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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 02623/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Catania udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile [OSCURATO:PERSONA] La Corte, letta l'ordinanza della Corte di appello di Catania dell'8 aprile 2021 che dichiarava inammissibile la ricusazione proposta da [OSCURATO:PERSONA], persona offesa nel procedimento in epigrafe, nei confronti del giudice delle indagini preliminari [OSCURATO:PERSONA] rilevando che la istanza era tardiva e in ogni caso le ragioni addotte erano generiche e non consentivano di collocare la richiesta in alcuno dei casi di cui agli artt. 36, comma 1, o 37, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.; letto il ricorso avverso tale ordinanza che con unico motivo deduce la «omessa istruttoria dell'istanza»; letta la requisitoria del procuratore generale che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile osserva: - innanzitutto, il ricorso non contesta la decisione impugnata nella parte in cui riteneva tardiva la dichiarazione di ricusazione e ciò già rende il ricorso inammissibile; - in ogni caso, l'unico motivo è ictu °cui/ manifestamente infondato in quanto non vi era un obbligo di specifica "istruttoria" secondo le indicazioni della parte ricorrente cui spettava allegare gli elementi necessari alla decisione.

Nel procedimento ex art. 41 cod. proc. pen. la Corte di appello può solo assumere "informazioni", lì dove utili, al fine di chiarimento di puntuali prospettazioni dell'istante; non può, invece, partendo dai generici sospetti dell'istante su una possibile rete di relazioni occulte che coinvolgano anche il giudicante, svolgere una attività "esplorativa" di ricerca di elementi fattuali per fondare una ragione di ricusazione non previamente definita.

Considerate le ragioni dell'inammissibilità, va applicata la sanzione pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammen Il l'ere estensore il [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Catania udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile [OSCURATO:PERSONA] La Corte, letta l'ordinanza della Corte di appello di Catania dell'8 aprile 2021 che dichiarava inammissibile la ricusazione proposta da [OSCURATO:PERSONA], persona offesa nel procedimento in epigrafe, nei confronti del giudice delle indagini preliminari [OSCURATO:PERSONA] rilevando che la istanza era tardiva e in ogni caso le ragioni addotte erano generiche e non consentivano di collocare la richiesta in alcuno dei casi di cui agli artt. 36, comma 1, o 37, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.; letto il ricorso avverso tale ordinanza che con unico motivo deduce la «omessa istruttoria dell'istanza»; letta la requisitoria del procuratore generale che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile osserva: - innanzitutto, il ricorso non contesta la decisione impugnata nella parte in cui riteneva tardiva la dichiarazione di ricusazione e ciò già rende il ricorso inammissibile; - in ogni caso, l'unico motivo è ictu °cui/ manifestamente infondato in quanto non vi era un obbligo di specifica "istruttoria" secondo le indicazioni della parte ricorrente cui spettava allegare gli elementi necessari alla decisione. Nel procedimento ex art. 41 cod. proc. pen. la Corte di appello può solo assumere "informazioni", lì dove utili, al fine di chiarimento di puntuali prospettazioni dell'istante; non può, invece, partendo dai generici sospetti dell'istante su una possibile rete di relazioni occulte che coinvolgano anche il giudicante, svolgere una attività "esplorativa" di ricerca di elementi fattuali per fondare una ragione di ricusazione non previamente definita. Considerate le ragioni dell'inammissibilità, va applicata la sanzione pecuniaria nella misura di cui in dispositivo. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammen Il l'ere estensore il [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 02623/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris