sulle ragioni per le quali, in presenza di una successione di leggi penali nel tempo, l'applicazione della disciplina previgente (che ammetteva la configurazione del reato continuato) fosse più favorevole all'imputato rispetto alla disciplina sopravvenuta, incompatibile invece con l'istituto della continuazione. Mancando del tutto la motivazione, la sentenza andrebbe perciò annullata con rinvio per un nuovo giudizio sul punto. Nondimeno è maturata, nel frattempo, la prescrizione del reato (alla data del 8 marzo 2021, anche considerate le sospensioni della prescrizione), sicché la sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275 - 01). Ne consegue che la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, essendo i reati estinti per prescrizione. 4. Il terzo motivo è, all'evidenza, assorbito. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per prescrizione