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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 01527/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; -% [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Sassari ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Nuoro in data 14.02.2023 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi quattro di arresto ed euro 4.000,00 di ammenda per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), comma 2 bis) e comma 2 sexies, D.Lvo. 30 aprile 1992, n. 285.

2. L'imputato ricorre avverso la sentenza della Corte di appello lamentando, con il primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art.192 cod. proc. pen. in ordine all'accertamento dello stato di ebbrezza al momento del sinistro; con il secondo motivo, vizio di motivazione in relazione alla ricostruzione fattuale operata dai giudici di merito; con il terzo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione relativamente al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

3. Il primo ed il secondo motivo sono riproduttivi delle doglianze già disattese dalla Corte territoriale con ampia e congrua motivazione.

La Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado sulla base delle risultanze istruttorie emerse che hanno destituito di ogni fondamento la teoria addotta dalla difesa circa l'assunto che l'imputato avrebbe consumato sostanze alcoliche nei minuti successivi all'allontanamento dal pronto soccorso ed immediatamente prima di sottoporsi ai test alcolimetrici.

In particolare, sono state evidenziate le dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA] che ha riferito in sede dibattimentale di essere stata avvisata dal [OSCURATO:PERSONA] con una telefonata in cui le comunicava di essersi autonomamente dimesso dal pronto soccorso per ritornare sul luogo del sinistro e verificare le condizioni della sua auto.

La testimone ha affermato di essere subito accorsa in auto a prendere l'imputato e di averlo trovato a pochi metri di distanza dall'ospedale dove era stato condotto dai sanitari a seguito delle ferite riportate nell'incidente. [OSCURATO:PERSONA] dichiarava di aver riaccompagnato il [OSCURATO:PERSONA] sul luogo del sinistro al fine di consentire agli operatori di polizia di espletare gli accertamenti alcolimetrici necessari.

Alla luce del breve lasso di tempo intercorso tra l'uscita dal pronto soccorso da parte dell'imputato e l'intervento della Congíu, i giudici hanno ritenuto priva di fondamento la circostanza valorizzata dalla difesa secondo cui il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe consumato bevande alcoliche nel bar posto nelle vicinanze del nosocomio prima che la [OSCURATO:PERSONA] accorresse con la macchina nel punto in cui si trovava l'imputato.

Inoltre, con giudizio logico e pertinente, la Corte di merito ha sottolineato che non si rinvengono ragioni per le quali il [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe avvisato le autorità circa l'immediato consumo di alcol prima di sottoporsi agli accertamenti suddetti, posto che egli era già stato coinvolto in precedenza in contravvenzioni analoghe e, pertanto, avrebbe dovuto conoscere bene la procedura che si segue in quei casi.

4. Il terzo motivo attiene al trattamento punitivo benché questo sia sorretto da sufficiente e non illogica motivazione (pag. 14 della sentenza impugnata).

La Corte motiva il diniego delle circostanze attenuanti generiche alla luce delle precedenti condanne per identiche violazioni al codice della strada e, pertanto in ragione della noncuranza al rispetto delle regole poste a tutela della circolazione stradale e dell'incolumità degli utenti della strad it. da parte dell'imputato.

La pronuncia è conforme alla giurisprudenza consolidata di legittimità secondo cui al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può infatti limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549).

5. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in R

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; -% [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Sassari ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Nuoro in data 14.02.2023 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi quattro di arresto ed euro 4.000,00 di ammenda per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), comma 2 bis) e comma 2 sexies, D.Lvo. 30 aprile 1992, n. 285. 2. L'imputato ricorre avverso la sentenza della Corte di appello lamentando, con il primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art.192 cod. proc. pen. in ordine all'accertamento dello stato di ebbrezza al momento del sinistro; con il secondo motivo, vizio di motivazione in relazione alla ricostruzione fattuale operata dai giudici di merito; con il terzo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione relativamente al diniego delle circostanze attenuanti generiche. 3. Il primo ed il secondo motivo sono riproduttivi delle doglianze già disattese dalla Corte territoriale con ampia e congrua motivazione. La Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado sulla base delle risultanze istruttorie emerse che hanno destituito di ogni fondamento la teoria addotta dalla difesa circa l'assunto che l'imputato avrebbe consumato sostanze alcoliche nei minuti successivi all'allontanamento dal pronto soccorso ed immediatamente prima di sottoporsi ai test alcolimetrici. In particolare, sono state evidenziate le dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA] che ha riferito in sede dibattimentale di essere stata avvisata dal [OSCURATO:PERSONA] con una telefonata in cui le comunicava di essersi autonomamente dimesso dal pronto soccorso per ritornare sul luogo del sinistro e verificare le condizioni della sua auto. La testimone ha affermato di essere subito accorsa in auto a prendere l'imputato e di averlo trovato a pochi metri di distanza dall'ospedale dove era stato condotto dai sanitari a seguito delle ferite riportate nell'incidente. [OSCURATO:PERSONA] dichiarava di aver riaccompagnato il [OSCURATO:PERSONA] sul luogo del sinistro al fine di consentire agli operatori di polizia di espletare gli accertamenti alcolimetrici necessari. Alla luce del breve lasso di tempo intercorso tra l'uscita dal pronto soccorso da parte dell'imputato e l'intervento della Congíu, i giudici hanno ritenuto priva di fondamento la circostanza valorizzata dalla difesa secondo cui il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe consumato bevande alcoliche nel bar posto nelle vicinanze del nosocomio prima che la [OSCURATO:PERSONA] accorresse con la macchina nel punto in cui si trovava l'imputato. Inoltre, con giudizio logico e pertinente, la Corte di merito ha sottolineato che non si rinvengono ragioni per le quali il [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe avvisato le autorità circa l'immediato consumo di alcol prima di sottoporsi agli accertamenti suddetti, posto che egli era già stato coinvolto in precedenza in contravvenzioni analoghe e, pertanto, avrebbe dovuto conoscere bene la procedura che si segue in quei casi. 4. Il terzo motivo attiene al trattamento punitivo benché questo sia sorretto da sufficiente e non illogica motivazione (pag. 14 della sentenza impugnata). La Corte motiva il diniego delle circostanze attenuanti generiche alla luce delle precedenti condanne per identiche violazioni al codice della strada e, pertanto in ragione della noncuranza al rispetto delle regole poste a tutela della circolazione stradale e dell'incolumità degli utenti della strad it. da parte dell'imputato. La pronuncia è conforme alla giurisprudenza consolidata di legittimità secondo cui al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può infatti limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549). 5. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in R
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