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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 dicembre 2021

Cassazione n. 17243/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. [OSCURATO:PERSONA] è stato dichiarato responsabile dei reati di estorsione s favoreggiamento della prostituzione.

Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo, che ha confermato la sentenza di primo grado, l'imputato ha presentato ricorso a mezzo del difensore deducendo la violazione di legge in relazione all'art. 192 cod. proc. pen.

Il è inammissibile in quanto del tutto generico.

Il motivo di ricorso, infatti, al di là di astratti riferimento alla regola di cui all'art. 192 cod. proc. pen. e all'affermazione che la ricostruzione cui sono pervenuti i giudici di merito sarebbe illogica, non contiene in concreto alcuna specifica doglianza riferibile alla motivazione del provvedimento impugnato.

Lo stesso è quindi privo dei requisiti di cui all'art. 591, lett. c), in relazione all'art. 581 c.p.p., lett. c), perché le doglianze in esso contenute non sono articolate in modo da esporre il necessario elemento di critica "specifica" al provvedimento impugnato, le cui valutazioni, ancorate a precisi dati fattuali, si palesano peraltro immuni da vizi logici o giuridici,

2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ric:orrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 21/12/2021 [OSCURATO:PERSONA] y_crga [OSCURATO:PERSONA] -

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] è stato dichiarato responsabile dei reati di estorsione s favoreggiamento della prostituzione. Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo, che ha confermato la sentenza di primo grado, l'imputato ha presentato ricorso a mezzo del difensore deducendo la violazione di legge in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. Il è inammissibile in quanto del tutto generico. Il motivo di ricorso, infatti, al di là di astratti riferimento alla regola di cui all'art. 192 cod. proc. pen. e all'affermazione che la ricostruzione cui sono pervenuti i giudici di merito sarebbe illogica, non contiene in concreto alcuna specifica doglianza riferibile alla motivazione del provvedimento impugnato. Lo stesso è quindi privo dei requisiti di cui all'art. 591, lett. c), in relazione all'art. 581 c.p.p., lett. c), perché le doglianze in esso contenute non sono articolate in modo da esporre il necessario elemento di critica "specifica" al provvedimento impugnato, le cui valutazioni, ancorate a precisi dati fattuali, si palesano peraltro immuni da vizi logici o giuridici, 2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ric:orrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21/12/2021 [OSCURATO:PERSONA] y_crga [OSCURATO:PERSONA] -
Sentenza Cassazione n. 17243/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris