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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 33261/2023

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Doti:. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Palermo ha confermato la decisione del Tribunale di Agrigento con cui, a esito di giudizio abbreviato, [OSCURATO:PERSONA] era ritenuto responsabile del delitto di cui agli artt. 624 e 625, primo comma, n. 2 e 7, cod. pen. - per essersi impossessato dell'acqua di proprietà della Girgenti acque s.r.I., destinata al pubblico servizio, manomettendo la tubatura pubblica, con violenza sulla stessa - e condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 103, 00 di multa.

2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del proprio difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure ai tre motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo, si deduce violazione di legge, in relazione agli artt. 464- octies, 127 cod. proc. pen., 168 quater cod. pen., nonché vizio di motivazione.

Osserva la difesa che l'odierno ricorrente era stato ammesso dal Tribunale di Agrigento alla messa alla prova, in occasione dell'udienza del 4 aprile 2019.

A causa delle restrizioni alla circolazione disposte dal legislatore durante l'emergenza epidemiologica da Covid-19, l'Augello non aveva potuto completare il programma di messa alla prova presso una parrocchia di [OSCURATO:PERSONA].

Di talché, nell'udienza del 16 dicembre 2020, il Tribunale, preso atto che il ricorrente non aveva potuto completare il programma previsto, revocava, ex art. 168-quater cod. pen., la messa alla prova con ordinanza de plano e inaudita altera parte, in assenza di sollecitazione da parte degli assistenti sociale o dal P.m., disponendo la prosecuzione del processo e il mutamento del rito in abbreviato, senza darne notizia all'imputato, che risultava pertanto assente in udienza.

In tal modo, il Tribunale avrebbe violato l'art. 464-octies, comma 2, del codice di rito, a norma del quale la revoca della messa alla prova deve essere preceduta dalla fissazione dell'udienza, ai sensi del 127 cod. proc. pen., per la valutazione dei presupposti della revoca, con avviso alle parti almeno dieci giorni prima.

A parere della difesa, la Corte territoriale avrebbe illegittimamente avallato la decisone del primo Giudice, ritenendo che esista uno spazio di discrezionalit:à, sottratto al contraddittorio tra le parti, nell'ambito del quale il giudice valuta i presupposti normativi in base ai quali disporre la revoca della messa alla prova.

La Corte d'appello avrebbe altresì errato nel ritenere che il regime impugnatorio dell'ordinanza di revoca fosse quello del ricorso per cassazione previsto dall'art. 464-octies cod. proc. pen. 2.2 Col secondo motivo, si eccepisce violazione di legge in riferimento all'art. 54 cod. pen., e vizio di motivazione, per non avere la Corte territoriale preso in considerazione il grave stato d'indigenza in cui versava l'imputato, il quale, prima di operare l'abusivo allaccio, aveva ricevuto un diniego di accedere, con regolare contratto, alla società Girgenti acque s.r.l. in quanto non risultava ancora censito presso gli archivi degli alloggi popolari. 2.3 Col terzo motivo, si duole di violazione di legge, in relazione agli art. 168, comma 3, e 164, comma 4, cod. pen., per avere la Corte d'appello revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena, concesso dal Tribunale di Agrigento, erroneamente ritenendo che il fatto oggetto del processo fosse stato commesso nei cinque anni dalla precedente condanna a pena sospesa.

Rileva la difesa come il primo Giudice avesse correttamente valutato che, ai sensi dell'articolo 164, quarto comma, cod. pen., la seconda sentenza di condanna, cumulata alla prima condanna a mesi sei di reclusione, non superasse i limiti di pena previsti dall'articolo

163. Sommando la durata della due pene inflitte con le due sentenze, si perviene un totale di un anno di reclusione ed euro 103 di multa; pertanto, si è ben al di sotto del limite di pena previsto e disciplinato dall'art. 163 cod. pen. per la seconda concessione del beneficio sospensivo.

Inoltre, il lungo periodo di lavoro di pubblica utilità svolto dall'odierno ricorrente durante la messa alla prova, dovrà essere scomputata dalla pena detentiva finale da eseguirsi ai sensi dell'art. 657-bis del codice di rito.

3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il primo motivo del ricorso è inammissibile, per manifesta infondatezza, dal momento che, in tema di messa alla prova, la richiesta dell'impul:ato di procedere con rito abbreviato, formulata a seguito della revoca dell'ordinanza di sospensione del procedimento, implica la rinuncia all'autonoma impugnazione, ai sensi dell'art. 464-octies, comma 3, cod. proc. pen., del provvedimento di revoca, poiché optando per la definizione nel merito del giudizio, l'istante abbandona l'intento di proseguire il subprocedimento di messa alla prova. (Sez. 6, n. 13747 del 10/02/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280853 - 01).

2. Il secondo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza e assenza di specificità.

Ribadito che l'esimente dello stato di necessità postula il pericolo attuale di un danno grave alla persona, non scongiurabile se non attraverso l'atto penalmente illecito, e non può quindi applicarsi a reati asseritannente provocati da uno stato di bisogno economico, qualora ad esso possa comunque ovviarsi attraverso comportamenti non criminalmente rilevanti (v., ad es., Sez. 3, n. 35590 del 11/05/2016, Mbaye, Rv. 267640 - 01), si osserva che le doglianze sono generiche, in quanto, per un verso, ribadiscono la condizione di indigenza, senza confrontarsi con la questione - esattamente individuata dalla sentenza impugnata - dell'accertamento anche dei requisiti della necessità della condotta antigiuridica ossia della sua inevitabilità e, per altro verso, valorizzano circostanze - l'impossibilità di accedere al contratto in quanto non censito negli archivi delle case popolari - che, in assenza di ulteriori specificazioni risultano (salvo il caso di presenza abusiva nell'alloggio - ciò che solleva altre questioni comunque preclusive dell'accesso all'indicata esimente) prive di qualunque supporto di verosimiglianza.

3. Il terzo motivo è fondato, dal momento che, secondo quanto ritenuto da questa Corte, l'art. 168 cod. pen. impone la revoca di diritto a fronte della ricorrenza delle condizioni ivi previste, facendo salva l'ipotesi che ricorra quanto previsto dall'art.164 cod. pen., il quale, all'ultimo comma, ammette la possibilità che la sospensione condizionale sia concessa una seconda volta dopo una prima condanna quando le pene, separatamente inflitte e poi cumulate, non superino il limite di due anni di reclusione.

Tanto comporta che il successivo reato, pur commesso nel quinquennio decorrente dall'irrevocabilità della prima sentenza di condanna a pena sospesa, non assume rilievo quale causa di revoca del beneficio se il giudice ritenga di dover sospendere l'esecuzione della relativa pena (v., in motivazione, ad es., Sez. 1, n. 15535 del 12/11/2019, dep. 2020, Petrucci, Rv. 278980 - 0).

Nel caso di specie, la sentenza di primo grado ha appunto sospeso la pena inflitta con la condanna confermata dalla Corte d'appello di Palermo.

Ne consegue che la sentenza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente alla revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena di cui alla sentenza del Tribunale di Agrigento del 20.7.2018: beneficio che va confermato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena di cui alla sentenza del Tribunale di Agrigento del 20.7.2018,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Doti:. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Palermo ha confermato la decisione del Tribunale di Agrigento con cui, a esito di giudizio abbreviato, [OSCURATO:PERSONA] era ritenuto responsabile del delitto di cui agli artt. 624 e 625, primo comma, n. 2 e 7, cod. pen. - per essersi impossessato dell'acqua di proprietà della Girgenti acque s.r.I., destinata al pubblico servizio, manomettendo la tubatura pubblica, con violenza sulla stessa - e condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 103, 00 di multa. 2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del proprio difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure ai tre motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, si deduce violazione di legge, in relazione agli artt. 464- octies, 127 cod. proc. pen., 168 quater cod. pen., nonché vizio di motivazione. Osserva la difesa che l'odierno ricorrente era stato ammesso dal Tribunale di Agrigento alla messa alla prova, in occasione dell'udienza del 4 aprile 2019. A causa delle restrizioni alla circolazione disposte dal legislatore durante l'emergenza epidemiologica da Covid-19, l'Augello non aveva potuto completare il programma di messa alla prova presso una parrocchia di [OSCURATO:PERSONA]. Di talché, nell'udienza del 16 dicembre 2020, il Tribunale, preso atto che il ricorrente non aveva potuto completare il programma previsto, revocava, ex art. 168-quater cod. pen., la messa alla prova con ordinanza de plano e inaudita altera parte, in assenza di sollecitazione da parte degli assistenti sociale o dal P.m., disponendo la prosecuzione del processo e il mutamento del rito in abbreviato, senza darne notizia all'imputato, che risultava pertanto assente in udienza. In tal modo, il Tribunale avrebbe violato l'art. 464-octies, comma 2, del codice di rito, a norma del quale la revoca della messa alla prova deve essere preceduta dalla fissazione dell'udienza, ai sensi del 127 cod. proc. pen., per la valutazione dei presupposti della revoca, con avviso alle parti almeno dieci giorni prima. A parere della difesa, la Corte territoriale avrebbe illegittimamente avallato la decisone del primo Giudice, ritenendo che esista uno spazio di discrezionalit:à, sottratto al contraddittorio tra le parti, nell'ambito del quale il giudice valuta i presupposti normativi in base ai quali disporre la revoca della messa alla prova. La Corte d'appello avrebbe altresì errato nel ritenere che il regime impugnatorio dell'ordinanza di revoca fosse quello del ricorso per cassazione previsto dall'art. 464-octies cod. proc. pen. 2.2 Col secondo motivo, si eccepisce violazione di legge in riferimento all'art. 54 cod. pen., e vizio di motivazione, per non avere la Corte territoriale preso in considerazione il grave stato d'indigenza in cui versava l'imputato, il quale, prima di operare l'abusivo allaccio, aveva ricevuto un diniego di accedere, con regolare contratto, alla società Girgenti acque s.r.l. in quanto non risultava ancora censito presso gli archivi degli alloggi popolari. 2.3 Col terzo motivo, si duole di violazione di legge, in relazione agli art. 168, comma 3, e 164, comma 4, cod. pen., per avere la Corte d'appello revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena, concesso dal Tribunale di Agrigento, erroneamente ritenendo che il fatto oggetto del processo fosse stato commesso nei cinque anni dalla precedente condanna a pena sospesa. Rileva la difesa come il primo Giudice avesse correttamente valutato che, ai sensi dell'articolo 164, quarto comma, cod. pen., la seconda sentenza di condanna, cumulata alla prima condanna a mesi sei di reclusione, non superasse i limiti di pena previsti dall'articolo 163. Sommando la durata della due pene inflitte con le due sentenze, si perviene un totale di un anno di reclusione ed euro 103 di multa; pertanto, si è ben al di sotto del limite di pena previsto e disciplinato dall'art. 163 cod. pen. per la seconda concessione del beneficio sospensivo. Inoltre, il lungo periodo di lavoro di pubblica utilità svolto dall'odierno ricorrente durante la messa alla prova, dovrà essere scomputata dalla pena detentiva finale da eseguirsi ai sensi dell'art. 657-bis del codice di rito. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il primo motivo del ricorso è inammissibile, per manifesta infondatezza, dal momento che, in tema di messa alla prova, la richiesta dell'impul:ato di procedere con rito abbreviato, formulata a seguito della revoca dell'ordinanza di sospensione del procedimento, implica la rinuncia all'autonoma impugnazione, ai sensi dell'art. 464-octies, comma 3, cod. proc. pen., del provvedimento di revoca, poiché optando per la definizione nel merito del giudizio, l'istante abbandona l'intento di proseguire il subprocedimento di messa alla prova. (Sez. 6, n. 13747 del 10/02/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280853 - 01). 2. Il secondo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza e assenza di specificità. Ribadito che l'esimente dello stato di necessità postula il pericolo attuale di un danno grave alla persona, non scongiurabile se non attraverso l'atto penalmente illecito, e non può quindi applicarsi a reati asseritannente provocati da uno stato di bisogno economico, qualora ad esso possa comunque ovviarsi attraverso comportamenti non criminalmente rilevanti (v., ad es., Sez. 3, n. 35590 del 11/05/2016, Mbaye, Rv. 267640 - 01), si osserva che le doglianze sono generiche, in quanto, per un verso, ribadiscono la condizione di indigenza, senza confrontarsi con la questione - esattamente individuata dalla sentenza impugnata - dell'accertamento anche dei requisiti della necessità della condotta antigiuridica ossia della sua inevitabilità e, per altro verso, valorizzano circostanze - l'impossibilità di accedere al contratto in quanto non censito negli archivi delle case popolari - che, in assenza di ulteriori specificazioni risultano (salvo il caso di presenza abusiva nell'alloggio - ciò che solleva altre questioni comunque preclusive dell'accesso all'indicata esimente) prive di qualunque supporto di verosimiglianza. 3. Il terzo motivo è fondato, dal momento che, secondo quanto ritenuto da questa Corte, l'art. 168 cod. pen. impone la revoca di diritto a fronte della ricorrenza delle condizioni ivi previste, facendo salva l'ipotesi che ricorra quanto previsto dall'art.164 cod. pen., il quale, all'ultimo comma, ammette la possibilità che la sospensione condizionale sia concessa una seconda volta dopo una prima condanna quando le pene, separatamente inflitte e poi cumulate, non superino il limite di due anni di reclusione. Tanto comporta che il successivo reato, pur commesso nel quinquennio decorrente dall'irrevocabilità della prima sentenza di condanna a pena sospesa, non assume rilievo quale causa di revoca del beneficio se il giudice ritenga di dover sospendere l'esecuzione della relativa pena (v., in motivazione, ad es., Sez. 1, n. 15535 del 12/11/2019, dep. 2020, Petrucci, Rv. 278980 - 0). Nel caso di specie, la sentenza di primo grado ha appunto sospeso la pena inflitta con la condanna confermata dalla Corte d'appello di Palermo. Ne consegue che la sentenza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente alla revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena di cui alla sentenza del Tribunale di Agrigento del 20.7.2018: beneficio che va confermato. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena di cui alla sentenza del Tribunale di Agrigento del 20.7.2018,
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