CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 maggio 2026
Cassazione n. 12404/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciale in calce al controricorso,dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha indicato indirizzo PEC-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dellaSicilia n. 8225 del 2023, depositata il 12 ottobre 2023, non notificata.Numero registro generale 7874/2024Numero sezionale 3338/2026Numero di raccolta generale 12404/2026Data pubblicazione 03/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 aprile 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La controversia trae origine dall’impugnazione da parte dellacontribuente [OSCURATO:SOCIETA]., esercente l’attività di commercio all’ingrossoed al dettaglio di materiali idrosanitari e per l’edilizia, dell’avviso diaccertamento TYS03W103692/2013, relativo all’anno di imposta 2008,scaturito dalle verifiche fiscale compiute dalla Guardia di Finanza per ilperiodo dal 2005 al 2008, con cui era stato rideterminato, ai sensi dell’art.39 comma 1 lett. d) del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 54 d.P.R. n. 633del 1972, l’imponibile a fini Ires, Irap e Iva su ricavi non dichiarati di euro104.043,00, utilizzando per la determinazione della redditività, come perciascuna delle altre annualità di imposta del periodo in verifica, lapercentuale media ponderale di ricarico del 67,758 per cento applicata allevendite nell’anno di imposta 2008.2. La CTP di Catania aveva accolto il ricorso della società contribuente,ritenendo illegittimo il ricorso al metodo di accertamento analitico-induttivoa fronte del rilievo di violazioni meramente formali in ordine alla tenuta dellescritture contabili, scorretto il metodo di calcolo della percentuale di ricaricosu un campione di merce inattendibile che escludeva proprio le giacenze dimagazzino più risalenti normalmente cedute a prezzi più bassi, ed illegittimal’indiscriminata traslazione alle annualità di imposta precedenti, dellapercentuale di ricarico calcolata nel 2008, non su base annuale, ma sulrisultato solo di alcuni mesi dell’annualità ancora in corso al momento dellaverifica.3. La CGT di secondo grado della Sicilia, adita in appello dall’Agenzia delleEntrate, aveva respinto il gravame richiamando espressamente lamotivazione della sentenza di primo grado e rilevando l’esito favorevole allacontribuente dei giudizi relativi ad altre due annualità.Numero registro generale 7874/2024Numero sezionale 3338/2026Numero di raccolta generale 12404/2026Data pubblicazione 03/05/20264. Avverso la sentenza della CGT di secondo grado ha proposto ricorso percassazione l’Agenzia delle Entrate, affidandosi a due motivi, e la societàcontribuente si è difesa depositando il controricorso.Successivamente, il 3 aprile 2026, la controricorrente ha depositatomemoria illustrativa ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo l’Agenzia delle Entrate ricorrente ha lamentato, inrelazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., la violazione dell’art 36 d. lgs. n.546 del1992 e dell’art. 132 comma 2 n. 4, c.p.c. denunciando il vizio dimotivazione apparente della sentenza impugnata che si sarebbe limitataall’acritico richiamo al ragionamento svolto dal giudice di prime curelimitandosi, con riferimento ai motivi di appello, a conclusioni apodittiche dimancanza elementi di novità e al generico richiamo a precedenti favorevolialla contribuente mentre la controricorrente, con riferimento agli stessiprecedenti, ha sollevato l’eccezione di giudicato.1.1. L’eccezione di giudicato ed il motivo di ricorso sono entrambiinfondati.1.2. L’eccezione di giudicato esterno sollevata dalla contribuente inrelazione alle sentenze con cui la CGT di secondo grado ha definitol’impugnazione degli avvisi di accertamento relativi agli anni di imposta2006 e 2007 deve essere disattesa avuto riguardo ai limiti dell’efficaciaespansiva del giudicato esterno delineati dalla giurisprudenza di legittimità.1.3. Sulla capacità espansiva potenziale del giudicato formatosi nelprocesso tributario fra le stesse parti in relazione ad un’annualità di impostadiversa da quella oggetto del giudizio, la Corte ha ripetutamente affermatoil principio, ormai consolidato, secondo cui «In tema di accertamentotributario, l'efficacia di giudicato della pronuncia definitiva, resa tra le stesseparti in relazione ad una determinata annualità d'imposta, estende i suoieffetti anche alle altre, nel caso in cui vengano in esame fatti che, per legge,hanno durata pluriennale e sono idonei a produrre effetti lungo un arcoNumero registro generale 7874/2024Numero sezionale 3338/2026Numero di raccolta generale 12404/2026Data pubblicazione 03/05/2026temporale che comprende più periodi d'imposizione, potendo perciò esseretrattati come un unico periodo d'imposta;[…] » ( [OSCURATO:PERSONA]. U Cass. n. 13916del 2006. Cass n. 6953 del 2015; Cass 8291 del 2025). Dunque, lasentenza passata in giudicato che accerta il contenuto e l’entità degliobblighi del contribuente per un determinato anno di imposta, esplica glieffetti del giudicato esterno nei giudizi relativi ad anni di imposta diversi,pendenti fra le stesse parti con riferimento allo stesso tributo, limitatamentea «quegli elementi costitutivi delle fattispecie che, estendendosi ad unapluralità di periodi d’imposta, assumano carattere tendenzialmentepermanente». (Cass. n. 8291 del 2025). In particolare, «la sentenza delgiudice tributario che definitivamente accerti il contenuto e l'entità degliobblighi del contribuente per un determinato periodo d'imposta fa stato,quanto ai tributi dello stesso tipo da questi dovuti per gli anni successivi,solo per gli elementi che abbiano un valore "condizionante" inderogabilerispetto alla disciplina della fattispecie esaminata, sicché, laddove risolvauna situazione fattuale riferita ad uno specifico periodo d'imposta, essa nonpuò estendere i suoi effetti automaticamente ad un'altra annualità,ancorché siano coinvolti tratti storici comuni (cfr., ex plurimis, Cass. 2dicembre 2021, n. 37936; Cass. 31 luglio 2019, n. 20586; Cass. 6 marzo2018, n. 5210).» ( Cass. n. 12721 del 2025).1.4. In nessun caso, poi, l’efficacia espansiva del giudicato esterno puòesplicarsi in materia di IVA ove comporti l'estensione ad altri periodi diimposta di un accertamento in contrasto con la disciplina comunitaria,avente carattere imperativo, compromettendone l'effettività.Le controversie in materia di Iva sono soggette a norme comunitarieimperative, la cui applicazione non può essere ostacolata dal caratterevincolante del giudicato nazionale, previsto dall'art. 2909 c.c., edall'eventuale sua proiezione anche oltre il periodo di imposta che necostituisce specifico oggetto, ove il meccanismo impedisca la realizzazionedel principio di contrasto dell'abuso del diritto, individuato dallaNumero registro generale 7874/2024Numero sezionale 3338/2026Numero di raccolta generale 12404/2026Data pubblicazione 03/05/2026giurisprudenza comunitaria come strumento teso a garantire la pienaapplicazione del sistema di accertamento dell’imposta ( Cass. n. 33596 del18/12/2019; Cass. n. 15374 del 20/07/2020; Cass. n. 9710 del19/04/2018). Infatti, sulla base della primazia del diritto comunitario, lasentenza della CGUE 3 settembre 2009,causa C-2/08, ha affermato che ildiritto comunitario osta all’applicazione di una disposizione del dirittonazionale, come l’art. 2909 del codice civile, in una causa vertentesull’imposta sul valore aggiunto concernente un’annualità fiscale per laquale non si è ancora avuta una decisione giurisdizionale definitiva, oveimpedisca al giudice nazionale investito della causa prendere inconsiderazione le norme comunitarie in materia di pratiche abusive legateall’imposta.1.5. Nel processo tributario, dunque, l'effetto vincolante del giudicatoesterno, in relazione alle imposte periodiche diverse dall’IVA, concerne ifatti integranti elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad unapluralità di annualità, abbiano carattere stabile o tendenzialmentepermanente mentre non riguarda gli elementi variabili, destinati amodificarsi nel tempo (Cass. n. 5286 del 2022).1.6. L’efficacia espansiva del giudicato esterno relativo ad annualità diimposta diversa non si esplica, quindi, con riferimento agli elementi dellafattispecie connotati da variabilità in funzione del tempo quali sono i datinecessari all’accertamento della percentuale di ricarico da applicare al costodel venduto per determinare il reddito non dichiarato che possono variaredi anno in anno in ragione della variabilità del risultato dell’attività diimpresa. E, come ha già avuto occasione di affermare la Corte con specificoriferimento all’estensione del giudicato sull’accertamento della percentualedi ricarico « […] i principi di inerenza dei dati raccolti ad un determinato especifico periodo di imposta e di effettività della capacità contributivaescludono la legittimità della "supposizione della costanza del reddito" inanni diversi da quello in cui è stata accertata la produzione, in special modoNumero registro generale 7874/2024Numero sezionale 3338/2026Numero di raccolta generale 12404/2026Data pubblicazione 03/05/2026quando non si tratti di anni immediatamente successivi (Cass. 5049/2011)»(Cass. n. 9968 del 2015).1.7. In sintesi, deve negarsi l’estensione del vincolo del giudicatosull’accertamento relativo alla percentuale di ricarico formatosi per unadeterminata annualità, perché collegato ad emergenze di fatto variabili ediverse per le singole annualità di imposta (Cass. n. 20301 del 2023; Cass.n. 14156 del 2022 e Cass. n. 34441 del 2021).1.8. Anche il motivo di ricorso relativo alla motivazione apparente inquanto la sentenza impugnata si sarebbe limitata a richiamare la sentenzadi primo grado senza valutare i motivi di appello è infondato.1.9. La CGT di secondo grado, nella sentenza impugnata, non ha affattoespresso una motivazione meramente apparente ma ha condiviso il giudiziodi merito formulato dal giudice di primo grado, riportandone i passaggisalienti, e ha valutato le censure svolte dall’ufficio nei motivi di appelloinidonee a superare i rilievi in fatto specificamente individuati.1.10. La giurisprudenza della Corte, con riferimento, in particolare, allavalidità della sentenza di appello redatta per relationem alla sentenzaimpugnata, precisa che al giudice di appello non è imposta l'originalità nédei contenuti né delle modalità espositive -sicché lo stesso ben può aderirealla motivazione della statuizione impugnata ove la condivida, senzanecessità di ripeterne tutti gli argomenti o di rinvenirne altri- ma lacondivisione della motivazione deve, comunque, essere raggiuntain modo sintetico, dal testo della decisione (Cass. n. 15884 del 2017; Cass.n. 5209 del 2018; Cass. n. 28139 del 2018), mentre risulta viziata ladecisione con cui il giudice si sia limitato a aderire alla decisione di primogrado senza che emerga, in alcun modo, che a tale risultato sia pervenuto(Cass. n. 28139 del 2018; Cass. Sez. n. 14786 del 2016).Numero registro generale 7874/2024Numero sezionale 3338/2026Numero di raccolta generale 12404/2026Data pubblicazione 03/05/2026Afferma, in particolare, la Corte che «La sentenza d'appello può esseremotivata "per relationem", purché il giudice del gravame dia conto, sia pursinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi diimpugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appellorispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicché dalla lettura dellaparte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorsoargomentativo esaustivo e coerente, mentre va cassata la decisione con cuila corte territoriale si sia limitata ad aderire alla pronunzia di primo gradoin modo acritico senza alcuna valutazione di infondatezza dei motivi digravame.» (Cass n. 20883 del 2019; Cass. n. 28139 del 2018).1.11. Pertanto, il fatto che il giudice di appello abbia richiamato e fattopropria la motivazione della sentenza di primo grado non è di per sé ragionedi nullità della sentenza per difetto di motivazione che sussiste solo se,anche combinando le argomentazioni delle due sentenze, il procedimentologico non appaia adeguato a sorreggere la decisione.1.12. Nel caso di specie, la CGT di secondo grado, ha motivato ladecisione di rigetto dei motivi di appello svolti dall’Agenzia delle Entratesulla ritenuta inidoneità del campione e sulla illegittimità della traslazione aritroso della percentuale di ricarico relativa ad un determinato anno diimposta, richiamando le puntuali valutazioni della sentenza di primo gradoche aveva, in particolare sottolineato, con riferimento alla scorrettezza delmetodo applicato per l’individuazione della percentuale di ricarico che“l’ufficio non ha fatto ricorso al sistema della media ponderata, bensì alsistema della media semplice” che “ il campione di articoli utilizzato nonfosse sufficientemente rappresentativo, essendo rimasti fuori alcuni articoliacquistati in anni precedenti, ai quali viene in genere applicato un ricaricoinferiore” “ e che “ l’indagine effettuata al fine di determinare la percentualedi ricarico avrebbe interessato un periodo temporale eccessivamenteristretto, mentre, in relazione all’intero esercizio, la percentuale di ricaricosarebbe stata nettamente inferiore come può ricavarsi dalla dichiarazioneNumero registro generale 7874/2024Numero sezionale 3338/2026Numero di raccolta generale 12404/2026Data pubblicazione 03/05/2026presentata dalla società”. La CGT di secondo grado ha così chiaramenteespresso le ragioni per cui ha ritenuto incongrua la percentuale di ricaricocalcolata su un campione non significativo e applicata al volume dellevendite di una sola parte dell’anno in verifica, valutando i motivi di appelloinidonei ad intaccare la valutazione in concreto espressa dal giudice di primecure.Non sussiste, pertanto, l’error in procedendo denunciato dalla ricorrente.2. Con il secondo motivo la ricorrente ha lamentato, in relazione all’art.360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione articoli 15 e 39,1° e 2° comma, d.P.R. n. 600 del 1973, nonché dell’art. 27 del d.P.R. n.633 del 1972 e dell’art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972, e, in relazione all’art.360 comma 1 n. 3 e 4 c.p.c., la violazione dell’art. 59 d. lgs. n. 546 del1992. La CGT di secondo grado avrebbe violato le norme richiamate,essendosi limitata ad annullare integralmente l’atto impositivo nella parterelativa all’accertamento dei maggiori ricavi, anziché procedere allarideterminazione della percentuale di ricarico ed alla conseguentecorrezione dell’importo da recuperare a tassazione.2.1. Il motivo è inammissibile per difetto di specificità, ai sensi dell’art.366 comma 1 n. 4 c.p.c.L’Agenzia delle Entrate ricorrente non richiama gli elementi acquisiti o cheavrebbero potuto essere acquisiti dalla CGT di secondo grado attraversoun’adeguata attività istruttoria, necessari per rideterminare, all’esito delgiudizio, il reddito di impresa dell’anno di imposta 2005 senza ricorrere allapresunzione tratta dall’applicazione a ritroso della percentuale di ricalcolorilevata nelle operazioni di vendita dell’anno 2008, così rendendoimpossibile la valutazione della fondatezza della doglianza, tanto più afronte dell’affermazione non censurata della sentenza impugnata secondocui “non vengono rilevate dai verificatori altri elementi a supporto deipresunti maggiori ricavi accertati né altri indici di evasione".3. Il ricorso deve, pertanto, essere respinto.Numero registro generale 7874/2024Numero sezionale 3338/2026Numero di raccolta generale 12404/2026Data pubblicazione 03/05/20264. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come dadispositivo da distrarsi a favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dellasocietà controricorrente, dichiaratosi antistatario.5. Poiché risulta soccombente l’Agenzia delle Entrate che, comeamministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, èammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, non si applical’articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testointrodotto dall’art. 1, comma 17, della l. 228 del 2012 (Cass. n. 1778 del2016). P.Q.MRigetta il ricorso e condanna l’Agenzia delle Entrate a corrispondere aE.[OSCURATO:SOCIETA]. , le spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 7.600per compenso, euro 200 per esborsi oltre al 15 % per spese generali e oneridi legge da distrarsi a favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA].Così deciso a Roma, nella camera di consiglio del 21.4.2026.Il PresidenteLUCIO NAPOLITANO