CassazionesentenzaSezione UDecisione del 28 giugno 2026
Cassazione n. 22202/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TO, elettivamente domiciliato inROMA, [OSCURATO:PERSONA] 25, presso la Procura Generale della Corte deiConti- controricorrente –Contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 17961/2025Numero sezionale 61/2026Numero di raccolta generale 22202/2026Data pubblicazione 28/06/2026- intimata –Per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.46536/2025 della [OSCURATO:PERSONA] di BolognaUdita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del24/02/2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Lette la requisitoria scritta del Procuratore generale nella persona delcons. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso nel senso dell’affermazione dellagiurisdizione del giudice tributario.1.[OSCURATO:PERSONA] presso la Corte dei Conti dell’[OSCURATO:PERSONA] dinanzi alla Sezione Giurisdizionale per l’[OSCURATO:PERSONA] MattiaBastioni e la società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. per sentirli condannareal pagamento in solido, in favore del Comune di Cervia, della sommacomplessiva di € 34.626,00 a titolo di danno erariale corrispondenteall'ammontare dell'imposta di soggiorno pagata dai clienti della strutturaalberghiera [OSCURATO:PERSONA] – Lido - concernenti imesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2022. A fondamentodella citazione, si dedusse che il Comune di Cervia aveva emesso avvisodi accertamento esecutivo nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA]., tentando di riscuotere l’importo dell’imposta maggiorato disanzioni ed interessi e che, a seguito della declaratoria di liquidazionegiudiziale dell’ente, aveva formulato istanza di ammissione del credito alpassivo della procedura, senza ottenere, almeno per il momento, alcunriparto; che l’ente locale, con nota del 31.10.2024, segnalava, quindi, allaProcura Regionale della Corte dei [OSCURATO:PERSONA] il mancatoversamento da parte della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.dell’imposta, contestando agli amministratori e ai liquidatori di avereNumero registro generale 17961/2025Numero sezionale 61/2026Numero di raccolta generale 22202/2026Data pubblicazione 28/06/2026causato, con dolo, un danno erariale pari ad € 34.626,00, oltre adinteressi.1.1. Nelle more del termine fissato per l’udienza di discussionedell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale ex amministratore elegale rappresentante della società [OSCURATO:PERSONA] ha propostoregolamento preventivo di giurisdizione ai sensi dell’art. 16 del codice digiustizia contabile e dell’art. 41 c.p.c., affidato ad unico motivo, chiedendodi dichiarare il difetto di giurisdizione della Corte dei conti - SezioneGiurisdizionale per l’[OSCURATO:PERSONA] - in favore del giudice tributarioterritorialmente competente, la Corte di Giustizia Tributaria Provinciale diRavenna.1.2.Ha resistito con controricorso la Procura regionale presso la Sezionegiurisdizionale della Corte dei conti per il Veneto.1.3.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione giudiziale non ha svolto attivitàdifensiva.1.4.La Procura generale presso la Corte Suprema di Cassazione hadepositato conclusioni scritte, chiedendo dichiararsi la giurisdizione delgiudice tributario.1.5.È stata depositata memoria nell’interesse del ricorrente.1.6.Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensidell'art. 380 ter cod.proc.civ..[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il regolamento preventivo di giurisdizione che postula che la causa nonsia stata decisa nel merito in primo grado (art 41, comma 1, c.p.c.) èammissibile, essendo stato proposto quando ancora era pendente ilgiudizio di merito dinanzi alla Corte dei conti, anteriormente all’udienzafissata per la trattazione (S.U. 18/07/2025, n. 20022).1.1. Il ricorso denuncia il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti, infavore della giurisdizione del giudice tributario, per violazione e falsaNumero registro generale 17961/2025Numero sezionale 61/2026Numero di raccolta generale 22202/2026Data pubblicazione 28/06/2026applicazione dell’art. 180 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito conmodificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, nonché dell’art. 5 quinquiesdella legge 17 dicembre 2021 n. 215, di conversione del d.l. 21 ottobre2021 n. 146, per essere il gestore della struttura alberghiera meroresponsabile del versamento dell’imposta di soggiorno e non più agentecontabile, alla luce del menzionato decreto legge che ha aggiunto ilcomma 1-ter all’art. 4 del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, nonchèdell’interpretazione autentica offerta dall’art. 5 quinquies rubricato.Il ricorrente deuce il radicale difetto di giurisdizione della Corte dei Continei confronti dei gestori delle strutture ricettive, sui quali grava l’obbligo diriscossione e di versamento dell’imposta di soggiorno in favore dei singoliComuni, in relazione a condotte successive all’entrata in vigore delladisciplina di cui all’art. 180 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito conmodificazioni dalla legge n. 77 del 2020, per l’insussistenza della qualificadi agente contabile in luogo della pregressa qualifica di responsabile diimposta. Si afferma che con l’introduzione del nuovo assetto legislativo, ilgestore deve versare il tributo a prescindere dal pagamento da parte degliospiti della struttura ricettiva, sui quali può, tutt’al più, esercitare il dirittodi rivalsa secondo le modalità tipiche della figura del responsabiled’imposta; conseguirebbe, pertanto, una riqualificazione del rapporto tral’albergatore e l’ente impositore, da cui il radicale mutamento delleconseguenze previste per il caso di omesso, ritardato o parzialeversamento dell’imposta di soggiorno.2. Il motivo è fondato.2.1. Con un recentissimo arresto di legittimità (Cass. Sez. un.,1527/2026, reso su regolamento di giurisdizione proposto dal medesimoodierno ricorrente in vicenda del tutto simile alla presente) è statoaffermato che, a seguito della summenzionata novella del 2020 ( d.l. 19maggio 2020, n. 34), l’obbligo dei gestori delle strutture ricettive diversare l’imposta di soggiorno ha natura esclusivamente tributaria e cheNumero registro generale 17961/2025Numero sezionale 61/2026Numero di raccolta generale 22202/2026Data pubblicazione 28/06/2026ciò determina il venir meno della loro qualifica come agenti contabili, conconseguente esclusione di siffatte controversie dalla sfera dellagiurisdizione contabile.2.2.Come già evidenziato da queste Sezioni Unite (Cass., S.U., n.14028/2024 e Cass., S.U., n. 22963/2025), ladisciplina dell'imposta di soggiorno è enunciata negli elementi essenziali(soggetti, presupposto impositivo e misura dell'obbligazione)dall’art. 4, d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23 cit. che prevede, al primo comma«1. I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuniinclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possonoistituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a caricodi coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprioterritorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione alprezzo […]. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materiadi turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonchéinterventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali edambientali locali e dei relativi servizi pubblici locali, nonché i costi relativial servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti» (testo così integratodall’art. 1, comma 493, della legge 30 dicembre 2023, n. 213). Il terzocomma dell’art. 4 affida ad un regolamento, ai sensi dell'art. 17, comma1, della l. 23 agosto 1988, n. 400, da adottare entro sessanta giorni dalladata di entrata in vigore del decreto legislativo, la disciplina generale di2.3. In relazione al d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, come codificato primadell’entrata in vigore del d.l. n. 34/2020, le SS.UU. di questa Corte, conl'ordinanza n. 19654/2018, hanno specificato che il gestore della strutturaricettiva (o "albergatore") è del tutto estraneo al rapporto tributario e nelsilenzio della norma primaria non può assumere la funzione di "sostituto"o responsabile d'imposta, né tale ruolo potrebbe essergli attribuito dairegolamenti comunali, atteso che il rapporto tributario intercorreNumero registro generale 17961/2025Numero sezionale 61/2026Numero di raccolta generale 22202/2026Data pubblicazione 28/06/2026esclusivamente tra il Comune che ha istituito l'imposta e colui che alloggianella struttura ricettiva, sul quale grava la prestazione patrimoniale.Secondo le SS.UU. del 2018, gravando sul gestore della struttura ricettivadell'ente locale, tra il gestore ed il Comune si instaura(va) un rapporto diservizio pubblico, con compiti eminentemente contabili funzionali allariscossione dell'imposta ed al suo riversamento nelle casse comunali.Rapporto di servizio pubblico nel cui ambito le attività di riscossione e diriversamento di danaro implicano la disponibilità materiale di danaropubblico e quindi il maneggio di denaro pubblico genera ex se l'obbligodella resa del conto , tant’è che dagli oneri legittimamente imposti con ilregolamento comunale scaturiscono plurime responsabilità per il gestore:- di natura amministrativa dovendo egli rispettare le disposizioniregolamentari; - di natura contabile in quanto considerabile come sub-agente contabile di fatto; - di natura penale (peculato) qualora non riversi(o ritardi il versamento) all'Ente impositore le somme incassatedall'alloggiante a titolo di imposta di soggiorno (in termini, Cass., sez.un.,n. 1330/2010; Cass., sez.un., n. 14029/2001; Cass., sez. VI, 26 marzo2019, n. 27707).2.4. Nell’ambito di detto quadro regolativo, il rapporto tributariointercorreva esclusivamente tra il Comune (come soggetto attivo) e coluiche alloggia nella struttura ricettiva (il soggetto passivo) e il Comune sirapportava con il gestore non come soggetto del rapporto tributario, bensìquale destinatario giuridico delle somme incassate dal gestore a titolo diimposta di soggiorno, nell'ambito di una relazione completamente avulsadal rapporto tributario, sebbene ad esso funzionalmente orientata ecorrelata.3. L’art. 180, comma 3, del decreto-legge 34/2020, convertito conmodifiche nella legge 77/2020, ha aggiunto il comma 1-ter all’art. 4 deld.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, stabilendo che: «1-ter. Il gestore dellaNumero registro generale 17961/2025Numero sezionale 61/2026Numero di raccolta generale 22202/2026Data pubblicazione 28/06/2026struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiornodi cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14,comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, condiritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione delladichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dalregolamento comunale. La dichiarazione deve essere presentatacumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugnodell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presuppostoimpositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministrodell'economia e delle finanze, sentita la [OSCURATO:PERSONA] edautonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entratain vigore della presente disposizione. Per l'omessa o infedelepresentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica lasanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parzialeversamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno siapplica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decretolegislativo 18 dicembre 1997, n. 471». Con la riforma introdottadall’articolo 180 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito nella legge 17luglio 2020, n. 77, i gestori delle strutture ricettive sono stati consideratiresponsabili d’imposta con diritto di rivalsa dell’imposta di soggiorno neiconfronti del turista, figura prevista e definita dall’art. 64 d.P.R. 29settembre 1973, n. 600, obbligati a versare il tributo anche qualora ilsoggetto che ha alloggiato non abbia versato loro l’ammontarecorrispondente. Per tale motivo, in caso di omesso versamento del tributo,il Comune può rivolgersi anche solo al gestore, pretendendo il pagamentodell’imposta e della sanzione del 30%, ex articolo 13, d.lgs 18 dicembre1997, n. 471.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 17961/2025Numero sezionale 61/2026Numero di raccolta generale 22202/2026Data pubblicazione 28/06/20263.1. Successivamente, l'art. 5-quinquies del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146 -intitolato Interpretazione autentica del comma 1-ter dell'articolo 4 deldecreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 - ha chiarito il regime diresponsabilità del gestore della struttura ricettizia, stabilendo che Ilcomma 1-ter dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23,ai sensi del quale si attribuisce la qualifica di responsabile del pagamentodell'imposta di soggiorno al gestore della struttura ricettiva con diritto dirivalsa sui soggetti passivi e si definisce la relativa disciplina sanzionatoria,si intende applicabile anche ai casi verificatisi prima del 19 maggio 2020. 3.2. Il nuovo regime di responsabilità dell’albergatore è stato esaminato,in un primo momento, da queste Sezioni Unite (21/05/2024, n. 14028, 29agosto 2024, n. 22981) sotto il profilo della natura irretroattiva delcomma 1-ter dell’art. 4 del d.lgs. n. 23 del 2011, introdotto dall’art. 180,comma 3, del d.l. n. 34 del 2020, escludendo che esso recasse una derogaal principio di irretroattività di cui all’art. 11 preleggi (da intendersi quale“fondamentale valore di civiltà giuridica”: così, ad esempio, Corte cost. n.145 del 2022), non potendosi, quindi, attribuire ex lege la qualifica diresponsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno al gestore dellastruttura ricettiva con riguardo ai rapporti antecedenti alla sua entrata invigore, limitandosi conseguentemente a disporre in tal senso perl’avvenire, attribuendo il novellato dettato normativo una portata estraneaai significati ricavabili dal comma 1-ter al rapporto fra il gestore dellastruttura ricettiva e il Comune (cfr. Corte cost. n. 4 del 2024; n. 104 e n.61 del 2022; n. 133 del 2020; n. 167 e n. 15 del 2018).4. Ciò ha portato sia la dottrina sia parte della stessa giurisprudenzacontabile ad interrogarsi sul permanere della soggezione alla giurisdizionetributaria delle controversie in cui sia in discussione l’esistenza o l’entitàdell’obbligazione del gestore della struttura quale responsabile per ilpagamento del debito d’imposta.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 17961/2025Numero sezionale 61/2026Numero di raccolta generale 22202/2026Data pubblicazione 28/06/20264.1. Si afferma, cioè, che, in forza della nuova disciplina, non può tuttoraravvisarsi un rapporto di servizio pubblico tra il Comune ed il gestore,ovvero un «maneggio di denaro pubblico» da parte di quest’ultimo, tale dagiustificarne la qualità di agente contabile dapprima ravvisata nellaricostruzione avallata anche dall’ordinanza n. 19654 del 2018 di questeSezioni Unite, essendosi gravato il gestore della struttura ricettiva di unonere di presentazione della dichiarazione, secondo il modellodell’autotassazione, nonché prevista la soggezione a sanzioniamministrative fiscali, il rapporto fra ente locale impositore e gestoreavrebbe assunto una esclusiva natura tributaria.4.2. Alla tesi che, invece, immagina che possano concorrere lagiurisdizione tributaria sulla lite tra la struttura ricettiva responsabile diimposta e l’ente impositore e la giurisdizione della Corte dei conti per ildanno erariale conseguente all’omesso, ritardato o parziale versamentodell'imposta di soggiorno, sul presupposto che le attività svolte dal gestoree gli obblighi su questo incombenti abbiano mantenuto natura pubblicisticapure dopo l’avvento del comma 1-ter dell’art. 4, si oppongono in dottrina ilimiti alla risarcibilità del danno causato dall’evasione fiscale delineati dallasentenza di queste Sezioni Unite n. 29862 del 2022, individuabili nelpregiudizio "ulteriore e diverso", ricorrente qualora l'evasore abbia con lapropria condotta provocato l'impossibilità di riscuotere il credito erariale.4.3.Merita, tuttavia, osservare come, ove pure si rimarcasse il caratteresanzionatorio della responsabilità erariale, così superando l’ostacolo legatoalla difficoltà di configurare una responsabilità aquiliana, siconcretizzerebbe il rischio di una proliferazione della risposta sanzionatoriaper le stesse violazioni in materia di imposta di soggiorno (sul pianocontabile, tributario e amministrativo, quest’ultimo derivante dallaviolazione dei regolamenti comunali), in contrasto con il principio diragionevolezza e proporzionalità della sanzione ampiamente predicatodalla giurisprudenza costituzionale (v. Corte cost., sentenza n. 46 delNumero registro generale 17961/2025Numero sezionale 61/2026Numero di raccolta generale 22202/2026Data pubblicazione 28/06/20262023) e unionale (v. giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unioneeuropea in tema di proporzionalità delle sanzioni tributarie relative aitributi armonizzati: Corte di giustizia dell’Unione europea, sentenza 26aprile 2017, in causa C-564/15, Farkas; 26 novembre 2015, in causa C-487/14, [OSCURATO:PERSONA]; 16 luglio 2015, in causa C-255/14,Chmielewski; 17 luglio 2014, in causa C-272/13, Equo land; 18 dicembre1997, nelle cause riunite C-286/94, C-340/95, C-401/95 e C-47/96,Molenheide e altri).4.4. L’opposta interpretazione, ad avviso della quale l’attribuzionelegislativa della qualifica di responsabile di imposta al gestore dellastruttura ricettiva, in forza del comma 1-ter dell’art. 4, non ha inciso sullasussistenza della giurisdizione della Corte dei Conti, rievoca le conclusioniraggiunte dalla giurisprudenza della Corte di conti (ex mulits, Corte contiper la Regione Lombardia 17 gennaio 2022, n. 6; Corte dei conti sezionegiurisdizionale per la regione Sicilia con sentenza n. 432/2020 del2.9.2020) in ordine alla veste di agente contabile attribuita, ad esempio,al notaio, anch’egli responsabile di imposta, che riscossore ex lege dellesomme sottoposte a tassazione ovvero delle imposte dovute inconseguenza degli atti rogati (delle quali è solidalmente responsabile con iprivati contraenti in quanto fideiussore ex lege estraneo al rapportotributario: così Cass. n. 12759 del 2016), ne diviene depositario ed èperciò tenuto al versamento delle medesime, costituenti pecunia pubblica,all’[OSCURATO:PERSONA], altrimenti rispondendone altresì per dannoerariale (sui profili della responsabilità solidale del notaio per il pagamentodell’imposta di registro, si veda da ultimo Cass. Sez. Unite n. 14432 del2023).4.5.L’interpretazione della Corte dei Conti, che individua nellaresponsabilità contabile del notaio la ragione per assimilare a detta figuraanche quella dell’albergatore, non considera che il notaio risponde a titolodi sostituto d’imposta in relazione ad atti rogati, dove il suoNumero registro generale 17961/2025Numero sezionale 61/2026Numero di raccolta generale 22202/2026Data pubblicazione 28/06/2026comportamento costituisce un inadempimento non a un proprio debitopecuniario, ma all’obbligo di consegnare il denaro al legittimo proprietarioentro il termine stabilito, con la conseguenza che il predetto, sottraendo lares alla disponibilità dell’ente pubblico per un lasso temporaleragionevolmente apprezzabile, realizza un’inversione del titolo delpossesso uti dominu (in termini: Cassazione penale, Sez. 6^, sentenza n.33856/2024, udienza del 23 maggio 2024; Sez. 5, n. 47178 del16/10/2009; conf. Sez. 6, n. 6087 del 6/12/1994; Sez. 6, n. 28302 del14/01/2003;v. anche v. SS.UU. 24/05/2023, n. 14432; Cass. civ. n. 9538del 24/03/2022; Cass. civ. n. 17357 del 19/08/2020; Cass. civ. n. 5016del 12/03/2015; (v. tra le molte, Sez. 5, n. 12759 del 21/06/2016;successiva conforme, Sez. 5, n. 18113/2021).5. Superate le obiezioni della giurisprudenza contabile e di parte delladottrina, vale osservare che la giurisprudenza delle sezioni unite di questaCorte ha individuato gli elementi essenziali ai fini del riconoscimento dellaqualifica di agente contabile nel carattere pubblico dell’ente per il qualetale soggetto agisce e del denaro o del bene oggetto della sua gestione,reputando irrilevante il titolo in base al quale la gestione è svolta, che puòconsistere in un rapporto di pubblico impiego o di servizio, in unaconcessione amministrativa, in un contratto e perfino mancare del tutto,potendo il relativo rapporto modellarsi indifferentemente secondo glischemi generali, previsti e disciplinati dalla legge, ovvero discostarsene intutto o in parte (ex plurimis, S.U., nn. 13330 e 14891/2010; S.U., nn.14029 e 12367/2001). In altri termini, la formale estraneità alla pubblicaamministrazione non è evenienza sufficiente ai fini di escludere lagiurisdizione contabile per danno erariale ogni qual volta sussistanoconcrete circostanze attestanti l'instaurazione - variamente titolata - di unrapporto di servizio tra il privato e l'ente pubblico; elemento, quest'ultimo,in grado di mutare in senso pubblicistico il ruolo dell'extraneus che,proprio in forza di tale rapporto, venga ad inserirsi (anche soloNumero registro generale 17961/2025Numero sezionale 61/2026Numero di raccolta generale 22202/2026Data pubblicazione 28/06/2026temporaneamente) nella struttura organizzativa dell'ente, nel cui ambitogiunga ad operare in forza di un legame sostanzialmente equiparabile aquello dell'appartenenza organica.5.1.Sono stati definiti con chiarezza, da questa Corte, i contorni dellarelazione di servizio costituente presupposto indefettibile dellagiurisdizione contabile su soggetti esterni alla P.A., costantementeindividuandoli (tra le molte, Cass. SSUU nn. 2157/2021, 19086/20,7640/20, 21871/19, 486/19, 10324/16, 19891/14):-nell'attribuzione alsoggetto privato esterno dell'incarico di svolgere, nell'interesse e con lerisorse della P.A., un'attività o un servizio pubblico in sua vece e con suoinserimento nell'apparato organizzativo della stessa; - nella idoneità dellarelazione instauratasi tra privato ed ente pubblico a rendere il primocompartecipe dell'operato del secondo, così da assumere la veste di vero eproprio agente dell'amministrazione, come tale tenuto ad osservareparticolari vincoli ed obblighi funzionali ad assicurare il perseguimentodelle esigenze generali cui l'attività amministrativa dell'ente, nel suocomplesso, è preordinata; -nella irrilevanza del titolo della gestionedell'attività pubblica di cui il privato risulti investito, potendo questo titoloessere costituito tanto da un formale rapporto di pubblico impiego o diservizio, quanto da una concessione amministrativa o anche da uncontratto di diritto privato, così come anche mancare del tutto, conl'instaurazione di un rapporto non formalizzato e puramente di fatto.6. Tuttavia, per effetto dell’introduzione dell’art. 180 cit., deve escludersiche il ruolo dell’albergatore sia funzionale all’attività dell’ente pubblico oad essa compartecipe, in quanto in forza della nuova disciplina, egli nonriscuote più per conto del Comune denaro (che diventa pubblico fin dalsuo incasso e) che è poi obbligato a versare nelle casse dell’ente locale,ma deve pagare al Comune, quale obbligato in solido, l’importodell’imposta di soggiorno; il denaro che deve versare non è dell’entepubblico ma proviene dall’ospite o, nel caso in cui questi non l’abbiaNumero registro generale 17961/2025Numero sezionale 61/2026Numero di raccolta generale 22202/2026Data pubblicazione 28/06/2026corrisposto, dal proprio patrimonio potendo essere costretto ad anticiparloper il soggetto passivo (nei cui confronti ha un diritto di rivalsa di naturaprivatistica): non può, dunque, tuttora ravvisarsi un rapporto di serviziopubblico tra il Comune ed il gestore, ovvero un “maneggio di denaropubblico” da parte di quest’ultimo, tale da giustificarne la qualità di agentecontabile. In definitiva, ciò che qui osta all'affermazione della giurisdizionecontabile – che accerta l’illecito comportamento dell’agente contabile - è,appunto, l'insussistenza di un rapporto di servizio comportante uninserimento organico o para-organico dell’extraneus nella strutturaamministrativa (Cass. Sez. U. n.1527 del 23 gennaio 2026; S.U. n. 29682del 10.11.2025; S.U. n. 11229/2014; cfr. Cass. Sez. U. n. 18991/2017; v.Cass., Sez. Un., 14/9/2017, n. 21297; Cass. Sez. U. n.5712/2012; Cass.Sez. U. n. 12539/2011).6.1.Dal punto di vista sostanziale, il responsabile d’imposta, «obbligato alpagamento dell'imposta insieme con altri, per fatti o situazioniesclusivamente riferibili a questi», è sì estraneo al presuppostoimpositivo, che concerne invece unicamente l’ospite, ma la suaresponsabilità è insita nel ruolo di garanzia a lui assegnato ex lege nelrafforzamento della pretesa dell'amministrazione finanziaria e della suasatisfattività (v. Cass., Sez. V., 12.3.2015, n. 5016; Cass., sez. V,21.6.2016, n. 12759, Cass., sez. V, 19.8.2020, n. 17357; Cass., sez. V,24.3.2022, n. 9538, a proposito del notaio nella qualità di responsabiled’imposta ex art. 57 d.P.R. 131/86; Cass. sez. Trib., 07/03/2024, n.6187), avendo il ruolo di garante l’obiettivo di preservare l'integrità deiflussi tributari scaturenti dall'esercizio della struttura ricettiva edall'introito del tributo (v. Cass., sez. V, 21.6.2016, n. 12759 cit.; v.anche Cass., Sez. U., 24.5.2023, n. 14432). Da un ruolo ausiliario dicustode del denaro pubblico incassato per conto del Comune e diresponsabile del versamento, strumentale all'esecuzione dell'obbligazionetributaria intercorrente tra l'ente impositore e il cliente della struttura, ilNumero registro generale 17961/2025Numero sezionale 61/2026Numero di raccolta generale 22202/2026Data pubblicazione 28/06/2026gestore della struttura recettizia ha assunto il diverso ruolo di soggettosolidalmente obbligato al versamento dell'imposta, pur rimanendo l'ospitedella struttura ricettiva il principale soggetto passivamente legittimato.6.2. Diversamente dall’agente contabile, infatti, il ruolo del responsabile diimposta si pone a monte della fase riscossiva, quale coobbligato alpagamento dell’imposta, responsabilità che, per un verso, trovafondamento e ragione pratica nel ruolo di garanzia a lui assegnato dallalegge, così da giustificare che egli intervenga nella sua qualità diresponsabile d'imposta, come definita in via generale dall'art. 64, comma3, del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600. Per altro verso, l'affermazionedella responsabilità concorrente dell’albergatore non toglie che questi,ancorché obbligato all’onere dichiarativo e solidalmente responsabile con ildebitore di imposta, rimanga, tuttavia, estraneo al presuppostoimpositivo, che concerne unicamente gli ospiti della struttura, al qualel'ordinamento riconduce un'espressione di capacità contributiva (tra lealtre: Cass., Sez. 5^, 6 maggio 2005, nn. 9439 e 9440; Cass., Sez. 5^,12 marzo 2015 n. 5016; Cass., Sez. 5^, 17 maggio 2017, n.12257;SS.UU. del 23 gennaio 2026 n. 1527).6.3. Questa Corte (Sez. 1, n. 12066 del 27/10/1999) ne hacoerentemente inquadrato la nozione, affermando che il responsabiled'imposta assume la veste di un coobbligato solidale (dipendente), che lalegge affianca al soggetto passivo d'imposta non per la sua partecipazioneal presupposto d'imposta, che è esclusivamente riferibile ad altri, maperché ha posto in essere fatti ulteriori e diversi dal presupposto, ai qualila legge stessa - pur non costituendo detti fatti manifestazione di capacitàcontributiva - ricollega automaticamente, al fine della protezionedell'interesse generale alla riscossione dei tributi (c.d. interesse fiscale,anch'esso tutelato dall'art. 53 della Costituzione), l'obbligo del pagamentodel tributo, cioè della medesima somma dovuta dal soggetto passivod'imposta.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 17961/2025Numero sezionale 61/2026Numero di raccolta generale 22202/2026Data pubblicazione 28/06/20267. Sotto il profilo procedurale, difatti, il legislatore del 2020, dopo averqualificato l’albergatore come responsabile d’imposta, haprocedimentalizzato l’attuazione in autotassazione del tributo, ponendo acarico del gestore l’obbligo di presentazione di una dichiarazione acadenza periodica. Ha, inoltre, previsto specifiche sanzioni per il caso didichiarazione infedele o omessa, secondo i meccanismi di quantificazionepropri della normativa tributaria (sanzione corrispondente ad una sommadal 100 al 200 per cento dell'imposta evasa), e per la condotta di omesso,ritardato o carente versamento dell’imposta ha rinviato alle sanzioni di cuial d.lgs. n. 471/1997, che disciplina, appunto, le sanzioni amministrativetributarie, dal che discende che il rapporto fra ente locale impositore egestore abbia assunto una esclusiva natura tributaria.7.1. Tale approdo è parallelamente confermato dalla Cassazione penale inmerito ai rapporti tra il reato di peculato (art. 314 cod.pen.) ed il mancatopagamento dell’imposta di soggiorno da parte del responsabile dellestrutture ricettive: la Cassazione, nel prendere in esame le modifiche dilegge, con la sentenza n. 30227/2020 (confermata con la pronuncia n.36317/20), ha escluso la configurabilità del reato di peculato a decorreredall’entrata in vigore delle stesse. Ciò in quanto oggi il gestore è debitorein proprio di somme nei confronti dell’ente impositore (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA],n.9213). Difatti, in quanto responsabile d’imposta, l’albergatore risultaessere in ogni caso incluso nel novero dei soggetti passivi dell’obbligazionetributaria (ovverosia il soggetto tenuto all’adempimento), destinatario diprecisi obblighi dichiarativi e di versamento dell’imposta, riconducibile adun rapporto trilatero gestore-cliente-ente locale, di natura esclusivamentetributaria, con conseguenti ricadute in termini di giurisdizione, come anchedesumibile dal richiamo alla disciplina delle sanzioni tributarie non penalidi cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471,applicabili in caso di omesso, ritardato o parziale versamento dell’impostadi soggiorno e del contributo di soggiorno.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 17961/2025Numero sezionale 61/2026Numero di raccolta generale 22202/2026Data pubblicazione 28/06/20267.2. Infine, la natura esclusivamente tributaria dell’obbligazionedell’albergatore come responsabile d’imposta è stata già affermata dallaSezione tributaria di questa Suprema Corte. L’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.6187 ha puntualizzato che, a seguito del riconoscimento come responsabilid’imposta, con diritto di rivalsa nei confronti del turista, i gestori dellestrutture ricettive «sono obbligati a versare il tributo anche qualora ilsoggetto che ha alloggiato non abbia versato loro l’ammontarecorrispondente. Per tale motivo, in caso di omesso versamento del tributo,il Comune può rivolgersi anche solo al gestore, pretendendo il pagamentodell’imposta e della sanzione del 30%, ex articolo 13, d.lgs. 18 dicembre1997, n. 471». La stessa pronuncia ha aggiunto che il responsabile dellastruttura ricettiva, nella veste di responsabile d’imposta, «incassa eriversa l’imposta pagata dal turista, in quanto risulta essere in ogni casoincluso nel novero dei soggetti passivi dell’obbligazione tributaria(ovverosia il soggetto tenuto all’adempimento), destinatario di precisiobblighi dichiarativi e di versamento dell’imposta, riconducibile ad unrapporto trilatero gestore-cliente-ente locale, di natura esclusivamentetributaria, con conseguenti ricadute in termini di giurisdizione, come anchedesumibile dal richiamo alla disciplina delle sanzioni tributarie non penalidi cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471,applicabili in caso di omesso, ritardato o parziale versamento dell’impostadi soggiorno e del contributo di soggiorno»8. Deve essere, dunque, negata la giurisdizione del giudice contabile,potendosi, peraltro, perimetrare la giurisdizione tributaria, stante la suanatura demolitoria, alle sole ipotesi di impugnazione di un atto impositivoovvero riscossivo limitatamente ai rapporti tra ente impositore econtribuente.9. Le spese del presente regolamento preventivo vanno interamentecompensate tra il ricorrente e l’intimata, in ragione della novità dellaquestione di giurisdizione esaminata.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 17961/2025Numero sezionale 61/2026Numero di raccolta generale 22202/2026Data pubblicazione 28/06/202610. Non vi è luogo a pronuncia sulle anzidette spese nei confronti delProcuratore regionale della Corte dei conti, stante la sua posizione di partesolo in senso formale. In questa sede, il Procuratore regionale, infatti, cosìcome non può essere destinatario di una pronuncia attributiva dellarifusione delle spese quando soccombenti risultino i suoi contraddittori,così non può sostenere l’onere delle spese processuali nel caso, di specie,di sua soccombenza, al pari di ogni altro ufficio del pubblico ministero(Cass. Sez. U., 17/05/2022, n. 15893). P.Q.MLa Corte dichiara il difetto di giurisdizione della Corte dei conti; Speseinteramente compensate tra il ricorrente e la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. inliquidazione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24 febbraio 2026Il PresidentePasquale D’Ascola