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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 8 marzo 2023

Cassazione n. 13834/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19767/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO -controricorrente- Avversola SENTENZA della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 126/2017 depositata i l 02/03/2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

R.G. 19767/2017 [OSCURATO:PERSONA]: la Corte d’appello di Bologna, confermando nel merito la pronuncia del [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso il rigetto dell’opposizione ad avviso di addebito proposto dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. (Unità di [OSCURATO:PERSONA]), per mancato versamento dei contributi di disoccupazione relativi al periodo 2005-2008, per l’ammontare di Euro 1.572.730; la Corte territoriale hapremesso che nelle imprese pubbliche partecipate l’elemento della stabilità dell’impiego costituisce elemento necessario ai fini del riconoscimento del diritto all’esonero contributivo,e che - non potendo lo stesso desumersi dalle norme del c.c.n.l. di diritto comunesecondo il costante orientamento di legittimità - nel caso di specie [OSCURATO:SOCIETA]. non aveva presentato domanda di accertamento di tale requisito all’autorità amministrativa competente; ha quindi rilevato in fatto:a) che, quanto al periodo 2005-2007 la società non aveva presentato nessuna domanda di esonero, mentre, quanto al 2008, la domanda sussistevama era stata respinta; b) che in ogni caso, si era formato il giudicato interno sul capo della sentenza di primo grado che aveva accertato l’inesistenza del decreto ministeriale di esonero che avrebbe dovuto sancire, ai sensi dell’art. 40 del r.d.l. n. 1827 del 1935, che, essendosi riscontrata presso la società [OSCURATO:SOCIETA]. la condizione della stabilità dell’impiego per i dipendenti, questa avrebbe potuto beneficiare della decontribuzione; atteso che tale seconda ratio decidendi, autonoma ed idonea in sé a sorreggere il decisum, non era stata impugnata dall’appellante, il motivo d’appello era da ritenersi inammissibile; quanto alla doglianzaconcernente l’ingiusta condanna al pagamento delle somme aggiuntive da parte del primo giudice, la Corte territoriale ha dichiarato parimenti inammissibile la domanda, perché prospettata per la prima volta in sede di appello; la cassazione della sentenza è domandata da [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base di due motivi; l’[OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso; all’Adunanza il Collegio si è riservato il termine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza.[OSCURATO:PERSONA]: col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 e n. 5 cod. proc. civ., la ricorrente si duole della “Violazione e falsa applicazione dell’art. 40 n. 2 del RDL 1827/35 dell’art. 36 DPR 818/57 dell’art. 20 commi 2-4-5-6 L. 133/2008, dell’art. 2112 c.c. dell’art. 51 CCNL Federgasacqua, dell’art. 66 CCNL Federambiente – Motivazione insufficiente,illogica e contraddittoria su punti essenziali della controversia”; il motivo prospetta ildiritto all’esenzione della ricorrente in quanto avente natura di azienda pubblica; col secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 e n. 5 cod. proc. civ., denuncia “Violazione falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. dell’art. 116 comma 8 lett. a) e lett. b) e commi 10 e 15 L. 388/2000 -Motivazione illogica e insufficiente”; sostiene che, essendo le somme aggiuntive un accessorio della contribuzione, contestando la debenzadella contribuzione risulterebbe automaticamente contestata anche la condanna al pagamento delle somme aggiuntive (art. 116, co. 10 e co. 15 L. n. 388 del 2000), dunque tale censura ben avrebbe dovuto considerarsi ammissibile anche in appello; peraltro, ciò varrebbe a maggior ragione quando il pagamento di quanto preteso è stato richiesto soltanto dopoche il deposito del ricorso in appello si è concretizzato nelle more del giudizio; il primo motivo è inammissibile; le censure non contrastanola ratio decidendi del provvedimento impugnato, ove si affermache il Ministero non aveva mai emanato il decreto ad hoc necessario a sancire l’esoneropreteso; dallo stralcio (comunque parziale) del Decreto direttoriale n. 43314 trascritto alle pag. n. 14 -16 del ricorso, emerge, infatti, che il decreto di esonero su cui parte ricorrente fonda le sue ragioni si riferisce alla [OSCURATO:SOCIETA]. sede diParma, Unità diversa da quella di [OSCURATO:PERSONA] di cui qui è causa; il motivo è dunque generico e manca di specificità, non avendo la parte prodotto i c.c.n.l., né il decreto ministeriale di esonero sì come specificamente riferito alla [OSCURATO:SOCIETA].- Unità di [OSCURATO:PERSONA]; inoltre, nel censurare la sentenza attraverso il richiamo all’art. 360, co.1,n. 5 parte ricorrente non mostra di attribuireil dovuto rilievo all’esistenza di una doppia conforme; infatti,la statuizione d’ inammissibilità del gravame da parte della Corte d’appello non costituisce ostacolo alla considerazione per cui tale pronuncia abbia affermato, comunque, nel merito, la propria totale adesione alla motivazione del giudice di primo grado, di tal che la parte, per evitare il giudizio d’inammissibilità della censura, avrebbe dovuto, secondo il cri terio generale , indic are le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (ex plurimis, Cass. n.26774 del 2016; Cass.n. 19001 del 2016; Cass. n. 5528 del 2014); infine,giova in ogni caso rammentare che sulla questione di diritto sollevata dalla ricorrentequesta Corte si è già pronunciata in decisioni (Cass. n. 20818 del 2013 ; Cass.n. 27225 del 2017)ove, oltre a confermare l’univoca evoluzione in senso privatistico della disciplina delle società a partecipazione pubblica haspecificato che , fin tanto che sussiste l’assoggettabilità dei lavoratori alla procedura di licenziamento collettivo di cui alla l. n. 223 del 1991, la necessaria condizione della stabilità dell’impiego ai fini del godimento del benefici o contributivo r ichiesto non può basarsi sulle sole clausole pattizie, ma deve essere sorretta da garanzie pubblicistiche, assicurate dalla previsione legislativa di un apposito meccanismo autorizzatorio, riferito alla specifica realtà produttiva che intende beneficiarne, la cui corretta attivazione , mediante apposita domanda, da parte dell’interessata non è risultata provata in entrambi i giudizi di merito; il secondo motivo risultaassorbito, avendo ad oggetto il riconoscimento di somme aggiuntive,accessorio della pretesa principale dichiarata inammissibile ; in definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; in considerazione dell’inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processualiper il versamento, da parte della società ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ovedovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 18.000,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art.1, comma 17 della l. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ovedovuto, per il r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19767/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO -controricorrente- Avversola SENTENZA della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 126/2017 depositata i l 02/03/2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 19767/2017 [OSCURATO:PERSONA]: la Corte d’appello di Bologna, confermando nel merito la pronuncia del [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso il rigetto dell’opposizione ad avviso di addebito proposto dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. (Unità di [OSCURATO:PERSONA]), per mancato versamento dei contributi di disoccupazione relativi al periodo 2005-2008, per l’ammontare di Euro 1.572.730; la Corte territoriale hapremesso che nelle imprese pubbliche partecipate l’elemento della stabilità dell’impiego costituisce elemento necessario ai fini del riconoscimento del diritto all’esonero contributivo,e che - non potendo lo stesso desumersi dalle norme del c.c.n.l. di diritto comunesecondo il costante orientamento di legittimità - nel caso di specie [OSCURATO:SOCIETA]. non aveva presentato domanda di accertamento di tale requisito all’autorità amministrativa competente; ha quindi rilevato in fatto:a) che, quanto al periodo 2005-2007 la società non aveva presentato nessuna domanda di esonero, mentre, quanto al 2008, la domanda sussistevama era stata respinta; b) che in ogni caso, si era formato il giudicato interno sul capo della sentenza di primo grado che aveva accertato l’inesistenza del decreto ministeriale di esonero che avrebbe dovuto sancire, ai sensi dell’art. 40 del r.d.l. n. 1827 del 1935, che, essendosi riscontrata presso la società [OSCURATO:SOCIETA]. la condizione della stabilità dell’impiego per i dipendenti, questa avrebbe potuto beneficiare della decontribuzione; atteso che tale seconda ratio decidendi, autonoma ed idonea in sé a sorreggere il decisum, non era stata impugnata dall’appellante, il motivo d’appello era da ritenersi inammissibile; quanto alla doglianzaconcernente l’ingiusta condanna al pagamento delle somme aggiuntive da parte del primo giudice, la Corte territoriale ha dichiarato parimenti inammissibile la domanda, perché prospettata per la prima volta in sede di appello; la cassazione della sentenza è domandata da [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base di due motivi; l’[OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso; all’Adunanza il Collegio si è riservato il termine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza.[OSCURATO:PERSONA]: col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 e n. 5 cod. proc. civ., la ricorrente si duole della “Violazione e falsa applicazione dell’art. 40 n. 2 del RDL 1827/35 dell’art. 36 DPR 818/57 dell’art. 20 commi 2-4-5-6 L. 133/2008, dell’art. 2112 c.c. dell’art. 51 CCNL Federgasacqua, dell’art. 66 CCNL Federambiente – Motivazione insufficiente,illogica e contraddittoria su punti essenziali della controversia”; il motivo prospetta ildiritto all’esenzione della ricorrente in quanto avente natura di azienda pubblica; col secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 e n. 5 cod. proc. civ., denuncia “Violazione falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. dell’art. 116 comma 8 lett. a) e lett. b) e commi 10 e 15 L. 388/2000 -Motivazione illogica e insufficiente”; sostiene che, essendo le somme aggiuntive un accessorio della contribuzione, contestando la debenzadella contribuzione risulterebbe automaticamente contestata anche la condanna al pagamento delle somme aggiuntive (art. 116, co. 10 e co. 15 L. n. 388 del 2000), dunque tale censura ben avrebbe dovuto considerarsi ammissibile anche in appello; peraltro, ciò varrebbe a maggior ragione quando il pagamento di quanto preteso è stato richiesto soltanto dopoche il deposito del ricorso in appello si è concretizzato nelle more del giudizio; il primo motivo è inammissibile; le censure non contrastanola ratio decidendi del provvedimento impugnato, ove si affermache il Ministero non aveva mai emanato il decreto ad hoc necessario a sancire l’esoneropreteso; dallo stralcio (comunque parziale) del Decreto direttoriale n. 43314 trascritto alle pag. n. 14 -16 del ricorso, emerge, infatti, che il decreto di esonero su cui parte ricorrente fonda le sue ragioni si riferisce alla [OSCURATO:SOCIETA]. sede diParma, Unità diversa da quella di [OSCURATO:PERSONA] di cui qui è causa; il motivo è dunque generico e manca di specificità, non avendo la parte prodotto i c.c.n.l., né il decreto ministeriale di esonero sì come specificamente riferito alla [OSCURATO:SOCIETA].- Unità di [OSCURATO:PERSONA]; inoltre, nel censurare la sentenza attraverso il richiamo all’art. 360, co.1,n. 5 parte ricorrente non mostra di attribuireil dovuto rilievo all’esistenza di una doppia conforme; infatti,la statuizione d’ inammissibilità del gravame da parte della Corte d’appello non costituisce ostacolo alla considerazione per cui tale pronuncia abbia affermato, comunque, nel merito, la propria totale adesione alla motivazione del giudice di primo grado, di tal che la parte, per evitare il giudizio d’inammissibilità della censura, avrebbe dovuto, secondo il cri terio generale , indic are le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (ex plurimis, Cass. n.26774 del 2016; Cass.n. 19001 del 2016; Cass. n. 5528 del 2014); infine,giova in ogni caso rammentare che sulla questione di diritto sollevata dalla ricorrentequesta Corte si è già pronunciata in decisioni (Cass. n. 20818 del 2013 ; Cass.n. 27225 del 2017)ove, oltre a confermare l’univoca evoluzione in senso privatistico della disciplina delle società a partecipazione pubblica haspecificato che , fin tanto che sussiste l’assoggettabilità dei lavoratori alla procedura di licenziamento collettivo di cui alla l. n. 223 del 1991, la necessaria condizione della stabilità dell’impiego ai fini del godimento del benefici o contributivo r ichiesto non può basarsi sulle sole clausole pattizie, ma deve essere sorretta da garanzie pubblicistiche, assicurate dalla previsione legislativa di un apposito meccanismo autorizzatorio, riferito alla specifica realtà produttiva che intende beneficiarne, la cui corretta attivazione , mediante apposita domanda, da parte dell’interessata non è risultata provata in entrambi i giudizi di merito; il secondo motivo risultaassorbito, avendo ad oggetto il riconoscimento di somme aggiuntive,accessorio della pretesa principale dichiarata inammissibile ; in definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; in considerazione dell’inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processualiper il versamento, da parte della società ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ovedovuto, per il ricorso. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 18.000,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art.1, comma 17 della l. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ovedovuto, per il r
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