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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 20388/2025

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza in data 18 novembre 2024, la Corte d'appello di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, giudicando in sede di rinvio, ha accolto l'istanza avanzata da [OSCURATO:PERSONA], riconoscendo il vincolo della continuazione tra i reati giudicati con le seguenti sentenze: 1) sentenza della Corte d'appello di Milano, in data 6.6.2011, irrevocabile il 13.4.2012, con cui era stato condannato alla pena di anni 12 mesi 10 di reclusione ed euro 5.900,00 di multa, rideterminata in continuazione, con le condanne del 12.12.2008 della Corte d'appello di Milano e del 2.4.2008 del Gup del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; 2) sentenza della Corte d'appello di Milano in data 30.11.2021, irrevocabile il 2.11.2022, con cui è stato condannato alla pena di anni 16 e mesi 4 di reclusione.Ha quindi riterminato la pena complessiva in anni 24 di reclusione ed euro 5.900 di multa.

2. Avverso tale ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi di censura.

Con il primo motivo deduce vizio di motivazione e vizio di violazione di legge in quanto, dopo aver riconosciuto la continuazione, la Corte territoriale non avrebbe scorporato tutti i reati posti in continuazione rideterminando in modo autonomo l'incremento sanzionatorio relativo a ciascuno.

Con il secondo motivo si lamenta vizio di motivazione e nullità dell'ordinanza ai sensi dell'art. 125, comma 3 cod. proc. pen. in compibato disposto con l'art. 81 cod. pen. e l'art. 671 cod. proc. pen. il dispositivo dell'ordinanza impugnata ha erroneamente indicato la pena nella misura di 24 anni di reclusione ed euro 5.900 di multa, laddove dalla motivazione la somma delle pene irrogate sarebbe pari complessivamente a 21 anni e 6 mesi.

Inoltre, si evidenzia come, essendo le sentenze emesse all'esito di giudizio abbreviati, la pena non avrebbe potuto superare i 20 anni di reclusione.

3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è fondato.

Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte regolatrice, il giudice dell'esecuzione che deve procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze, ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell'art. 81 cod. pen., deve dapprima scorporare tutti i reati riuniti in continuazione, individuare quello più grave e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest'ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo (tra le più recenti, Sez. 1, n. 17948 del 31/01/2024, S., Rv. 286261 - 01Sez. 1, n. 21424 del 19/03/2019, Scanferla, Rv. 275845 - 01).

Si è inoltre precisato che il giudice dell'esecuzione, che debba procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze, ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell'art.81 cod. pen., deve dapprima scorporare tutti i reati che il giudice della cognizione abbia riunito in continuazione, individuare quello più grave e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest'ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo (Sez. 5, n. 8436 del 27/09/2013, dep. 2014, Romano, Rv. 259030; Sez. 1, n. 38244 del 13/10/2010, Conte, Rv. 248299; Sez. 1, n. 49748 del 15/12/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 245987).

Nel procedere alla rideterrninazione del trattamento sanzionatorio per effetto dell'applicazione della disciplina del reato continuato, il giudice non può quantificare gli aumenti di pena per i reati-satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile di condanna (Sez.

U, n. 6296 del 24/11/2016, dep. 2017, Nocerino, Rv. 268735; Sez. 1, n. 3276 del 21/12/2015, dep. 25/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265909; Sez. 1, n. 44240 del 18/06/2014, Palaia, Rv. 260847).

Nella specie, il giudice dell'esecuzione ha disatteso principi richiamati in quanto, dopo avere riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati commessi dal ricorrente ed accertati con le sentenze indicate nell'istanza, ha rideterminato il complessivo trattamento sanzionatorio individuando la pena base in quella irrogata con la sentenza sub 1), in relazione al reato di cui al capo 11) ritenuto più grave, senza tuttavia scindere dal vincolo della continuazione tra i reati giudicati con le stesse sentenze e quelle concernenti i reati posti in continuazione nella sentenza sub 1) e senza rideterminare il relativo trattamento sanzionatorio da porre in aumento con la pena base.

2. L'accoglimento del primo motivo di ricorso comporta l'assorbimento delle restanti censure.

3. L'ordinanza impugnata deve essere, pertanto, annullata con rinvio al giudice dell'esecuzione, che, fermo restando il riconoscimento della continuazione, individuerà la pena base nella più grave tra quelle inflitte per i singoli reati contestati nell'ambito di ciascuno dei due procedimenti e determinerà gli aumenti per i reati-satellite tenendo conto dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità.

PQM Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudiz

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza in data 18 novembre 2024, la Corte d'appello di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, giudicando in sede di rinvio, ha accolto l'istanza avanzata da [OSCURATO:PERSONA], riconoscendo il vincolo della continuazione tra i reati giudicati con le seguenti sentenze: 1) sentenza della Corte d'appello di Milano, in data 6.6.2011, irrevocabile il 13.4.2012, con cui era stato condannato alla pena di anni 12 mesi 10 di reclusione ed euro 5.900,00 di multa, rideterminata in continuazione, con le condanne del 12.12.2008 della Corte d'appello di Milano e del 2.4.2008 del Gup del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; 2) sentenza della Corte d'appello di Milano in data 30.11.2021, irrevocabile il 2.11.2022, con cui è stato condannato alla pena di anni 16 e mesi 4 di reclusione.Ha quindi riterminato la pena complessiva in anni 24 di reclusione ed euro 5.900 di multa. 2. Avverso tale ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi di censura. Con il primo motivo deduce vizio di motivazione e vizio di violazione di legge in quanto, dopo aver riconosciuto la continuazione, la Corte territoriale non avrebbe scorporato tutti i reati posti in continuazione rideterminando in modo autonomo l'incremento sanzionatorio relativo a ciascuno. Con il secondo motivo si lamenta vizio di motivazione e nullità dell'ordinanza ai sensi dell'art. 125, comma 3 cod. proc. pen. in compibato disposto con l'art. 81 cod. pen. e l'art. 671 cod. proc. pen. il dispositivo dell'ordinanza impugnata ha erroneamente indicato la pena nella misura di 24 anni di reclusione ed euro 5.900 di multa, laddove dalla motivazione la somma delle pene irrogate sarebbe pari complessivamente a 21 anni e 6 mesi. Inoltre, si evidenzia come, essendo le sentenze emesse all'esito di giudizio abbreviati, la pena non avrebbe potuto superare i 20 anni di reclusione. 3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte regolatrice, il giudice dell'esecuzione che deve procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze, ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell'art. 81 cod. pen., deve dapprima scorporare tutti i reati riuniti in continuazione, individuare quello più grave e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest'ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo (tra le più recenti, Sez. 1, n. 17948 del 31/01/2024, S., Rv. 286261 - 01Sez. 1, n. 21424 del 19/03/2019, Scanferla, Rv. 275845 - 01). Si è inoltre precisato che il giudice dell'esecuzione, che debba procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze, ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell'art.81 cod. pen., deve dapprima scorporare tutti i reati che il giudice della cognizione abbia riunito in continuazione, individuare quello più grave e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest'ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo (Sez. 5, n. 8436 del 27/09/2013, dep. 2014, Romano, Rv. 259030; Sez. 1, n. 38244 del 13/10/2010, Conte, Rv. 248299; Sez. 1, n. 49748 del 15/12/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 245987). Nel procedere alla rideterrninazione del trattamento sanzionatorio per effetto dell'applicazione della disciplina del reato continuato, il giudice non può quantificare gli aumenti di pena per i reati-satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile di condanna (Sez. U, n. 6296 del 24/11/2016, dep. 2017, Nocerino, Rv. 268735; Sez. 1, n. 3276 del 21/12/2015, dep. 25/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265909; Sez. 1, n. 44240 del 18/06/2014, Palaia, Rv. 260847). Nella specie, il giudice dell'esecuzione ha disatteso principi richiamati in quanto, dopo avere riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati commessi dal ricorrente ed accertati con le sentenze indicate nell'istanza, ha rideterminato il complessivo trattamento sanzionatorio individuando la pena base in quella irrogata con la sentenza sub 1), in relazione al reato di cui al capo 11) ritenuto più grave, senza tuttavia scindere dal vincolo della continuazione tra i reati giudicati con le stesse sentenze e quelle concernenti i reati posti in continuazione nella sentenza sub 1) e senza rideterminare il relativo trattamento sanzionatorio da porre in aumento con la pena base. 2. L'accoglimento del primo motivo di ricorso comporta l'assorbimento delle restanti censure. 3. L'ordinanza impugnata deve essere, pertanto, annullata con rinvio al giudice dell'esecuzione, che, fermo restando il riconoscimento della continuazione, individuerà la pena base nella più grave tra quelle inflitte per i singoli reati contestati nell'ambito di ciascuno dei due procedimenti e determinerà gli aumenti per i reati-satellite tenendo conto dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità. PQM Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudiz
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