CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 maggio 2026
Cassazione n. 13455/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e difesa dell’Avvocatura Generale dello Stato (pec:[OSCURATO:EMAIL]);- ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, per procura speciale incalce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (pec:[OSCURATO:EMAIL]);- controricorrente -Numero registro generale 1674/2018Numero sezionale 2770/2026Numero di raccolta generale 13455/2026Data pubblicazione 09/05/2026avverso la sentenza n. 5498/09/2017 della Commissione tributariaregionale della CAMPANIA, Sezione staccata di SALERNO, depositata indata 16/06/2017;udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata delgiorno 25 marzo 2026 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA].1. L’Agenzia delle entrate recuperava a tassazione l’IVAsull’imponibile corrispondente alle operazioni intracomunitarie effettuateda [OSCURATO:PERSONA] nell’anno d’imposta 2011 in quanto il nominativodel contribuente non era ricompreso nell’archivio VIES.2. Con la sentenza in epigrafe indicata la CTR (ora Corte di giustiziatributaria di secondo grado) rigettava l’appello dell’Ufficio avverso lasfavorevole di primo grado sostenendo che, secondo la giurisprudenzaunionale (sentenza del 6 settembre 2009, in causa C-273/11, che avevariguardato il caso di una cancellazione del numero di identificazione IVA)e secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 12454 e n. 12455del 2007), la mancata iscrizione nell’archivio Vies del soggettocomunitario non fa venir meno la sua qualifica di soggetto passivo IVA ela conseguente esenzione dall’imposta per l’operazione intracomunitariaposta in essere.3. Avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate propone ricorsoper cassazione affidato ad un unico motivo cui l’intimato replica concontroricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il motivo di ricorso la difesa erariale deduce, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 27 deld.l. n. 78 del 2010 e 2, comma 1, del d.l. n. 16 del 2012.Sostiene la ricorrente che i giudici di appello avevano erroneamentecontravvenuto al principio di diritto in base al quale senza iscrizione alVIES l’acquisto intracomunitario non può andare esente dall’imposta sulNumero registro generale 1674/2018Numero sezionale 2770/2026Numero di raccolta generale 13455/2026Data pubblicazione 09/05/2026valore aggiunto, che va considerato requisito sostanziale e nonmeramente formale, stante la rilevanza dell’iscrizione in tale banca datianche per potenziare il contrasto alle frodi, per come desumibile dall’art.27 del d.l. n. 78 del 2010, convertito.Sostiene, inoltre, che nel caso di specie neppure era applicabile laspeciale sanatoria introdotta dall’art. 2, comma 1, del d.l. n. 16 del 2012,convertito, in quanto la violazione era già stata accertata e contestata, ilcontribuente non aveva provveduto ad effettuare la comunicazione ol’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della primadichiarazione utile e nemmeno aveva provveduto al pagamento dellasanzione in misura fissa.Sostiene, infine, di non condividere l’orientamento unionale espressonella sentenza dalla Corte di giustizia europea del 9 febbraio 2017, incausa C-21/16, contrario alla tesi sostenuta nel motivo in esame, inquanto «il fatto che l’operatore comunitario che pone in essere scambicomunitari extra Vies, non sia in grado di verificare la soggettività Iva delcedente, in sostanza impedisce di verificare la sussistenza dei requisitisostanziali per beneficiare della esenzione».2. Il motivo è infondato alla stregua del principio già espresso daquesta Corte (Cass. n. 10006/2018) secondo cui in tema di cessioniintracomunitarie, la mancata iscrizione dell'impresa cessionaria nelregistro "Vies" non costituisce indizio della inesistenza dell'operazionepoiché, in conformità alla giurisprudenza della Corte di Giustiziadell'Unione Europea (sentenza 9 febbraio 2017, causa C-21/16), ai finidell'applicazione del regime di non imponibilità dell'IVA, rilevanoesclusivamente le condizioni sostanziali, salvo i casi di frode.Principio successivamente ribadito da Cass. n. 25651/2018 e n.12822/2021.3. La Corte unionale nella sopra citata sentenza, dopo aver premesso(p. 27, 28, 29, 31), che:Numero registro generale 1674/2018Numero sezionale 2770/2026Numero di raccolta generale 13455/2026Data pubblicazione 09/05/2026- «senz’altro, nell’ambito del regime transitorio di tassazione degliscambi all’interno dell’Unione, l’identificazione dei soggetti passividell’IVA tramite i numeri individuali mira ad agevolare la determinazionedello Stato membro in cui avviene il consumo finale dei beni ceduti(sentenze del 6 settembre 2012, Mecsek-Gabona, C-273/11, EU:C:2012:547, punto 57, nonché del 14 marzo2013, Ablessio, C-527/11, EU:C:2013:168, punto 19). Infatti,l’articolo 214, paragrafo 1, lettera b), della direttiva IVA impone agli Statimembri di adottare tutte le misure necessarie ai fini dell’identificazionetramite numero individuale, in particolare, di ogni soggetto passivo o entenon soggetto passivo che effettui acquisti intracomunitari»;- «Anche l’iscrizione al sistema VIES dei soggetti passivi cherealizzano operazioni intracomunitarie presenta un’indubbia importanzain questo contesto. Detto sistema mira a consentire agli operatori diottenere la conferma del numero di identificazione IVA dei loro partnercommerciali e alle autorità tributarie nazionali di controllare le operazioniintracomunitarie e di rilevare eventuali irregolarità. Tale sistema rispondecosì all’esigenza, prevista all’articolo 27 del regolamento n. 1798/2003 e,a decorrere dal 1° gennaio 2012, all’articolo 17 del regolamenton. 904/2010, che gli Stati membri dispongano di una banca datielettronica contenente un registro delle persone cui essi hanno attribuitonumeri di identificazione IVA»;- «Tuttavia, né l’articolo 138, paragrafo 1, della direttiva IVA, né lagiurisprudenza della Corte menzionano, tra le condizioni sostanziali di unacessione intracomunitaria elencate esaustivamente, l’obbligo perl’acquirente di disporre di un numero di identificazione IVA (v., in talsenso, sentenza del 6 settembre 2012, Mecsek-Gabona, C-273/11, EU:C:2012:547, punto 59), né, a maggior ragione,l’obbligo che quest’ultimo sia registrato ai fini della realizzazione dioperazioni intracomunitarie e sia iscritto al sistema VIES»Numero registro generale 1674/2018Numero sezionale 2770/2026Numero di raccolta generale 13455/2026Data pubblicazione 09/05/2026- «la definizione di soggetto passivo, enunciata all’articolo 9,paragrafo 1, della direttiva IVA, riguarda esclusivamente la persona checompie, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un’attività economica,quali che siano gli scopi e i risultati di tale attività, senza subordinaredetta qualità al fatto che il soggetto possieda un numero di identificazioneIVA (v., in tal senso, sentenza del 27 settembre 2012,VSTR, C-587/10, EU:C:2012:592, punto 49 e giurisprudenza ivi citata),eventualmente specifico alla realizzazione di operazioni intracomunitarie,oppure che tale persona sia iscritta al sistema VIES. Dalla giurisprudenzadella Corte risulta, inoltre, che il soggetto passivo agisce in tale qualitàquando effettua operazioni nell’ambito della propria attività imponibile(v., in tal senso, sentenza del 27 settembre 2012,VSTR, C-587/10, EU:C:2012:592, punto 49 e giurisprudenza ivi citata)»;è pervenuta alla conclusione che:- «L’articolo 131 e l’articolo 138, paragrafo 1, della direttiva2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistemacomune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nelsenso che ostano a che l’amministrazione tributaria di uno Stato membroneghi l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto di una cessioneintracomunitaria per il solo motivo che, al momento di tale cessione,l’acquirente, domiciliato sul territorio dello Stato membro di destinazionee titolare di un numero di identificazione di imposta sul valore aggiuntovalido per le operazioni in tale Stato, non è iscritto al sistema di scambiodi informazioni in materia di imposta sul valore aggiunto e non èassoggettato ad un regime di tassazione degli acquisti intracomunitari,allorché non esiste alcun serio indizio che lasci supporre l’esistenza di unafrode ed è dimostrato che sono soddisfatte le condizioni sostanzialidell’esenzione. In tal caso, l’articolo 138, paragrafo 1, di tale direttiva,interpretato alla luce del principio di proporzionalità, osta del pari a talediniego qualora il venditore fosse a conoscenza delle circostanze cheNumero registro generale 1674/2018Numero sezionale 2770/2026Numero di raccolta generale 13455/2026Data pubblicazione 09/05/2026caratterizzavano la situazione dell’acquirente con riferimentoall’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto e fosse persuaso che, inun momento successivo, l’acquirente sarebbe stato registrato in quantooperatore intracomunitario con effetto retroattivo».Quanto affermato dalla CGUE al p. 31 della citata sentenza, ovveroche «la definizione di soggetto passivo, enunciata all’articolo 9,paragrafo 1, della direttiva IVA, riguarda esclusivamente la persona checompie, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un’attività economica,quali che siano gli scopi e i risultati di tale attività, senza subordinaredetta qualità al fatto che il soggetto possieda un numero di identificazioneIVA», rende evidente la fallacità delle ragioni di non condivisione delprincipio unionale espresse dalla ricorrente nel motivo in esame.4. In estrema sintesi, il ricorso va rigettato e la ricorrentecondannata al pagamento delle spese processuali nella misura liquidatain dispositivo. P.Q.Mrigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore delcontroricorrente delle spese processuali che liquida in euro 5.900,00 percompensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario nellamisura del 15 per cento dei compensi e agli accessori di legge.Così deciso in Roma, in data 25 marzo 2026.La PresidenteGiulia IOFRIDA