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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 08267/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/04/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il primo motivo di ricorso propostO nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] - con cui deduce il vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo - non è consentito in sede di legittimità poiché volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, avendo la Corte di merito, con una valutazione di fatto non manifestamente illogica, ribadito la sussistenza del dolo, posto che la modulistica relativa alla dichiarazione sostitutiva unica specifica chiaramente che il reddito da dichiarare è quello riferito al secondo anno solare precedente la presentazione della domanda, e considerando che il personale del CAF, specializzato in pratiche amministrative di natura fiscale, a cui l'imputata si era rivolta, non abbia potuto equivocare sull'anno rilevante ai fini del beneficio; considerato che il secondo motivo, il quale denuncia il vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in quanto inerente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e logica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, avendo la Corte di merito escluso la sussistenza di elementi positivamente valutabili, peraltro nemmeno evidenziati dalla difesa - tale non essendo, per espresso dettato normativo, lo stato di incensuratezza -, in ciò facendo corretta applicazione del principio in forza quale l'applicazione delle circostanze in esame non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, dep. 21/06/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590); stante l'inammissibilità del ricorso, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/04/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il primo motivo di ricorso propostO nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] - con cui deduce il vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo - non è consentito in sede di legittimità poiché volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, avendo la Corte di merito, con una valutazione di fatto non manifestamente illogica, ribadito la sussistenza del dolo, posto che la modulistica relativa alla dichiarazione sostitutiva unica specifica chiaramente che il reddito da dichiarare è quello riferito al secondo anno solare precedente la presentazione della domanda, e considerando che il personale del CAF, specializzato in pratiche amministrative di natura fiscale, a cui l'imputata si era rivolta, non abbia potuto equivocare sull'anno rilevante ai fini del beneficio; considerato che il secondo motivo, il quale denuncia il vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in quanto inerente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e logica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, avendo la Corte di merito escluso la sussistenza di elementi positivamente valutabili, peraltro nemmeno evidenziati dalla difesa - tale non essendo, per espresso dettato normativo, lo stato di incensuratezza -, in ciò facendo corretta applicazione del principio in forza quale l'applicazione delle circostanze in esame non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, dep. 21/06/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590); stante l'inammissibilità del ricorso, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15 dicembre
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