CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 gennaio 1961
Cassazione n. 03396/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 03/01/1961 avverso la sentenza del 18/09/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] L' imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro l'indicata sentenza della Corte d'Appello di Napoli che ha confermato quella emessa in data 3.2.2020 dal GIP del Tribunale di Benevento, che ha dichiarato l'imputato responsabile del reato di cui alli art. 73, commi 1 e 4 , d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, escluso l'aumento per la recidiva, concesse le attenuanti generiche e ritenuta la continuzione, condannandolo a pena di giustizia. Il ricorrente deduce: - violazione di legge penale e vizio della motivazione in relazione alla mancata qualificazione del reato ai sensi dell'ad 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90, in considerazione del dato ponderale dello stupefacente. - violazione di legge penale e vizio della motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo é genericamente proposto Se non manifestamente infondato in relazione alle ragioni che hanno determinato la esclusione della ipotesi lieve in considerazione della complessiva quantità della molteplice qualità dello stupefacente sequestrato (pari ad oltre 20 grammi), del possesso di strumentazione idonea al peso ed al confezionamento dello stupefacente, del quantitativo di denaro rinvenuto e, infine, della esistenza di appunti manoscritti indicanti nomi e cifre che deponevano per un traffico illecito di notevoli proporzioni. Il secondo motivo è generico rispetto all'a già intervenuta concessione delle attenuenti in parola.. All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del l$ ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22.9.2021 Il Consigliere e